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Impiego pubblico - impiegati dello stato - incompatibilita' (con altri impieghi, professioni, cariche ed attivita') - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 28210 del 31/10/2019 (Rv. 655504 - 01)

Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici - Illecito amministrativo ex art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Accertamento - Competenza esclusiva della Guardia di finanza - Esclusione - Fondamento.

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - in genere.

L'illecito amministrativo consistente nel conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è di natura fiscale- tributaria-finanziaria, ma è riconducibile alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; ne consegue che il secondo periodo del predetto comma - ove è previsto che "all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689" - deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha previsto alcuna esclusiva attribuzione di competenza, ma ha soltanto stabilito che, quando gli accertamenti degli illeciti ivi sanzionati sono disposti su impulso del Ministero delle Finanze, vi debba provvedere, per evidenti ragioni di celerità, la Guardia di Finanza, ovvero il corpo dipendente direttamente da detto Ministero, senza tuttavia escludere che possano comunque provvedervi gli altri soggetti appartenenti alla Polizia giudiziaria.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 28210 del 31/10/2019 (Rv. 655504 - 01)