Rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13250 del 19/05/2025 (Rv. 675053 - 01)Sucessione di AdER a Riscossione Sicilia ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021 - Difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nelle liti in cui è parte la estinta Riscossione Sicilia s.p.a., nel lasso temporale tra l'1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore del libero foro è ammissibile, in quanto la Convenzione 24 settembre 2020, terzo "Addendum", non riserva all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13250 del 19/05/2025 (Rv. 675053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_365
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Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11863 del 02/05/2024 (Rv. 670800-01)Legittimazione dell'amministratore - Delibera condominiale di autorizzazione a promuovere un giudizio - Portata - Impugnazione - Potere - Configurabilità - Ambito di applicazione - Fattispecie relativa al controricorso per cassazione.
La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per cassazione, proposto da un amministratore di condominio la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11863 del 02/05/2024 (Rv. 670800-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_705 …...
Riscossione esattoriale - agenti della riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024 (Rv. 669825-01)A mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Successione di AdER a Riscossione Sicilia ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021 - Patrocinio erariale - Necessità - Conseguenze.
In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) a Riscossione Sicilia S.p.A. - avvenuta in forza dell'art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 - trovano applicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da AdER, subentrata a Riscossione Sicilia, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1806 del 17/01/2024 (Rv. 669825-01)
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difensori - mandato alle liti (procura) Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 (Rv. 669047 - 01)Art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Inesistenza o mancanza in atti della procura - Sanatoria - Esclusione - Fattispecie.
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 (Rv. 669047 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27467 del 27/09/2023 (Rv. 669093 - 01)Mandato alle liti (procura) - Ricorso per cassazione - Procura rilasciata ex art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020, dopo l'abrogazione della norma - Nullità - Rinnovazione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di ricorso per cassazione, la procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020), in epoca successiva all'abrogazione della norma da parte dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. n. 77 del 2021, è nulla e non può essere sanata mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27467 del 27/09/2023 (Rv. 669093 - 01)
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capacita' processuale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24817 del 18/08/2023 (Rv. 668863 - 01)Comune - Rappresentanza processuale - Previsione nello statuto comunale dell'autorizzazione della giunta - Condizione di efficacia - Possibilità di produzione nel corso del giudizio - Fattispecie in tema di espropriazione ed opposizione alla stima da parte del Comune.
In tema di legittimazione processuale, ove lo statuto comunale preveda l'autorizzazione della giunta per l'esperimento di azioni civili da parte del Comune, ente rappresentato dal sindaco, la presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio, ne consegue che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in tema di opposizione alla stima in materia di espropriazione, che è tempestiva l'azione proposta dal Sindaco in assenza dell'autorizzazione della giunta municipale prevista dallo statuto, pur se detta autorizzazione intervenga nel corso del giudizio, in ragione dell'effetto di ratifica).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24817 del 18/08/2023 (Rv. 668863 - 01)
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Procura speciale alle liti rilasciata all'estero – Cass. n. 34867/2022Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - rilasciato all'estero - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Giudizio in cassazione - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - "Apostille" - Mancata comparizione del sottoscrittore davanti al pubblico ufficiale per apporre la firma in sua presenza - Nullità della procura - Sanatoria mediante rinnovazione dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di processo in cassazione, la procura alle liti, conferita all'estero e munita di "apostille", dalla quale emerga che il sottoscrittore non è comparso davanti al pubblico ufficiale per firmare l'atto, è irrimediabilmente nulla, poiché costituisce principio inderogabile dell'ordinamento italiano che l’attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell’atto in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore, e tale invalidità non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 c.p.c., poiché, per il giudizio di legittimità, l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insanabile invalidità della procura apposta in calce al ricorso incidentale, rilasciata all'estero e munita di "apostille", ove il notaio straniero aveva semplicemente dato atto che era comparso un agente del legale rappresentante della parte, il quale aveva dichiarato che quest'ultimo aveva riconosciuto di avere firmato l'allegato documento).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022 (Rv. 666448 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_156
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Incapacità naturale della parte – Cass. n. 17914/2022Procedimento civile - capacità processuale - in genere - Incapacità naturale della parte - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 75 c.p.c. nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, ma non interdette o inabilitate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva verificato d'ufficio la validità della procura "ad litem" conferita dal disabile, affetto da grave deficit sensoriale, motorio ed intellettuale, che era parte danneggiata nella causa di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17914 del 01/06/2022 (Rv. 665073 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_182
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Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura generale dello Stato – Cass. n. 41205/2021Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione - Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Rappresentanza e difesa in giudizio dell'AdER - Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura generale dello Stato - Avvalimento del patrocinio di avvocato del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato - Manifestazione indisponibilità di quest'ultima - Necessità.
In tema di ricorso per cassazione, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, essa, ai sensi del Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura generale dello Stato del 22 giugno 2017, può legittimamente avvalersi di libero professionista abilitato ove, tra l'altro, l'Avvocatura dello Stato (in epoca precedente alla notifica del ricorso, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità l'art. 182 c.p.c.), abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio (nella specie, espressa mediante scambio di mail depositato telematicamente entro il termine per le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021 (Rv. 663494 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182
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Falsità materiale della procura – Cass. n. 38735/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Falsità materiale della procura - Effetti - Sanatoria - Esclusione.
La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38735 del 06/12/2021 (Rv. 663420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182
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38735
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Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica – Cass. n. 34775/2021Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti - Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica non abilitata a rappresentare la società in giudizio - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 34775 del 16/11/2021 (Rv. 663159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Civ_art_1399
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Obbligazioni tributarie relative a società – Cass. n. 29474/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Avviso di accertamento - Obbligazioni tributarie relative a società - Amministratore di fatto - Interesse ad agire - Esclusione - Ragioni.
In caso di avviso di accertamento emanato nei confronti di una società per obbligazioni tributarie ad essa relative, l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l'avviso notificatogli non essendo ravvisabile in capo al predetto alcun interesse all'accertamento in ordine alla legittimità dell'atto impositivo, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive alle quali egli è estraneo. L'amministratore, infatti, non è direttamente responsabile o sanzionabile per le violazioni imputabili alla società amministrata, atteso che la responsabilità disciplinata dall'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 configura un'obbligazione "ex lege" avente natura civilistica e titolo autonomo rispetto a quella fiscale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29474 del 21/10/2021 (Rv. 662622 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_182
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29474
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Difetto di rappresentanza della parte o vizio della "procura ad litem" – Cass. n. 29244/2021Procedimento civile - capacita' processuale - difensori - mandato alle liti (procura) - Difetto di rappresentanza della parte o vizio della "procura ad litem" - Eccezione - Onere della controparte di produrre la relativa documentazione nella prima difesa utile - Sussistenza - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della ”procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 (Rv. 662858 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083
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Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società – Cass. n. 25317/2021Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministrazione - Azione di responsabilità del socio ex art. 2476 c.c. - Litiscosorzio necessario della società - Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società - Nomina di un curatore speciale - Necessità - Designazione di un nuovo legale rappresentante in corso di causa - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25317 del 20/09/2021 (Rv. 662505 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2476, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_182
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Difesa in giudizio da parte di avvocato del libero foro – Cass. n. 16314/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Dichiarazione di fallimento - Creditore istante - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Difesa in giudizio da parte di avvocato del libero foro - Presupposti - Delibera giustificativa ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 - Necessità di allegazione - Esclusione.
Nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del contribuente insolvente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021 (Rv. 661504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182
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Invalidità della procura alle liti conferita al difensore di fiducia – Cass. n. 15644/2021Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri Decreto di espulsione - Impugnazione - Invalidità della procura alle liti conferita al difensore di fiducia - Assegnazione di un termine per il rinnovo - Necessità - Omessa rinnovazione - Nomina di un difensore d'ufficio - Necessità
Nel caso di invalidità della procura alle liti conferita dal ricorrente (unitamente al deposito del ricorso ovvero nel corso del procedimento) a difensore di sua fiducia per il procedimento di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace è obbligato ad assegnare al ricorrente termine per la rinnovazione della procura (art. 182, comma 2, c.p.c., compatibile con la disposizione di cui all'art. 18, comma 4 del d. lgs. n. 159 del 2011) e, in mancanza di tale rinnovazione, è obbligato a nominare al ricorrente un difensore, scelto nell'elenco formato in applicazione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., per la prosecuzione dell'attività di assistenza della parte nel procedimento.
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15644 del 04/06/2021 (Rv. 661582 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_803, Cod_Proc_Civ_art_182
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Difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice – Cass. n. 13597/2021Procedimento civile - capacita' processuale - difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice - Giudizio d'appello - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. - Dovere del giudice - Sussistenza.
La disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica anche al giudizio d'appello e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13597 del 19/05/2021 (Rv. 661415 - 01)
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Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 11200/2021Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Contratto di manutenzione dell'impianto ascensore - Recesso anticipato deliberato dall'assemblea - Controversia instaurata dall'appaltatore - Legittimazione dell'amministratore ad essere convenuto nonché a proporre impugnazione - Sussistenza - Fondamento
In tema di condominio negli edifici, ove l'assemblea abbia deliberato il recesso anticipato dal contratto di manutenzione dell'ascensore, spettano all'amministratore tanto la legittimazione passiva, quanto la facoltà di impugnare la sentenza resa nella controversia instaurata dall'appaltatore e volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del recesso, nonché la condanna del condominio al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza contrattuale, senza che occorrano l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea, necessarie per le sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore, ex art. 1131, commi 2 e 3, c.c., ma non per quelle che vi rientrano perché, come nella specie, attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11200 del 28/04/2021 (Rv. 661214 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Civ_art_1671 …...
Organi preposti al fallimento - curatore – Cass. n. 5985/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Procedimento ex art. 147 l.fall.- Difetto di assistenza tecnica- Art. 182, comma 2, c.p.c.- Applicabilità- Esclusione.
In tema di fallimento in estensione, la nullità dell'istanza ex art. 147, comma 4, l.fall., in quanto proposta personalmente dal curatore, non è suscettibile della sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., la quale presuppone che l’atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, non trovando quindi applicazione nell'ipotesi di originaria inesistenza della procura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5985 del 04/03/2021 (Rv. 660760 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_256, Cod_Proc_Civ_art_182 …...
Difensore della parte privo di "ius postulandi" – Cass. n. 1051/2021Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in appello - Difensore della parte privo di "ius postulandi" - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
La partecipazione al processo di una parte che si sia avvalsa di un difensore privo di "ius postulandi" determina la nullità del procedimento e della sentenza, sol quando la decisione sia fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del fallito che lamentava la nullità del giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, in cui si era costituita l'Agenzia delle entrate- Riscossione senza avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, bensì con il patrocinio di un difensore del libero Foro).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_182 …...
Costituzione del contumace (tardiva comparizione) – Cass. n. 1051/2021Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - in appello - Difensore della parte privo di "ius postulandi" - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni.
La partecipazione al processo di una parte che si sia avvalsa di un difensore privo di "ius postulandi" determina la nullità del procedimento e della sentenza, sol quando la decisione sia fondata su domande, eccezioni, allegazioni o prove, che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d'ufficio, perché la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente da quello viziato, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue. Ciò non si verifica nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ove il difetto di "jus postulandi" riguardi la posizione del creditore istante, il quale, essendo litisconsorte necessario, deve partecipare al processo ma non essere necessariamente costituito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1051 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_182
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Attiva "Legitimatio ad causam" - Mancata allegazione -Cass. n. 25869/2020Procedimento civile – attiva - procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - attiva "Legitimatio ad causam" - Mancata allegazione - Applicazione analogica dell'art. 182 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
Qualora manchi l'allegazione della "legitimatio ad causam" non è applicabile analogicamente l'art. 182 c.p.c., che attiene all'ipotesi in cui la parte abbia omesso di fornire la prova del presupposto in parola, non a quella di astratta inesistenza di esso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182
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Nullità - procura ad litem – Cass. n. 22564/2020Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Radicale nullità della "procura ad litem" - Eccezione di parte - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020 (Rv. 659395 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0083, Cod_Proc_Civ_art_182
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Cassazione - deposito di documenti nuovi Rito camerale - Cass. n. 11699/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - Rito camerale - Controricorso - Difetto di rappresentanza - Eccezione sollevata dal ricorrente con la memoria ex art 380 bis.1 c.p.c. - Sanatoria - Deposito documenti ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Notifica dell'elenco alle altre parti - Omissione - Conseguenze.
In tema di rito camerale di legittimità, qualora il controricorso sia affetto da un difetto di rappresentanza o autorizzazione e la relativa eccezione sia sollevata dal ricorrente con la memoria prevista dall'art. 380 bis.1 c.p.c., il deposito dei documenti idonei a sanare il difetto può avvenire sino alla data di svolgimento dell'adunanza camerale, anche al di fuori delle ordinarie attività difensive, purché l'elenco dei documenti a tal fine prodotti sia notificato alle altre parti ex art. 372, comma 2, c.p.c., determinandosi, in mancanza, l'inammissibilità del controricorso.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 11699 del 17/06/2020 (Rv. 657977 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_380_2
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8591 del 07/05/2020 (Rv. 657624 - 01)Revocazione - Condanna del difensore al pagamento in proprio delle spese processuali - Inesistenza procura - Sussistenza - Nullità procura - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura.
Nel giudizio di revocazione, il difensore della parte può essere condannato al pagamento in proprio delle spese processuali soltanto quando abbia agito in virtù di procura inesistente e non meramente nulla, giacché, in tale ipotesi, il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice, che rilevi il vizio della procura, di ordinarne la rinnovazione sanante. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse inesistente la procura costituita da un prototipo per il giudizio ordinario privo di riferimenti alla proposta impugnazione per revocazione, essendo sufficiente per la sua riferibilità all'atto la sua apposizione a margine dello stesso, a prescindere dalle espressioni utilizzate, e ha perciò cassato la pronuncia di merito che aveva invece posto le spese del giudizio a carico del difensore).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8591 del 07/05/2020 (Rv. 657624 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Procedimento civile - capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6799 del 11/03/2020 (Rv. 657399 - 01)Persona giuridica - Legale rappresentante - Fonte del potere rappresentativo soggetta a pubblicità legale - Conferimento del mandato al difensore - Contestazione della qualità di legale rappresentante - Onere probatorio a carico della parte che solleva l'eccezione - Impossibilità di individuare il nominativo di chi ha rilasciato la procura - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Esclusione - Invito della parte a regolarizzare il ricorso - Necessità - Fondamento.
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento. Nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illegibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nell'intestazione dell'atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso, stante l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al processo tributario, prevista dal d.lgs. n. 156/2015 che ha modificato l'art. 12 del d.lgs.n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6799 del 11/03/2020 (Rv. 657399 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2384, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Civ_art_2475_1 …...
Procedimento civile - capacita' processuale – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Difetto di autorizzazione - Eccezione della controparte - Infondatezza - Sanatoria ex tunc del vizio di rappresentanza processuale - Presupposti - Produzione, anche tardiva, dell'autorizzazione - Costituzione nel giudizio del figlio divenuto maggiorenne - Fondamento.
Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art_ 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art_ 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art_ 182 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0320, Cod_Civ_art_0002, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_182
PROCEDIMENTO CIVILE
CAPACITA' PROCESSUALE
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Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - amministrazione da parte della collettivita' dei partecipanti -locazione della cosa comune contratti agrari - affitto di fondi rustici – Corte di Cassazione, Sez. 3 -Bene comune concesso in locazione - Azione di rilascio - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Stato di incapacità di intendere e di volere di uno dei comproprietari - Rilevanza - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.
I comproprietari di un bene concesso in locazione hanno pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in proprio, anche quale procuratore speciale - privo di rappresentanza processuale - dell'altra comproprietaria, interdetta, senza, però, l'autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare, atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata presunzione di consenso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 845 del 17/01/2020 (Rv. 656814 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_0374, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_182
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
COMPROPRIETA' INDIVISA
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Procedimento civile - capacita' processuale - difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 03)Difetto di legittimazione processuale - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Necessità di coordinarla con il sistema delle preclusioni - Sussistenza - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l’assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura "ad litem", la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019 (Rv. 656333 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_183_1 …...
Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Cass. n. 30008/2019Agenzia delle Entrate-Riscossione - Difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro - Presupposti.
Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 (Rv. 656068 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182
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Procedimento civile - capacita' processuale - difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 02)Art. 182 c.p.c. - Vizi della procura - Poteri del giudice - Verifica di ufficio della presenza agli atti di altro mandato in grado di sanare i detti vizi - Ammissibilità.
Ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. - nella versione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra pure quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29802 del 18/11/2019 (Rv. 656157 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182 …...
Procedimento civile - capacita' processuale - difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019 (Rv. 655788 - 01)Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69 del 2019 - Sussistenza - Effetti "ex tunc" - Limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali - Insussistenza.
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - In genere.
L'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019 (Rv. 655788 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182 …...
Mandato alle liti (procura) - Vizi della procura - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo conseguente alla l. n. 69 del 2009 - Cass. n. 8933/2019Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Vizi della procura - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo conseguente alla l. n. 69 del 2009 - Irretroattività della norma.
Il nuovo testo dell'art. 182, comma 2, c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della medesima procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8933 del 29/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182
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Procura
Mandato
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Capacita' processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Processo - Legitimatio ad processum - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6996 del 11/03/2019Procedimento civile - capacita' processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Processo - Legitimatio ad processum - Procuratore della persona giuridica - Verifica - Necessità - Fondamento - Eccezione della parte avversa - Mancata prova - Preclusione - Deposito in cassazione - Tardività.
L'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne deriva che ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6996 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_372
Legitimatio ad processum …...
Capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5110 del 21/02/2019Procedimento civile - capacita' processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - societa' ed altri enti - Difetto di capacità processuale – Sanatoria nel giudizio di cassazione – Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie.
Nel processo tributario il difetto di legittimazione "ad causam" della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia sanante alla costituzione nel giudizio di cassazione di entrambi i legali rappresentanti della società stante l'espressa ratifica, in apposito atto allegato al controricorso, effettuata dal socio amministratore dell'operato in favore della società dell'altro amministratore che aveva agito disgiuntamente nei precedenti gradi del giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5110 del 21/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_182 …...
Interruzione del processo - morte della parte in genere - appelloProcedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - appello – raggiungimento maggiore età della parte costituita a mezzo di procuratore in pendenza del termine per impugnare - omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - effetti - ultrattività del mandato alla lite - configurabilità - effetti - stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento – condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018
Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018
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Difetto di rappresentanza - sanatoriaProcedimento civile - capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - difetto di rappresentanza - sanatoria - modalità - distinzione fra difetto rilevato d'ufficio e su eccezione di parte – fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018
>>> In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018 …...
Ricorso in appello avverso ordinanza ingiunzioneProcedimento civile - capacità processuale - difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice - ricorso in appello avverso ordinanza ingiunzione proposto dalla parte personalmente - sanatoria del difetto di rappresentanza mediante successivo rilascio al difensore di procura alle liti - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018
>>> In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e,come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore, poiché la sanatoria prevista dall'art.182, comma 2, c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009), presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018 …...
Tributi (in generale) - "solve et repete" - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rappresentanza e difesa del contribuente - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4754 del 28/02/2018Appello - Omessa certificazione dell'autenticità della sottoscrizione in calce al mandato - Inammissibilità - Esclusione - Invito alla regolarizzazione - Necessità.
Nel processo tributario, nell'ipotesi di omessa certificazione dell'autografia della sottoscrizione del contribuente in calce al mandato conferito al difensore, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello, senza prima attivare il meccanismo di regolarizzazione di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio di gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4754 del 28/02/2018
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26338 del 07/11/2017Procura speciale ad impugnare dinanzi al CNF rilasciata su foglio separato - Validità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
E' affetta da mero errore materiale la procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all’atto, individui la pronuncia impugnata, sia corredata di data certa successiva alla stessa e provenga inequivocabilmente dalla parte ricorrente, in quanto l’art. 83, comma 3, c.p.c., non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 c.p.c., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvi rimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la pronuncia del CNF che aveva ritenuto invalido, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., l’atto di nomina del difensore di fiducia non congiunto materialmente al ricorso, avente data successiva alla decisione impugnata e depositato contestualmente alla stessa ed all’impugnazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 26338 del 07/11/2017
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Procedimento civile - capacita' processuale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15156 del 20/06/2017Vizi della costituzione della parte in giudizio - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69 del 2009 - In qualsiasi fase e grado del giudizio - Effetti "ex tunc" - Limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che non aveva doverosamente esercitato il potere di cui all'art. 182 c.p.c. nei confronti della società ricorrente, che aveva agito per il pagamento di canoni locatizi in forza di un contratto di affidamento dei servizi di gestione del patrimonio immobiliare dell'I.N.P.S., nel quale non era incluso l'immobile oggetto di controversia).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15156 del 20/06/2017
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Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015Citazione in giudizio di soggetto privo della capacità di stare in giudizio - Riacquisto della stessa nella fase di gravame - Sanatoria della nullità - Efficacia "ex tunc" - Portata - Idoneità ad escludere la sola invalidità della domanda, ma non degli atti del giudizio - Conseguenze - Obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
Nell'ipotesi in cui sia convenuto in giudizio, in proprio, un soggetto privo di capacità processuale (per essere stato interdetto legalmente ex art. 32 cod. pen.), il riacquisto della capacità in fase di gravame determina la sanatoria della nullità della sua costituzione in giudizio, con efficacia "ex tunc" - ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. - idonea ad escludere l'invalidità della domanda proposta nei suoi confronti, ma non anche del giudizio svolto in violazione del principio del contraddittorio, sicché il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su di essa, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, senza rimettere la causa al primo giudice.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 19/06/2015
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Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5343 del 18/03/2015Persona fisica non abilitata a rappresentare l'ente in giudizio - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita dell'operato del "falsus procurator" - Ammissibilità - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Configurabilità - Portata. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5343 del 18/03/2015
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". La ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5343 del 18/03/2015
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 4810/2005In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4810 del 07/03/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
4810
2005
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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 4814/2005In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.4814 del 07/03/2005
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
4814
2005
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – cass. n. 4810/2005
In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
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Mandato
Corte
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4810
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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 4814/2005In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4814 del 07/03/2005
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4814 del 07/03/2005
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Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) – Cass. n. 4810/2005In calce o a margine di atto a norme di società - Firma illeggibile del conferente la procura alla lite - Effetti - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Non identificabilità del sottoscrittore - Nullità relativa - Configurabilità - Tempi e modi per l'integrazione.
L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
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