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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28741 del 07/11/2019 (Rv. 655610 - 01)

Pubblico impiego contrattualizzato - Sanzioni espulsive - Predisposizione ed affissione del codice disciplinare - Comportamenti integranti violazioni del minimo etico o illecito penale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Anche nel pubblico impiego contrattualizzato deve ritenersi, relativamente alle sanzioni disciplinari, che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare prevista daii'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'imputazione in sede penale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico del dipendente, conseguentemente licenziato, entrasse in contrasto con il predetto "minimo etico ", sul rilievo che chi opera presso la P.A. vada salvaguardato dal rischio di interferenze esterne devianti rispetto all'obbligo di fedeltà).

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28741 del 07/11/2019 (Rv. 655610 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106, Cod_Civ_art_2105