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Civile - litisconsorzio - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1291 del 30/01/2012

Contestazione del convenuto della titolarità passiva - Indicazione del terzo quale soggetto passivo della pretesa - Ordine ed art. 107 cod. proc. civ. - Inosservanza - Omessa cancellazione della causa dal ruolo - Decisione di merito - Implicita revoca dell'ordine di chiamata in causa - Configurabilità - Fondamento.

Quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto, potendo emettersi la pronunzia di accertamento positivo o negativo della sussistenza di quella titolarità con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Ne consegue che nella indicata ipotesi l'intervento del terzo nel giudizio può esser disposto in corso di causa ex art. 107 cod. proc. civ. solo dal giudice di primo grado nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile, ma qualora l'ordine predetto sia rimasto inosservato e il giudice non abbia provveduto a cancellare la causa dal ruolo a norma dell'art. 270 cod. proc. civ., deve ritenersi che tale ordine sia stato implicitamente revocato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1291 del 30/01/2012

 

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