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Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3738 del 13/02/2017

Pubblico impiego contrattualizzato - Eccedenze di personale ex art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esuberi inferiori a dieci unità - Disciplina applicabile - Criteri e condizioni.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di eccedenze di personale di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 150 del 2009), ove la dichiarazione di esubero interessi un numero di lavoratori inferiore a dieci unità trovano applicazione i soli commi 7 e 8 del suddetto articolo, sicché è esclusa la procedura di consultazione sindacale regolata dai commi 3, 4, e 5; in mancanza di una diversa regolamentazione introdotta dalla contrattazione collettiva, anche nella predetta ipotesi operano i criteri di selezione di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della l. n. 223 del 1991 e la P.A. è tenuta a dimostrare l'impossibilità di una ricollocazione alternativa del dipendente all'interno della stessa amministrazione (c.d. “repechage”), anche alla stregua di eventuali previsioni contrattuali in deroga all'art. 2103, comma 2, c.c., nonché l'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini dell'iscrizione del personale in disponibilità negli elenchi finalizzati al recupero delle eccedenze di personale presso altre pubbliche amministrazioni.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3738 del 13/02/2017