Atto notorio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19606 del 16/07/2025 (Rv. 675311 - 01)Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Efficacia probatoria - Limiti - Valore confessorio - Mero indizio - Esclusione - Fondamento.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la P.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, essendo priva di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19606 del 16/07/2025 (Rv. 675311 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_229 …...
Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensiviProva civile - confessione - in genere - Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Valore confessorio - Condizioni - Fattispecie. corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 23634 del 28/09/2018
Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio).
corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 23634 del 28/09/2018 …...
Ammissioni contenute negli atti difensiviProva civile - confessione - in genere - ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi - valore indiziario - valore confessorio - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018
>>> Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018 …...
prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014Dichiarazioni contenute in atti "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore - Idoneità - Ammissioni comunque contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014
Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014
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Prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014Dichiarazioni contenute in atti "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore - Idoneità - Ammissioni comunque contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Configurabilità.
Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014
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PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17239 del 22/07/2010Mezzo di prova - Configurabilità - Esclusione - Dichiarazioni relative - Portata - Elementi sussidiari di convincimento - Scelta relativa alla utilizzazione di tale strumento processuale - Potere discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.
Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17239 del 22/07/2010
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Prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005Dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito contenute in atti qualificabili "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Conseguente inidoneità della mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore.
Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005
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prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005Dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito contenute in atti qualificabili "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Conseguente inidoneità della mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005
Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005
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