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Contratti in genere - scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32821 del 27/11/2023 (Rv. 669435 - 01)

Risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - diffida ad adempiere - Requisiti - Indicazione della risoluzione in caso di mancato adempimento nel termine fissato - Necessità - Possibilità di fornire tale indicazione con atto successivo - Esclusione - Fattispecie.

La diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida. (Nella specie, la S.C ha escluso l'effetto risolutivo alla diffida, intimata alla controparte dal promittente venditore di un immobile, di procedere alla stipula entro e non oltre il termine di 15 giorni e di restare in attesa dell'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stipula notarile del definitivo, in quanto in essa non era specificato se la parte intendeva ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32821 del 27/11/2023 (Rv. 669435 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1454