Skip to main content

nave - sinistri marittimi - cause per sinistri - procedimento - davanti i tribunali e le corti d'appello - nomina di consulenti tecnici - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6608 del 20/03/2014

Giudizio di appello - Riesame di questioni tecniche - Mancata nomina di consulente tecnico d'ufficio - Valutazioni difformi rispetto a quelle compiute dal consulente d'ufficio del giudice di primo grado e poste a fondamento della sentenza dal medesimo pronunciata - Nullità della sentenza d'appello - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6608 del 20/03/2014

Il giudice di appello, pur potendo - tendenzialmente in ogni tipo di controversia - discostarsi motivatamente dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di ufficio e fatte proprie dal giudice di primo grado, nelle controversie per sinistri marittimi - nelle quali sono comprese quelle per indennità da salvataggio e recupero imbarcazioni ai sensi degli artt. 491 e 589, primo comma, lett. e) cod. nav. - per ciò stesso affronta le speciali questioni tecniche che rendono obbligatoria la nomina e la partecipazione del consulente tecnico anche in secondo grado, a norma degli artt. 599 e 600 cod. nav. Ne consegue che la sentenza di appello è affetta da nullità qualora il giudice del gravame abbia riesaminato dette questioni tecniche, senza nominare un nuovo consulente, giungendo a conclusioni differenti da quelle del consulente di ufficio recepite dal giudice di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6608 del 20/03/2014