intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023 (Rv. 669466 - 01)Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. - Rapporto sostanziale indivisibile - Necessità - Esclusione - Mera opportunità processuale - Sufficienza - Conseguenze - Mancata citazione del terzo in appello - Violazione dell'art. 331 c.p.c. - Configurabilità - Condizioni.
La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31312 del 10/11/2023 (Rv. 669466 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_270, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023 (Rv. 668338 - 01)Coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Discrezionalità esclusiva del giudice di primo grado - Fondamento - Censurabilità dell'esercizio del potere - Esclusione - Inottemperanza all'ordine di chiamata in causa - Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione con integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Conseguenze - Estinzione del processo - Poteri del giudice dell'impugnazione - Delibazione circoscritta soltanto alla ritualità della dichiarazione di estinzione - Necessità - Fattispecie.
La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l’estinzione del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del 12/07/2023 (Rv. 668338 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107, Cod_Proc_Civ_art_270, Cod_Proc_Civ_art_307 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016Difese del convenuto volte a dedurre la responsabilità di un terzo - Chiamata in causa "iussu iudicis" del terzo ex art. 107 c.p.c. - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione.
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016Difese del convenuto volte a dedurre la responsabilità di un terzo - Chiamata in causa "iussu iudicis" del terzo ex art. 107 c.p.c. - Nullità della notifica dell'atto - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di atto di riassunzione del giudizio tra le parti originarie - Efficacia sanante - Esclusione.
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso del ricorso per riassunzione a seguito di interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6837 del 08/04/2016
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013Difese del convenuto volte a dedurre la propria estraneità al rapporto controverso ed indicare un terzo come responsabile - Ordine giudiziale di intervento del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Configurabilità - Nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa "iussu iudicis" - Sanatoria - Limiti - Notifica al terzo di un ricorso per riassunzione relativo al processo tra le parti originarie - Efficacia sanante della nullità della chiamata - Esclusione.
Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cod. proc. civ., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità. Ove, peraltro, la notifica al terzo sia nulla (nella specie, per mancata spedizione, a seguito di notificazione a mezzo del servizio postale, dell'ulteriore avviso per raccomandata imposto da 22 settembre 1998, n. 346), il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, restando sanata detta nullità soltanto dall'ordine giudiziale di rinnovazione o dalla spontanea reiterazione, ad opera della parte interessata, della notificazione della citazione al terzo, senza che possa, invece, assumere rilievo sanante l'eventuale notifica al terzo stesso di un ricorso per riassunzione conseguente all'interruzione del processo tra le parti originarie, in quanto atto mancante degli elementi essenziali della domanda estesa nei confronti di quello.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 315 del 09/01/2013
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22419 del 05/09/2008Discrezionalità esclusiva del giudice di primo grado - Fondamento - Censurabilità dell'esercizio del potere - Esclusione - Inottemperanza all'ordine di chiamata in causa - Cancellazione della causa dal ruolo - Mancata riassunzione con integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Conseguenze - Estinzione del processo - Poteri del giudice dell'impugnazione - Delibazione circoscritta soltanto alla ritualità della dichiarazione di estinzione - Necessità.
La chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità. Ne consegue che il giudice di appello non può far altro che constatare la rituale dichiarazione di intervenuta estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22419 del 05/09/2008
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 459 del 23/01/1982Coatto iussu iudicis (chiamata) - poteri del chiamato.*
Il terzo chiamato in causa iussu iudicis - sia quando l'ordine del giudice si ricollega a ragioni di semplice opportunità, sia, ed a maggior ragione, quando esso è dettato dall'esigenza di assicurare l'integrità del contraddittorio - assume nel processo una posizione autonoma, tale da consentirgli di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite, salvo il limite generale della proposizione delle stesse con l'atto di Costituzione in giudizio. ( V 3237/71, mass n 354664; ( V 1762/67, mass n 328622; ( V 520/60).*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 459 del 23/01/1982
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Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento coatto iussu iudici (chiamata) - forma e tempo della chiamata – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967Espletamento di mezzi istruttori - poteri del chiamato - facolta di richiedere nuove prove - mancato esercizio - effetti.*
Il giudice puo ordinare in ogni tempo, e quindi anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, l'intervento del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod.proc.civ., quando ritenga opportuno che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ove l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena liberta di difesa e non e vincolato all'attivita probatoria precedentemente svolta, ma, se egli non si avvale di tale facolta o rimane contumace, il giudice puo desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale gia acquisito al processo.*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967
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Procedimento civile in genere - intervento in causa di terzi - intervento coatto iussu iudici (chiamata) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967Forma e tempo della chiamata - espletamento di mezzi istruttori - poteri del chiamato - facolta di richiedere nuove prove - mancato esercizio - effetti.*
Il giudice puo ordinare in ogni tempo, e quindi anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, l'intervento del terzo, ai sensi dell'art. 107 cod.proc.civ., quando ritenga opportuno che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ove l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena liberta di difesa e non e vincolato all'attivita probatoria precedentemente svolta, ma, se egli non si avvale di tale facolta o rimane contumace, il giudice puo desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale gia acquisito al processo.*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 14/07/1967
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