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Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni - sovracanoni - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2504 del 04/02/2020 (Rv. 656949 - 02)

Art_ 2, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 38 del 2013 - Maggiorazione del 10% del canone per i “beni demaniali” - Applicabilità - Limiti.

In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, la maggiorazione del 10% del canone prevista dall'art_ 2, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 38 del 2013 - nella formulazione, "ratione temporis" applicabile alla fattispecie, anteriore alla l.r. Abruzzo n. 36 del 2015 - per l'utilizzo dei "beni demaniali", ai sensi dell'art_ 25, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, non è dovuta per lo sfruttamento di beni in proprietà del concessionario e destinati a diventare di proprietà dello Stato soltanto alla scadenza della concessione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2504 del 04/02/2020 (Rv. 656949 - 02)

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