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293. (Costituzione del contumace)

Art. 293. (costituzione del contumace)

0 Codice di procedura civile

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Appello - costituzione e comparizione delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 108 del 03/01/2024 (Rv. 669681-01)
Costituzione tardiva del contumace - Produzione nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento. In tema di processo civile, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 108 del 03/01/2024 (Rv. 669681-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_293, Cod_Proc_Civ_art_294 …...
Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22618 del 11/12/2012
Preclusione della costituzione del contumace successiva all'udienza di rimessione al collegio - "Ratio" - Conseguenze - Eccezioni. La preclusione della costituzione del contumace successiva all'udienza di rimessione della causa al collegio, sancita dall'art. 293 cod. proc. civ., risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa tale udienza, la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase istruttoria. (Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22618 del 11/12/2012   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007
Produzione in giudizio di scrittura priva a firma dell'altra parte - Successiva costituzione della parte sottoscrittrice rimasta contumace senza disconoscimento della scrittura privata - Effetti - Riconoscimento tacito di detta scrittura - Conseguente valutazione di essa da parte del giudice di merito ai fini della decisione della causa - Legittimità anche in caso di originaria irritualità della produzione - Fattispecie. In caso di avvenuta produzione di scrittura privata in giudizio nei confronti di parte rimasta contumace, l'avvenuta costituzione di quest'ultima senza il disconoscimento della scrittura privata a sua firma (con riferimento sia all'ipotesi in cui il documento sia stato offerto in comunicazione con la notificazione dell'atto di citazione, che nell'ipotesi in cui alla relativa produzione si sia proceduto successivamente, senza che - in conformità del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. civ., alla stregua della sua lettura derivante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 1989 - dell'avvenuta produzione risulti notificato il relativo verbale al contumace) comporta che il documento, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ., resta a buon diritto acquisito al processo, con l'effetto che l'eventuale originaria irritualità della sua produzione è da ritenersi superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza, sicché del documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno respinto il motivo dedotto dalla parte ricorrente con il quale era stato prospettato che, una volta dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti prima della sua costituzione in giudizio, il giudice d'appello non avrebbe dovuto basare la sua decisione sul valore di ricognizione di debito della missiva prodotta anteriormente in giudizio, poiché il documento stesso era stato acquisito in difetto di contraddittorio per la nullità della notificazione dell'atto di citazione originario). Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007
Produzione in giudizio di scrittura priva a firma dell'altra parte - Successiva costituzione della parte sottoscrittrice rimasta contumace senza disconoscimento della scrittura privata - Effetti - Riconoscimento tacito di detta scrittura - Conseguente valutazione di essa da parte del giudice di merito ai fini della decisione della causa - Legittimità anche in caso di originaria irritualità della produzione - Fattispecie. In caso di avvenuta produzione di scrittura privata in giudizio nei confronti di parte rimasta contumace, l'avvenuta costituzione di quest'ultima senza il disconoscimento della scrittura privata a sua firma (con riferimento sia all'ipotesi in cui il documento sia stato offerto in comunicazione con la notificazione dell'atto di citazione, che nell'ipotesi in cui alla relativa produzione si sia proceduto successivamente, senza che - in conformità del disposto di cui all'art. 292 cod. proc. civ., alla stregua della sua lettura derivante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 1989 - dell'avvenuta produzione risulti notificato il relativo verbale al contumace) comporta che il documento, ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ., resta a buon diritto acquisito al processo, con l'effetto che l'eventuale originaria irritualità della sua produzione è da ritenersi superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza, sicché del documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno respinto il motivo dedotto dalla parte ricorrente con il quale era stato prospettato che, una volta dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti prima della sua costituzione in giudizio, il giudice d'appello non avrebbe dovuto basare la sua decisione sul valore di ricognizione di debito della missiva prodotta anteriormente in giudizio, poiché il documento stesso era stato acquisito in difetto di contraddittorio per la nullità della notificazione dell'atto di citazione originario). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1820 del 29/01/2007   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3586 del 20/02/2006
Deposito in cancelleria - Necessità - Omissione - Conseguenza - Contumacia - Comparizione del difensore munito di sola procura - Ininfluenza. A norma dell'art. 416 cod. proc. civ. la costituzione del convenuto (sia essa tempestiva che tardiva), nel rito del lavoro (così come in quello ordinario, ai sensi degli artt. 166 e 167 cod proc. civ. in relazione all'art. 293 cod. proc. civ. dello stesso codice), si effettua mediante il deposito, in cancelleria o all'udienza, di un fascicolo contenente la procura e le difese scritte, con la conseguenza che, in difetto di tale adempimento, la comparizione del difensore all'udienza, munito di sola procura, non è idonea a impedire la contumacia. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3586 del 20/02/2006   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - disconoscimento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 22/06/2005
Da parte dell'appellante rimasto contumace in primo grado - Ammissibilità - Modalità del disconoscimento - Impugnazione specifica con atto d'appello - Necessità - Idoneità della contestazione del fatto documentato - Esclusione - Fondamento. La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. A tal fine ha l'onere di "negare formalmente" la scrittura o la sottoscrizione che le sono attribuite, mediante un'impugnazione specifica e determinata, che esprima la volontà di negare l'autenticità e quindi la provenienza di esse, senza che possa considerarsi sufficiente l'affermazione dell'inesistenza del fatto costitutivo contenuto nella scrittura. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13384 del 22/06/2005   …...
Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002
Costituzione del contumace successivamente alla udienza di rimessione della causa al collegio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Limiti. La preclusione posta dall'art. 293 cod. proc. civ. alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa la suddetta udienza, non è possibile, salvo che la causa per qualsiasi ragione ritorni alla fase istruttoria, una successiva costituzione del contumace. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002   …...
Impugnazioni civili - appello - costituzione e comparizione delle parti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001
Costituzione in giudizio dell'appellato contumace - Termine - Costituzione fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio - Ammissibilità - Conseguenze - Proponibilità di appello incidentale - Tardivo - Esclusione - Fattispecie. La costituzione in giudizio dell'appellato contumace, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, può validamente avvenire fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio, anche al giudizio di appello applicandosi il disposto dell'art. 293, comma primo, cod. proc. civ.; ma la purgazione della contumacia che ne deriva non spiega l'effetto di rendere possibile la proposizione di un appello incidentale, dal quale la parte sia già decaduta. (Nella specie, i giudizi di merito avevano negato l'ammissibilità dell'appello incidentale che la parte, costituendosi, aveva proposto contro la decisione di primo grado, nel frattempo riformata con sentenza non definitiva; la S.C. ha rigettato sul punto il ricorso, enunciando il principio di cui innanzi). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 07/02/2001   …...
Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 01/04/1998
Termini di costituzione - Fino al momento della rimessione della causa al collegio (art. 293 cod. proc. civ.) - Costituzione successiva a tale momento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Mancanza di una formale dichiarazione di contumacia da parte dell'istruttore in caso di costituzione successiva alla rimessione della causa al collegio - Irrilevanza. La costituzione del convenuto in cancelleria, qualora non avvenga con il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, può legittimamente aver luogo in qualsiasi momento del procedimento fino a quando la causa non sia rimessa al collegio, come si desume dal combinato disposto degli artt. 166, 293 cod. proc. civ., con conseguente preclusione alla costituzione del contumace in un momento successivo, attese le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria. È, pertanto, da escludersi che il giudice possa consentire al contumace una costituzione successiva all'udienza di rimessione (qualunque sia la ragione che ne abbia impedito la tempestiva costituzione, e senza che possa attribuirsi rilevanza neppure all'eventuale consenso prestato dalla controparte alla costituzione tardiva), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la circostanza che, nel corso dell'istruttoria, sia mancata una formale dichiarazione di contumacia (attesane la natura di mero accertamento della situazione processuale della parte non costituita o irregolarmente costituita). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3363 del 01/04/1998   …...
Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997
Momento preclusivo - Provvedimento di rimessione della causa al collegio - Rilevanza - Invito del giudice istruttore a precisare le conclusioni o rinvio per tale adempimento - Influenza - Esclusione. Ai sensi dell'art. 293 cod. proc. civ. il contumace può costituirsi in giudizio fino a quando il provvedimento di rimessione della causa al collegio non sia effettivamente intervenuto, senza che possa riconnettersi efficacia preclusiva all'invito del giudice alla parti a precisare le conclusioni e alla fissazione di un'udienza per tale incombente. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997   …...
Procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995
Mancato rispetto in primo grado dell'art. 292 cod.proc.civ. nel testo emendato dalle sentenze della n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989 - Rimessione degli atti al primo giudice ex art. 353, 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Costituzione in secondo grado del contumace - Mancato disconoscimento delle scritture private non notificate o comunicate - Conseguenze. Il vizio della sentenza di primo grado correlato al mancato rispetto dell'art. 292 cod. proc. civ., nel testo emendato dagli arresti integrativi della Corte Costituzionale n. 250 del 28 novembre 1986 e n. 317 del 6 luglio 1989, - il quale prescrive che in tutti i giudizi contumaciali la produzione di scritture private non indicate in atti precedentemente notificati debba essere significata alla parte non costituita contro la quale dette scritture vengano prodotte, all'uopo notificando alla stessa il verbale documentante il relativo versamento nell'incarto processuale - non rientra fra quelli suscettibili di far insorgere, ai sensi degli artt. 353 e 354, commi primo e secondo, del codice di rito, i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente e, una volta avvenuta la costituzione in secondo grado del contumace senza il disconoscimento di dette scritture a termini dell'art. 293 del codice di procedura civile, tali documenti restano a buon diritto acquisiti agli atti, per essere stata l'originaria irritualità della relativa produzione superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento dell'interessato. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 15/03/1995   …...
Procedimento civile - Contumacia - Costituzione del contumace (tardiva comparizione) - In genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5648 del 10/06/1994
Controversia - Definizione parziale con rimessione al giudice istruttore per il prosieguo dell'attività istruttoria - Successiva costituzione del contumace - Domande ed eccezioni inerenti alla situazione decisa - Proponibilità - Esclusione. La preclusione posta dall'art. 293 cod. proc. civ., alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché neanche al giudice è conferito il potere di riaprire il contraddittorio consentendo al contumace di costituirsi dopo detta udienza, salvo che la causa ritorni per qualsiasi ragione alla fase istruttoria, essendo in tal caso ammissibile la costituzione del contumace davanti al giudice istruttore, sia pure con i poteri e le limitazioni relativi alla fase processuale in cui egli abbia deciso di attivarsi nel processo. Ne consegue che nel caso di definizione parziale della controversia, con rimessione al giudice istruttore per il prosieguo dell'attività istruttoria, il contumace che si costituisce dopo la sentenza e la contestuale ordinanza del collegio, dovendo accettare la causa nello stato in cui si trova, non può più proporre domande ed eccezioni inerenti alla situazione decisa (la cui nuova discussione attiene al successivo grado del giudizio) avendo la possibilità di rendersi parte attiva del processo limitatamente alla parte delle domande non ancora decise. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5648 del 10/06/1994   …...
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9211 del 03/08/1992
Contumace - Costituzione in ogni momento fino all'esaurimento della discussione - Ammissibilità. La disposizione di cui all'art. 293, primo comma cod. proc. civ. - che consente la costituzione del contumace solo fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio - non opera nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione delineato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nel quale, svolgendosi esso davanti al giudice monocratico, non sussiste la distinzione tra una fase propriamente decisoria ed una soltanto istruttoria, e, pertanto, detta costituzione è ammissibile fino all'esaurimento della discussione, ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze già verificatesi in danno del contumace. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9211 del 03/08/1992   …...
Procedimento civile - Costituzione delle parti - Del convenuto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992
Costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza - Termine. La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 cod. proc. civ., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6905 del 04/06/1992   …...

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