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Impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere personale docente - procedimento disciplinare - inizio antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - artt. da 100 a 123 del d.p.r. n. 3 del 1957 - applicabilità – ragioni - istruzione e scuole - personale insegnante - professori di scuole secondarie - disciplina in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31085 del 30/11/2018

Per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica - soggetti, ex art. 55, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un regime particolare rispetto a quello stabilito per la generalità dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso d.lgs., basato sull'inapplicabilità delle norme del TU n. 3 del 1957, con la decorrenza stabilita dall'art. 72, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamati attraverso il rinvio all'art. 507 del d.lgs. n. 297 del 1994, al quale fanno riferimento anche tutti i c.c.n.l. del Comparto Scuola nel periodo considerato, a partire da quello per il quadriennio 1994-1997; ne consegue che, nel periodo indicato, continua a trovare applicazione l'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto «senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto».

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31085 del 30/11/2018