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Impiego pubblico - impiegati dello stato - incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20880 del 21/08/2018

Medici dipendenti della Croce Rossa Italiana - Contemporanea titolarità di incarico presso istituti di prevenzione e pena ai sensi della l. n. 740 del 1970 - Preventiva autorizzazione dell'incarico - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

I medici dipendenti della Croce Rossa Italiana che operano anche presso gli istituti di prevenzione e pena ai sensi della l. n. 740 del 1970 sono tenuti al rispetto dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - che richiama il regime delle incompatibilità ed il divieto di cumulo di impieghi di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 - in quanto l'esclusione dell'obbligo di esclusività di cui alla predetta legge è riferita al solo rapporto fra il sanitario e l'amministrazione penitenziaria e non anche al distinto rapporto di impiego a tempo indeterminato, che resta soggetto alle regole sue proprie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente della CRI che per due anni aveva svolto, senza preventiva autorizzazione, l'incarico di medico penitenziario, percependo compensi superiori per ciascun anno ad euro centomila).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20880 del 21/08/2018