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Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - sanzioni disciplinari - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20708 del 10/08/2018

Sospensione cautelare facoltativa - "Restitutio in integrum" - Presupposti - Dimissioni del dipendente - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, è correlata alla definizione del procedimento disciplinare e diviene priva di titolo, con conseguente diritto alla "restitutio in integrum", qualora all'esito del procedimento penale, anche se conclusosi con la condanna dell'imputato, il procedimento disciplinare non venga attivato, restando irrilevanti le dimissioni del dipendente nel frattempo eventualmente rassegnate.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20708 del 10/08/2018