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Impiego pubblico - impiegati regionali, provinciali, comunali - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24025 del 24/11/2016

Personale dipendente da ente locale - Stabilizzazione ex l. n. 269 del 2006 - Diritto all'inquadramento nella qualifica da ultimo rivestita - Sussistenza - Pretesa ad un diverso inquadramento - Legittimità - Condizioni.

L'ente locale può procedere alla stabilizzazione, ex art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006, del personale già alle sue dipendenze, solo nel rispetto del patto di stabilità e nei limiti dei posti in organico; poiché tale stabilizzazione consente, in deroga alla regola dell'accesso mediante concorso pubblico, l'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica da ultimo rivestita, la pretesa di un inquadramento diverso può correlarsi alla violazione del principio di non discriminazione esclusivamente nel caso in cui la qualifica attribuita sia inferiore a quella che sarebbe spettata al lavoratore se l'ente, secondo le allegazioni e prove offerte dal lavoratore deducente, non avesse fraudolentemente operato il frazionamento in più segmenti di un rapporto connotato da intrinseca unitarietà.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24025 del 24/11/2016