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costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014

Protezione internazionale - Riconoscimento dello "status" di rifugiato politico - Protezione sussidiaria - Requisiti - Differenze - Diverso grado di personalizzazione del rischio - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014

In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la persecuzione diretta in patria di cui era oggetto il padre del ricorrente, cittadino del Bangladesh, non caratterizzava la posizione di quest'ultimo, non essendovi prova del suo coinvolgimento in attività partitiche, cosicché doveva riconoscersi nei suoi confronti la sola protezione sussidiaria, essendo egli comunque esposto ad un serio rischio per la sua incolumità fisica).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014