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Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010

Somme corrisposte in virtù di sentenza di primo grado appellata o di provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo opposto - Domanda di restituzione in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva "ex lege"), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010