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Fidejussione - limiti - scadenza dell'obbligazione principale Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35668 del 21/12/2023 (Rv. 669857 - 02)

Polizza fideiussoria ex art. 38-bis del d.P.R. n. 663/1972 - Fallimento del garante - Scadenza dell'obbligazione - Art. 55, comma 2, l.fall. - Applicabilità - Omessa notificazione al garante della richiesta di pagamento - Irrilevanza.

Ai fini della operatività della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il fallimento del garante - i cui debiti si considerano scaduti ex art. 55, comma 2, l.fall., agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento - rende irrilevante l'omessa notificazione nei suoi confronti della richiesta di pagamento, in quanto l'esercizio del diritto potestativo di escussione è ravvisabile nella domanda di ammissione al passivo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35668 del 21/12/2023 (Rv. 669857 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1936