Interrogatorio - formale - risposta - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24799 del 16/09/2024 (Rv. 672523-01)Dichiarazioni favorevoli all'interpellato - Valore - Libero apprezzamento del giudice - Modalità.
Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24799 del 16/09/2024 (Rv. 672523-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_228, Cod_Proc_Civ_art_230, Cod_Proc_Civ_art_231, Cod_Proc_Civ_art_232, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Confessione - Oggetto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 656 del 08/01/2024 (Rv. 669801-01)Titolo di un rapporto di credito - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La confessione non può avere ad oggetto il titolo sotteso a un rapporto di credito, in quanto il dichiarante non può avere consapevolezza della rilevanza giuridica dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso efficacia confessoria alla dichiarazione - resa dal creditore opposto in sede di interrogatorio formale - secondo cui l'assegno bancario posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso dal debitore opponente a garanzia della restituzione di un prestito concesso in favore di altro soggetto, anche in considerazione del fatto che tale circostanza non valeva, di per sé, ad escludere la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo al debitore medesimo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 656 del 08/01/2024 (Rv. 669801-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2733, Cod_Proc_Civ_art_228 …...
Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza – Cass. n. 19283/2022Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19283 del 15/06/2022 (Rv. 665204 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2726, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_228, Cod_Proc_Civ_art_232
Corte
Cassazione
19283
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Efficacia di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente – Cass. n. 3118/2022Prova civile - confessione - giudiziale - efficacia probatoria - Processo con pluralità di parti - Interrogatorio formale - Confessione - Efficacia di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente - Esclusione - Valore di elemento indiziario - Sussistenza.
La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3118 del 02/02/2022 (Rv. 663932 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2733, Cod_Proc_Civ_art_228
Corte
Cassazione
3118
2022 …...
Prova della ricognizione mediante confessione o testimonianza – Cass. n. 2091/2022Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa di pagamento e ricognizione del debito - Ricognizione di debito da parte della P.A. - Prova della ricognizione mediante confessione o testimonianza - Preclusione.
In tema di ricognizione di debito, ove l'atto ricognitivo provenga da una pubblica amministrazione, lo stesso richiede la forma scritta "ad substantiam" e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 (Rv. 663945 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2733, Cod_Proc_Civ_art_228
Corte
Cassazione
2091
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Deferimento su un punto controverso tra il deferente e soggetto diverso dell'interrogando – Cass. n. 38626/2021Prova civile - confessione - giudiziale - efficacia probatoria - Processo con pluralità di parti - Deferimento su un punto controverso tra il deferente e soggetto diverso dell'interrogando - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente - Esclusione - Conseguenza.
L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38626 del 06/12/2021 (Rv. 663224 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2732, Cod_Proc_Civ_art_228
Corte
Cassazione
38626
2021 …...
Prova civile - confessione - giudiziale - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20255 del 25/07/2019 (Rv. 654723 - 01)Dichiarazioni confessore rese dall'imputato in un procedimento penale - Valore di confessione giudiziale nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento - Valore indiziario - Configurabilità.
Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20255 del 25/07/2019 (Rv. 654723 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2733, Cod_Proc_Civ_art_228 …...
Confessione - in genere - Oggetto della confessione - Fatti obiettivi e non giudizi od opinioni - Necessità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019Prova civile - confessione - in genere - Oggetto della confessione - Fatti obiettivi e non giudizi od opinioni - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto valenza confessoria alle dichiarazioni, rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, secondo cui la caduta, in assenza di ostacoli alla visione dei luoghi, era avvenuta in pieno giorno e mentre guardava la strada, piena di buche).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019
Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2733, Cod_Proc_Civ_art_228, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1 …...
Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensiviProva civile - confessione - in genere - Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Valore confessorio - Condizioni - Fattispecie. corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 23634 del 28/09/2018
Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio).
corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 23634 del 28/09/2018 …...
Ammissioni contenute negli atti difensiviProva civile - confessione - in genere - ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi - valore indiziario - valore confessorio - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018
>>> Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018 …...
prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014Dichiarazioni contenute in atti "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore - Idoneità - Ammissioni comunque contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014
Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014
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Prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014Dichiarazioni contenute in atti "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore - Idoneità - Ammissioni comunque contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Configurabilità.
Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014
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Prova civile - confessione - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21827 del 24/09/2013Consulenza tecnica di parte - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento.
La relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, dalla quale si traggono elementi a favore della controparte, non assume valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un'ammissione del consulente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21827 del 24/09/2013
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Prova civile - confessione - giudiziale – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15464 del 20/06/2013Dichiarazioni rese dall'imputato in un procedimento penale - Valore di confessione giudiziale nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento - Valore indiziario - Configurabilità.
Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 cod. proc. civ., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15464 del 20/06/2013
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Prova civile - confessione - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15464 del 20/06/2013Dichiarazioni rese dall'imputato in un procedimento penale - Valore di confessione giudiziale nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento - Valore indiziario - Configurabilità.
Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 cod. proc. civ., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15464 del 20/06/2013
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prova civile - confessione - giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15464 del 20/06/2013Dichiarazioni rese dall'imputato in un procedimento penale - Valore di confessione giudiziale nel giudizio civile - Esclusione - Fondamento - Valore indiziario - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15464 del 20/06/2013
Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 cod. proc. civ., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15464 del 20/06/2013
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Prova civile - confessione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21509 del 18/10/2011Oggetto della confessione - Fatti obiettivi e non giudizi od opinioni - Necessità - Fattispecie.
La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse integrare una confessione giudiziale la dichiarazione, resa in interrogatorio formale, secondo cui lo scalino situato all'interno di una chiesa "si vede male perché dà la sensazione di essere in piano, mentre invece c'è un gradino in discesa", la quale, dunque, non verteva non su un fatto, ma esprimeva una valutazione soggettiva di una realtà fisica).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21509 del 18/10/2011
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Prova civile - interrogatorio - formale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4486 del 24/02/2011Processo con pluralità di parti - Deferimento su un punto controverso tra il deferente e un soggetto diverso dall'interrogando - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento - Prova civile - Confessione - Giudiziale - Efficacia probatoria – Processo con pluralità di parti - Valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente - Esclusione - Fondamento - Libero apprezzamento da parte del giudice - Ammissibilità - Contenuto.
L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4486 del 24/02/2011
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prova civile - interrogatorio - formale - ammissibilità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006Carattere dilatorio o defatigatorio dell'interrogatorio - Configurabilità - Conseguenze - Valutazione giudice del merito - Esercizio poteri discrezionali - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006
Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio. (La Corte ha confermato sul punto la sentenza di merito, correggendone però la motivazione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: laddove il giudice di merito aveva ritenuto superfluo l'interrogatorio formale facendo una valutazione prognostica sull'improbabilità che la parte rendesse, in sede di interrogatorio, dichiarazioni completamente contrastanti con le argomentazioni più volte ribadite negli scritti difensivi, la Corte ha ritenuto che dalla sentenza si potesse desumere la già acquisita sussistenza di elementi di prova sufficienti a fondare la decisione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006
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Prova civile - interrogatorio - formale – ammissibilità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006Carattere dilatorio o defatigatorio dell'interrogatorio - Configurabilità - Conseguenze - Valutazione giudice del merito - Esercizio poteri discrezionali - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio. (La Corte ha confermato sul punto la sentenza di merito, correggendone però la motivazione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: laddove il giudice di merito aveva ritenuto superfluo l'interrogatorio formale facendo una valutazione prognostica sull'improbabilità che la parte rendesse, in sede di interrogatorio, dichiarazioni completamente contrastanti con le argomentazioni più volte ribadite negli scritti difensivi, la Corte ha ritenuto che dalla sentenza si potesse desumere la già acquisita sussistenza di elementi di prova sufficienti a fondare la decisione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006
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Prova civile - interrogatorio - formale - ammissibilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006Carattere dilatorio o defatigatorio dell'interrogatorio - Configurabilità - Conseguenze - Valutazione giudice del merito - Esercizio poteri discrezionali - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio. (La Corte ha confermato sul punto la sentenza di merito, correggendone però la motivazione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: laddove il giudice di merito aveva ritenuto superfluo l'interrogatorio formale facendo una valutazione prognostica sull'improbabilità che la parte rendesse, in sede di interrogatorio, dichiarazioni completamente contrastanti con le argomentazioni più volte ribadite negli scritti difensivi, la Corte ha ritenuto che dalla sentenza si potesse desumere la già acquisita sussistenza di elementi di prova sufficienti a fondare la decisione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006
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Prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006Fra le stesse o anche altre parti - Potere del giudice - Loro utilizzazione - Ammissibilità - Confessione resa nel giudizio penale - Rilevanza nel giudizio civile - Condizioni - Conseguenza sull'ammissione di interrogatorio formale relativo alle stesse circostanze - Giuramento decisorio in sede civile - Preclusione alla sua ammissibilità in virtù dell'acquisizione degli esiti in ambito penale di altre prove privilegiate - Esclusione.
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito p.c., nella qual ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto. Diversamente deve ritenersi per il giuramento decisorio che deve essere ammesso anche quando abbia ad oggetto fatti accertati o esclusi dalle risultanze di causa o anche quando da una prova di carattere privilegiato, come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale, risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con lo stesso giuramento, sempre che essa valga a risolvere totalmente o parzialmente la causa, a nulla rilevando che sia deferito in linea subordinata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
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prova civile - prove raccolte in altro processo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006Fra le stesse o anche altre parti - Potere del giudice - Loro utilizzazione - Ammissibilità - Confessione resa nel giudizio penale - Rilevanza nel giudizio civile - Condizioni - Conseguenza sull'ammissione di interrogatorio formale relativo alle stesse circostanze - Giuramento decisorio in sede civile - Preclusione alla sua ammissibilità in virtù dell'acquisizione degli esiti in ambito penale di altre prove privilegiate - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo penale concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito p.c., nella qual ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto. Diversamente deve ritenersi per il giuramento decisorio che deve essere ammesso anche quando abbia ad oggetto fatti accertati o esclusi dalle risultanze di causa o anche quando da una prova di carattere privilegiato, come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale, risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con lo stesso giuramento, sempre che essa valga a risolvere totalmente o parzialmente la causa, a nulla rilevando che sia deferito in linea subordinata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006
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Prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005Dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito contenute in atti qualificabili "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Conseguente inidoneità della mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore.
Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005
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prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005Dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito contenute in atti qualificabili "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Conseguente inidoneità della mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005
Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005
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Prova civile - interrogatorio - formale - ammissibilita - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967Limiti - negazione dei fatti da parte del soggetto che si vuole interrogare - esclusione.*
L'interrogatorio formale costituisce, nella varieta delle prove orali previste dalla legge, il mezzo rivolto a provocare quella confessione giudiziale che, ai sensi dell'art. 2733 cod. civ., Forma piena prova contro il confitente. La legge non pone limiti all'ammissibilita di questo mezzo di prova, a meno che esso non verta su contratti per i quali e richiesta la Forma scritta ad substantiam, ma esige solo la specifica deduzione dei fatti mediante capitoli separati. In relazione poi al singolo processo nel corso del quale l'interrogatorio formale sia richiesto, il giudice istruttore, nell'Esercizio dei suoi poteri discrezionali, puo rifiutarne l'ammissione per motivi di economia processuale anche quando esso si riveli superfluo o perche siano state gia acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perche le circostanze che formano oggetto dell'interrogatorio siano state gia ammesse dalla controparte in modo esplicito. In ogni altro caso,il giudice ha il dovere di disporre tale mezzo istruttorio, ne e valido motivo per escluderlo la circostanza che la parte che si vuole interrogare abbia gia, in comparsa o nell'atto di citazione, categoricamente smentito quanto nell'interrogatorio stesso e dedotto, ben potendo la parte medesima, posta a diretto contatto con l'avversario e con il giudice, modificare il proprio comportamento difensivo. ( Conf. 1512-47 1481-42 301-42).*
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967
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