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Fidejussione - estinzione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35417 del 18/12/2023 (Rv. 669722 - 01)

Fideiussione a garanzia del credito di una banca nei confronti del proprio correntista - Versamento della somma dovuta, da parte del fideiussore, sul conto corrente del debitore principale - Efficacia estintiva del debito - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento della somma dovuta, da parte del fideiussore, sul conto corrente del debitore principale ha efficacia estintiva del debito, ove risulti certa la provenienza della suddetta somma dal garante e l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria. (Nella specie, relativa alla fideiussione cd. omnibus prestata da due soci a garanzia delle obbligazioni della società verso una banca, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva attribuito efficacia liberatoria, anche nei confronti dell'altro co- fideiussore, al bonifico effettuato da uno di essi, con denaro proprio, sul conto - avente saldo passivo - della debitrice principale, sul presupposto che il pagamento era stato effettuato per l'intero importo dovuto ed era stato accompagnato da quietanza della banca creditrice).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35417 del 18/12/2023 (Rv. 669722 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1954, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1823