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Impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere personale docente - procedimento disciplinare - inizio antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - artt. da 100 a 123 del d.p.r. n. 3 del 1957 - applicabilità - conseguenze - diritto dell’incolpato di essere sentito oralmente a propria difesa - istruzione e scuole - personale insegnante - professori di scuole secondarie - disciplina in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31086 del 30/11/2018

Per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica - soggetti, ex art. 55, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un regime particolare rispetto a quello stabilito per la generalità dei dipendenti - si applicano gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957, come confermato dall'assenza di disposizioni direttamente rinvenibili sia nel d.lgs. n. 165 del 2001, quale fonte generale, sia nella contrattazione collettiva di settore del periodo 1994-1997; ne consegue l'insussistenza del diritto dell'incolpato ad essere sentito oralmente a propria difesa in caso di irrogazione di sanzioni più gravi del rimprovero orale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31086 del 30/11/2018