Appello - costituzione e comparizione delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 108 del 03/01/2024 (Rv. 669681-01)Costituzione tardiva del contumace - Produzione nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 108 del 03/01/2024 (Rv. 669681-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_293, Cod_Proc_Civ_art_294 …...
Mediazione - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023 (Rv. 669228 - 02)Procacciamento di affari - "Rappel" - Natura - Rapporto autonomo - Esclusione - Provvigione - Sussistenza - Prescrizione del diritto al compenso - Art. 2948, n. 4, c.c. - Applicabilità.
In tema di procacciamento di affari, qualora le parti stabiliscono un "rappel", ossia una provvigione aggiuntiva rispetto a quella "base", la stessa non dà luogo ad un rapporto autonomo, con la conseguenza che il diritto al compenso dell'intermediario non si prescrive nel termine annuale previsto dall'art. 2950 c.c., ma nel più lungo termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023 (Rv. 669228 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2950, Cod_Proc_Civ_art_2948, Cod_Civ_art_1755 …...
Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 02)Rimessione in termini - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza di avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_156 …...
Parte contumace in primo grado – Cass. n. 36181/2022Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Parte contumace in primo grado - Impugnazione tardiva - Condizioni - Fattispecie.
La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'appello tardivamente proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, sul presupposto che la mancata conoscenza del processo non potesse configurarsi nell'ipotesi - occorrente nel caso di specie - di nullità dell'atto di citazione per mancanza o mera inesattezza dell'indicazione della data di comparizione, bensì solo per vizi della "vocatio in ius” consistenti nell'omissione di uno dei requisiti di cui all'art. 163, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36181 del 12/12/2022 (Rv. 666540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_171, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_163
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Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Cass. n. 2258/2022Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Nullità della citazione per vizi della "vocatio in ius"- Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità - Compimento delle attività precluse - Rimessione in termini dell'appellante contumace - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2258 del 26/01/2022 (Rv. 663727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_354
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Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole – Cass. n. 36387/2021Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole - Decorrenza del termine di impugnazione - Conoscenza anche di fatto della pronuncia - Rilevanza - Momento di acquisizione della prova della sua inconsapevolezza - Irrilevanza.
Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021 (Rv. 663318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_294
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Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società – Cass. n. 25317/2021Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministrazione - Azione di responsabilità del socio ex art. 2476 c.c. - Litiscosorzio necessario della società - Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società - Nomina di un curatore speciale - Necessità - Designazione di un nuovo legale rappresentante in corso di causa - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25317 del 20/09/2021 (Rv. 662505 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2476, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_182
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 532 del 15/01/2020 (Rv. 656583 - 02)Esclusione dalla decadenza per il contumace - Condizioni -Onere probatorio - Conoscenza legale - Irrilevanza - Fattispecie.
Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in un procedimento per convalida di licenza per finita locazione, l'intimato contumace avesse acquisito una conoscenza materiale del processo, idonea a fare decorrere il termine per l'appello, quanto meno nel momento in cui era stata data esecuzione alla sentenza di sfratto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 532 del 15/01/2020 (Rv. 656583 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_294
IMPUGNAZIONI CIVILI
IMPUGNAZIONI IN GENERALE
TERMINI
DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE
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Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10754 del 17/04/2019 (Rv. 653565 - 01)Decesso rappresentante legale di società - Omessa sostituzione - Nomina curatore speciale - Necessità - Mancanza di tale nomina - Conseguenze - Nullità della citazione - Fondamento - Applicabilità art. 294 c.p.c. – Condizioni
Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale "ad processum", ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell'amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l'art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10754 del 17/04/2019 (Rv. 653565 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_294 …...
Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale - attendibilita' dei testimoni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017Credibilità e scelta delle varie risultanze probatorie - Apprezzamenti riservati al giudice di merito - Estensione di tale attività selettiva alla valutazione sull’attendibilità dei testi - Sussistenza - Conseguenze - Produzione documentale tardiva volta a confutare l’attendibilità dei testi - Inammissibilità.
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini”.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016Notifica di ricorso per cassazione mancante di alcune pagine - Natura del vizio - Conseguenze - Sanabilità - Condizioni e modalità.
La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016
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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 11002/2015Parte contumace - Eccezione di incompetenza per territorio - Proponibilità dopo la definizione del giudizio di primo grado - Esclusione - Limiti.
L'eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11002 del 27/05/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11002
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6330 del 19/03/2014Vizi del processo - Rilevanza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Portata - Fattispecie.
L'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso incidentale con il quale si denunciava l'illegittima rimessione in termini che aveva consentito la proposizione di una chiamata in garanzia nei confronti del ricorrente incidentale, senza prospettare in che modo la regola processuale disattesa avesse concretamente leso il diritto di difendersi e contraddire).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6330 del 19/03/2014
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Termini processuali - rimessione in termini – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7003 del 25/03/2011Art. 184 bis, abrogato e 153, secondo comma cod. proc. civ. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Contenuto - Limiti.
La rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis cod.proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ. Ne consegue che non rientrano in tale categoria le scelte discrezionali della parte, quale quella di non eccepire la prescrizione di un diritto finchè sono in corso trattative con la controparte.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7003 del 25/03/2011
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Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011Mancata costituzione nel giudizio di primo grado a causa di infedele patrocinio del difensore - Istanza di rimessione in termini in appello ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
La rimessione in termini, disciplinata dall'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacchè attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011
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termini processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011Mancata costituzione nel giudizio di primo grado a causa di infedele patrocinio del difensore - Istanza di rimessione in termini in appello ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011
La rimessione in termini, disciplinata dall'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacchè attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte dichiarata contumace, o, addirittura, comportare la revoca, in grado d'appello, di tale dichiarazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5260 del 04/03/2011
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Procedimento civile - notificazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007Perfezionamento - Principio c.d. della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione per opposizione di terzo.
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007Perfezionamento - Principio c.d. della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di impugnazione per opposizione di terzo. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6360 del 19/03/2007
Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_143, …...
notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006Principi sul perfezionamento stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Non completamento per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa a opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell'ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa a notificazione non eseguita tempestivamente, perché in occasione del primo tentativo un terzo aveva fornito all'ufficiale giudiziario l'errata informazione che l'avvocato presso il quale l'ingiungente aveva eletto domicilio "era sloggiato"; le Sezioni Unite, in applicazione del principio di cui sopra, hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006
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Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - esame a mezzo di rogatoria – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3247 del 25/10/1972Assunzione della prova - provvedimento del giudice delegato - mancata notifica ai difensori - nullita - insussistenza - condizioni.*
La mancata notificazione ai procuratori delle parti del provvedimento del giudice delegato (nella specie, giudice francese), che fissa la data ed il luogo per l'assunzione della prova per testimoni, non comporta nullita della prova testimoniale raccolta, qualora risulti che i procuratori delle parti siano stati in qualsiasi modo posti in grado di assistere all'udienza fissata. ( V 151'69, mass n 338061; 3341'68, mass n 336351).*
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3247 del 25/10/1972
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