Skip to main content

110. (Successione nel proceessso)

Art. 110. (Successione nel processo) 

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24378 del 02/09/2025 (Rv. 676237-01)
Riassunzione del processo interrotto per morte del de cuius - Costituzione del chiamato all’eredità - Accettazione tacita - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie. In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima). Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24378 del 02/09/2025 (Rv. 676237-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_0485, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_303 …...
Cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16650 del 22/06/2025 (Rv. 675146 - 01)
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Notifica del ricorso per cassazione al difensore in appello della società estinta - Legittimità - Controricorso della società estinta - Inammissibilità - Fondamento. In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16650 del 22/06/2025 (Rv. 675146 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300 …...
Impugnazioni in generale - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16369 del 17/06/2025 (Rv. 675183 - 01)
Notificazione dell'atto di impugnazione - Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - "Legitimatio ad causam" dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Onere della prova - A carico del ricorrente - Mera chiamata all'eredità - Insufficienza. Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16369 del 17/06/2025 (Rv. 675183 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Civ_art_2697 …...
Societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3625 del 12/02/2025 (Rv. 673808-01)
Scioglimento - societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - bilancio - deposito presso l'ufficio del registro delle imprese - tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 - Presupposto - Riscossione in base al bilancio di liquidazione (art. 2495 c.c.) - Natura - Onere probatorio. Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3625 del 12/02/2025 (Rv. 673808-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_110 …...
Domanda giudiziale - citazione - contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31130 del 04/12/2024 (Rv. 673045-01)
Nullità - sanatoria - Citazione in giudizio diretta e notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese - Nullità - Costituzione in giudizio del socio accomandatario - Conseguenze - Fondamento. La citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 31130 del 04/12/2024 (Rv. 673045-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2312, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_164 …...
Successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024 (Rv. 671176-01)
Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Calabria - Soppressione - Conseguenze - Successione della Regione ex art. 111 c.p.c. - Fondamento. La cessazione dell'attività del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, in forza dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 59 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 100 del 2012, comporta la successione di quest'ultima, a titolo particolare, nei rapporti controversi, con conseguente applicabilità dell'art. 111 c.p.c. e prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, non potendosi configurare una successione universale in assenza di designazione da parte della Regione, della quale non può neanche essere qualificato quale suo rappresentante. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024 (Rv. 671176-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111 …...
Successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8633 del 02/04/2024 (Rv. 670653-01)
Cessione del credito controverso da parte di una società - Successiva cancellazione - Legittimazione processuale degli ex soci - Sussistenza - Partecipazione al riparto in base al bilancio di liquidazione - Irrilevanza. Nel caso di trasferimento del diritto controverso in corso di causa, per atto inter vivos a titolo particolare, gli ex soci della società cedente estinta devono ritenersi successori a titolo universale, ai sensi dell'art.110 c.p.c., nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 c.p.c. a proseguire il giudizio e, perciò, essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8633 del 02/04/2024 (Rv. 670653-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_110 …...
Fusione - effetti - impugnazioni civili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024 (Rv. 670694-01)
Appello - legittimazione - attiva - Società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta che sia anche conferitaria di ramo d'azienda - Duplice legittimazione a proporre appello in luogo della società incorporata - Sussistenza - Conseguenze in tema di prova del titolo successorio. La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7711 del 21/03/2024 (Rv. 670694-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Civ_art_2555, Cod_Civ_art_2556, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111 …...
Interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-01)
Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento. Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024 (Rv. 670501-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0486, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_303 …...
Successione nel processo - a titolo universale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024 (Rv. 670111-01)
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – legittimazione all'impugnazione - passiva - Giudizio di cassazione - Controricorso depositato dall'erede della parte originaria - Prova della relativa legittimazione - Necessità - Omissione - Conseguenze. In tema di giudizio di cassazione, il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, che può essere dichiarata anche d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024 (Rv. 670111-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_110 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 (Rv. 669489 - 01)
Legittimazione attiva all'impugnazione - Soggetto che non è stato parte nel grado precedente - Successore a titolo universale o particolare - Titolo successorio - Onere di allegazione e prova - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 (Rv. 669489 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_2697 …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26888 del 20/09/2023 (Rv. 668670 - 01)
Trasferimento di domanda nei confronti di un soggetto diverso non avente causa dall'originario convenuto - Domanda nuova - Inammissibilità - Soggetto già presente nel processo - Rilevanza - Esclusione – Fattispecie. Non è ammissibile il trasferimento di una domanda, rivolgendola nei confronti di persona diversa rispetto all'originario convenuto e non avente causa da quest'ultimo (e, dunque, al di fuori delle ipotesi dell'art. 110 c.p.c. o dell'art. 111, commi 2 e 3, c.p.c.), in quanto comporta l'introduzione di una domanda nuova, senza che assuma rilievo la circostanza che il differente destinatario sia presente nel processo, non essendo comunque parte in rapporto all'originaria domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie in cui la parte, dopo aver proposto in primo grado, in via principale, una domanda volta alla declaratoria di nullità di due contratti con condanna delle controparti contrattuali al risarcimento danni e, in via subordinata, una domanda volta all'accertamento della responsabilità precontrattuale anche di un terzo soggetto, in appello aveva rivolto la domanda principale anche nei confronti di quest'ultimo, il quale, peraltro, non era stato parte di tali contratti). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26888 del 20/09/2023 (Rv. 668670 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro – Cass. n. 12269/2023
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - impugnazione D.lgs. n. 149 del 2015 - Soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro - Rapporti giuridici pendenti alla data del 1° gennaio 2017 - Legittimazione processuale dell'Ispettorato territoriale del lavoro - Sussistenza - Fattispecie.  A seguito della soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro - disposta dal d.lgs. n. 149 del 2015 e da successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - con effetto dal 1 ° gennaio 2017, la legittimazione processuale relativa ai rapporti giuridici, concernenti le sanzioni amministrative già irrogate, pendenti alla menzionata data spetta alle sedi dell'Ispettorato territoriale del lavoro, succedute, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., alle predette Direzioni territoriali, in virtù del citato d.lgs. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, avverso la pronunzia di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro, sul presupposto che la legittimazione processuale spettasse al Ministero del lavoro). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12269 del 09/05/2023 (Rv. 667626 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110   Corte Cassazione 12269 2023 …...
Adempimento delle formalità pubblicitarie – Cass. n. 12128/2023
Società - fusione - Fusione o incorporazione - Effetti giuridici - Adempimento delle formalità pubblicitarie - Legittimazione ad impugnare della società risultante dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità.  Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12128 del 08/05/2023 (Rv. 667583 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2504, Cod_Civ_art_2504_2, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342   Corte Cassazione 12128 2023 …...
Diritto dell'erede all'indennizzo "iure successionis" e "iure proprio" – Cass. n. 12096/2023
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure successionis" e "iure proprio" - Distinzione temporale delle fasi processuali in relazione alla loro costituzione - Necessità - Fondamento.  In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della l. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia ”iure haereditatis” sia ”iure proprio”, non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12096 del 08/05/2023 (Rv. 667771 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110   Corte Cassazione 12096 2023 …...
Fondi comuni di investimento – Cass. n. 4741/2023
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di crediti - procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere - Fondi comuni di investimento - Successione della società di gestione - Giudizio in corso attinente a diritti sul fondo - Conseguenze - Efficacia della sentenza emessa tra le parti originarie nei confronti della cessionaria - Sussistenza.   In tema di fondi comuni di investimento, se nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto ad essi attinente si trasferiscono - ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 - da una società ad un'altra i rapporti di gestione ad essi relativi, il processo prosegue tra le parti originarie, pur potendo la società subentrata intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4741 del 15/02/2023 (Rv. 666880 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111   Corte Cassazione 4741 2023 …...
Morte di uno dei due coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello – Cass. n. 37896/2022
Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Morte di uno dei due coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello - Sentenza sullo "status" non ancora passata in giudicato - Cessazione della materia del contendere anche sulle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile - Sussistenza - Fondamento.   Il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile, non potendo più essere vantato alcuno dei corrispondenti diritti. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37896 del 28/12/2022 (Rv. 666471 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300   Corte Cassazione 37896 2022 …...
Ricorso per cassazione avverso la statuizione sull'assegno divorzile – Cass. n. 37898/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - In genere - Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Giudizio di divorzio - Ricorso per cassazione avverso la statuizione sull'assegno divorzile - Morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di legittimità - Conseguenze.   In materia di assegno divorzile, ove sia proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di merito riguardante tale assegno, la morte di uno di uno degli ex coniugi in corso di causa non determina l'improseguibilità del giudizio, sussistendo il giudicato sullo "status" con la conseguenza che il processo continua senza alcuna interruzione, producendo effetti nei confronti degli eredi, ai fini dell'accertamento della debenza del menzionato assegno sino al momento del decesso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37898 del 28/12/2022 (Rv. 666472 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_110   Corte Cassazione 37898 2022 …...
Morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento – Cass. n. 20495/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Sentenza di divorzio - Giudizio di revisione per la revoca dell'assegno - Morte dell'ex-coniuge - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.   In tema di divorzio, la morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20495 del 24/06/2022 (Rv. 665040 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305   Corte Cassazione 20495 2022 …...
Prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno divorzile – Cass. n. 20494/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Sentenza di divorzio - Giudicato sullo "status" - Prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno - Morte di uno dei coniugi - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.   In tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20494 del 24/06/2022 (Rv. 665068 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305   Corte Cassazione 20494 2022 …...
Cancellazione della società dal registro delle imprese – Cass. n. 19272/2022
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - società - di capitali - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Ultrattività del mandato difensivo - Legittimazione del difensore a proporre impugnazione - Limite del giudizio di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.   In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i cui effetti decorrono dalla estinzione, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, il difensore (al quale sia stata originariamente conferita procura "ad litem" anche per gli ulteriori gradi del processo) è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta; a tale regola si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società estinta, privo di potere di rappresentanza, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19272 del 15/06/2022 (Rv. 664996 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_110   Corte Cassazione 19272 2022 …...
Estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione – Cass. n. 16747/2022
Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - non trasmissibilità' dell'obbligazione - Ordinanza ingiuntiva - Opposizione - Morte dell'autore - Estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione - Intrasmissibilità agli eredi - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze processuali - Spese - Applicabilità dei principi della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e della causalità propri della c.d. soccombenza virtuale - Esclusione - Regolamentazione ex art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Sussistenza.   In tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva, la morte dell’autore della violazione, comportando l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione delle spese di lite, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022 (Rv. 664888 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_110   Corte Cassazione 16747 2022 …...
Confisca della totalità delle partecipazioni societarie – Cass. n. 16607/2022
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Confisca della totalità delle partecipazioni societarie - Effetti - Subentro dello Stato nella compagine societaria - Legittimazione della società a proseguire giudizi pendenti a tutela di propri crediti - Sussistenza - Acquisto a titolo originario del diritto controverso - Esclusione - Fattispecie.   Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all'esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all'autorità pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società, ritenendo erroneamente che fosse sopravvenuto il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente a seguito della confisca, ai sensi dell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965, della totalità delle quote sociali e della conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16607 del 23/05/2022 (Rv. 664906 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111   Corte Cassazione 16607 2022 …...
Cancellazione dal registro delle imprese di società – Cass. n. 1689/2022
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Cancellazione dal registro delle imprese di società - Sopravvenuto fallimento della stessa società - Soggettività passiva del socio e sua legittimazione processuale - Persistenza - Fondamento - Fattispecie.   Il sopravvenuto fallimento della società estinta (nella specie, una s.r.l.) entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese non comporta il venire meno della soggettività passiva del socio di detta società e, quindi, della sua legittimazione processuale, considerato che egli è la "giusta parte" del processo instaurato avverso l'avviso di accertamento allo stesso correttamente notificato quale successore e che la previsione dell'art. 10 l.fall. non comporta una reviviscenza della medesima società. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 1689 del 20/01/2022 (Rv. 663658 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2495   Corte Cassazione 1689 2022 …...
Successione a titolo universale di Agenzia delle Entrate – Cass. n. 15911/2021
Procedimento civile - successione nel processo - Soppressione "ex lege" di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - riscossione esattoriale - agenti della riscossione - Successione di Agenzia delle Entrate - Riscossione - Qualificazione - Successione ex art. 110 c.p.c. - Conseguenze sui processi pendenti - Interruzione del processo - Esclusione.   In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c. Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300 Corte Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 03)   corte cassazione 15911 2021 …...
Giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso – Cass. n. 11182/2021
Assenza e dichiarazione di morte presunta - assenza, curatore dello scomparso - Giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso - Successivo accertamento della morte dello scomparso avvenuta prima della notifica della citazione - Validità della notifica - Fondamento. Procedimento civile - notificazione - In genere. In un giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso è da ritenere valida la notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte dello scomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11182 del 28/04/2021 (Rv. 661131 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0048, Cod_Proc_Civ_art_110 …...
Contenzioso tributario – Cass. n. 8882/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Contenzioso tributario - Società di persone - Principio di trasparenza ex art. 5, d.P.R. n. 917 del 1986 - Socio accomandatario - Decesso - Pluralità di soci - Mancanza - Litisconsorzio tra gli eredi del socio defunto e la società - Esclusione - Ragioni. In tema di contenzioso tributario, sebbene in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, debbano partecipare al giudizio di merito sia la società di persone che i soci della stessa, non sussiste, a seguito del decesso del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi del socio defunto e la società allorché venga a mancare la pluralità dei soci, determinandosi in tal caso lo scioglimento di quest'ultima ex art. 2272 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8882 del 31/03/2021 (Rv. 661029 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Civ_art_2272 …...
Cancellazione della società dal registro delle imprese – Cass. n. 8521/2021
Societa' di capitali - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Legittimazione dell'avente causa alla riscossione del credito sociale - Sussistenza - Condizioni - Allegazione e prova della successione nella titolarità del credito - Necessità. Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021 (Rv. 661007 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2312, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111 …...
Cancellazione della società dal registro delle imprese – Cass. n. 5605/2021
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - In ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 101. fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interattivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5605 del 02/03/2021 (Rv. 660763 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_110, Dlgs_14_2019_art_033 …...
Sentenza di divorzio - Morte di un coniuge – Cass. n. 1079/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento - intervento p.m. - impugnazioni - Sentenza di divorzio - Morte di un coniuge - Impugnazione da parte del coniuge superstite - Legittimazione processuale - Successori universali della parte defunta - Sussistenza. Avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta successivamente alla morte di una delle parti, è ammissibile l'appello della parte superstite, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 149 c.c., sicchè nel giudizio d'impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1079 del 21/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Civ_art_0149 …...
Litisconsorzio necessario di natura processuale fra i coeredi – Cass. n. 28447/2020
Procedimento civile - giudice - responsabilita' - Litisconsorzio necessario di natura processuale fra i coeredi - Configurabilità - Costituzione in giudizio di uno degli eredi - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità - Mancata interruzione del processo per assenza della comunicazione della morte della parte – Irrilevanza - procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - In genere. Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28447 del 15/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300 corte cassazione 28447 2020 …...
Cancellazione della società dal registro delle imprese -Cass. n. 25869/2020 (02)
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Successione a titolo universale dei soci ex art. 110 c.p.c. - Legittimazione all'impugnazione del successore - Allegazione e prova della qualità di "socio succeduto" - Necessità - Fattispecie. Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da un socio, che si era limitato a definirsi accomandatario, senza in alcun modo fare cenno d'essere succeduto alla società estinta). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299 Cancellazione società registro  imprese corte cassazione 25869 2020 …...
Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Cass. n. 24639/2020
Impugnazioni civili - cause scindibili e inscindibili - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni. Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020 (Rv. 659916 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_331 corte cassazione 24639 2020 …...
Successore della parte creditrice originaria - Cass. n. 24798/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione – attiva - Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Civ_art_2697, Successore della parte creditrice originaria corte cassazione 24798 2020 …...
Coobbligato solidale soccombente – Cass. n. 24172/2020
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – legittimazione -  Coobbligato solidale soccombente in rapporto obbligatorio scindibile - Passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di altro coobbligato già parte, nei gradi precedenti, del medesimo giudizio ed al quale il detto coobbligato sia chiamato a succedere - Necessità di dimostrare la permanenza dell'interesse ad impugnare - Sussistenza - Prova - Modalità. In tema di impugnazioni, il condebitore solidale soccombente in un rapporto obbligatorio scindibile, il quale sia chiamato a succedere ad altro coobbligato, che abbia partecipato al medesimo giudizio e nei cui confronti la sentenza sia passata in giudicato, è tenuto a dimostrare, mediante una dichiarazione asseverata da terzi, la permanenza del suo interesse ad impugnare. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24172 del 30/10/2020 (Rv. 659528 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Civ_art_2697 Corte cassazione  24172 2020 …...
Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi – Cass. n. 12987/2020
Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento. Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12987 del 30/06/2020 (Rv. 658232 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Civ_art_486 corte cassazione 12987 2020 …...
Impugnazioni civili - appello - legittimazione - attiva - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9137 del 19/05/2020 (Rv. 657762 - 01)
Legittimazione attiva - Successione nel rapporto controverso - Giudizio di appello - Onere a carico deN'appellante - Non contestazione di un appellato - Contumacia di altro appellato - Rilevanza - Fattispecie. La società che intraprenda un giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore a titolo universale o particolare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione, sempre che uno degli appellati costituiti l'abbia contestata, giacché la non contestazione postula che la circostanza sia apprezzata come incontroversa anche nei riguardi degli altri appellati rimasti contumaci. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di inammissibilità dell'appello proposto da un istituto di credito, per difetto di "legitimatio ad causam", ancorchè le parti costituite in sede di gravame non avessero contestato l'intervenuta fusione per incorporazione che, secondo la prospettazione della banca, valeva a radicare la sua legittimazione). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9137 del 19/05/2020 (Rv. 657762 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01)
Art. 110 c.p.c. - Giudizio di cassazione - Applicabilità - Fondamento - Modalità. Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - In genere. In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie ex artt. 378 e 380 bis c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_2 …...
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1954 del 29/01/2020 (Rv. 656778 - 01)
Giudizio di cassazione - Notificazione della sentenza impugnata e del ricorso -Legittimazione passiva - Direttore o organi periferici dell'Agenzia - Configurabilità in via alternativa o concorrente. In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1954 del 29/01/2020 (Rv. 656778 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1 TRIBUTI "SOLVE ET REPETE" CONTENZIOSO TRIBUTARIO   …...
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019 (Rv. 655307 - 01)
Processo civile - Successione nel processo - Proposizione del ricorso per cassazione - Prova della legittimazione - Necessità - Conseguenze. Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019 (Rv. 655307 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_372 …...
Procedimento civile – successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 02)
Intervento o chiamata del successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c. - Ammissibilità in ogni grado o fase del processo - Conseguenze - Termini e forme di cui all'art. 269 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione. Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c. Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_269 …...
Procedimento civile – successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 01)
Competenza in ordine alla gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia di Catanzaro - Spettanza a quest'ultimo ente alla data del 1° gennaio 2006 - Conseguenze - Legittimazione passiva della Provincia in ordine alle domande risarcitorie per fatti dannosi successivi - Sussistenza - Riassunzione delle funzioni da parte della Regione Calabria ex art. 1 l.r. n. 14 del 2015 - Effetti sui processi in corso - Applicazione dell'art. 111 c.p.c. - Fondamento. Per effetto della l.r. Calabria n. 34 del 2002 e della delibera della Giunta regionale dell'11 novembre 2005, alla data del 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla Provincia di Catanzaro l'effettivo esercizio delle funzioni di gestione, cura e manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio della Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento del danno per fatti verificatisi successivamente; pertanto, a seguito della riassunzione delle predette funzioni da parte della Regione e del subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1 della l.r. Calabria n. 14 del 2015 e 1 della l. n. 56 del 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento del rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa dell'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione della qualità di parte e la titolarità dell'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa dell'ente subentrante. Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 21690 del 26/08/2019 (Rv. 655035 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 01)
Morte della parte - Prosecuzione del giudizio da parte di soggetto qualificatosi unico erede - Eccezione di non integrità del contraddittorio - Onere probatorio della parte deducente. Qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimità, non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli elementi posti a fondamento dell'eccezione). Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299 …...
Interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti – Cass. 14177/2019
Impugnazioni - Fusione per incorporazione - Legittimazione attiva e passiva in sede di impugnazione - Società incorporante - Sussistenza - Limiti. In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14177 del 24/05/2019 (Rv. 654121 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2504.2 – Effetti della fusione Cod. Proc. Civ. art. 110 – Successione nel processo Cod. Proc. Civ. art. 300 – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace Cod. Proc. Civ. art. 330 – Luogo di notificazione della impugnazione …...
Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Cass. n. 9517/2019
Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01) Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Civ_art_1722 rappresentanza in giudizio corte cassazione 9517 2019 …...
Cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva Istituzione delle agenzie fiscali - Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5556 del 26/02/2019
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva Istituzione delle agenzie fiscali - Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999 - Agenzia delle dogane - Processi pendenti - Ricorso per cassazione proposto dopo il 1° gennaio 2001 - Legittimazione del Ministero - procedimento civile - successione nel processo A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all'Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5556 del 26/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1 …...
procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017
Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie. La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio"). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017
Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie. La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio"). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16665 del 06/07/2017   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16665 del 06/07/2017 (Rv. 644960 - 01)
Legittimazione ad intervenire - Terzietà dell’interventore rispetto alle parti nel processo - Necessità - Conseguenze - Intervento litisconsortile spiegato dal successore universale di una delle parti - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie. La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l'oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente - già precedentemente costituitisi, "iure hereditatis", in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa - avevano domandato il risarcimento del danno "iure proprio"). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16665 del 06/07/2017 (Rv. 644960 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_268 …...
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13183 del 25/05/2017
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Rapporti processuali pendenti - Conseguenze - Successione a titolo universale dei soci. La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione. Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13183 del 25/05/2017   …...
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - attivita' di prevenzione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12586 del 18/05/2017
Confisca "ex lege" n. 575 del 1965 - "Ius superveniens" di cui alla l. n. 228 del 2012 - Acquisto del bene a titolo originario in favore dello Stato - Applicabilità anche ai giudizi in corso in base al principio “tempus regit actum” - Conseguenze in tema di successione nel diritto controverso – Fattispecie. Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso In genere. L'acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca "ex lege" n. 575 del 1965 ha, dopo l’entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tutte le misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex art. 1, comma 194, della cit. l. n. 228, la stessa, in base al principio “tempus regit actum”, la trova immediata utilizzazione, quale “ius superveniens”, anche nei giudizi in corso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c., essendosi al di fuori del fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ed esclusione, per il prevenuto il cui immobile sia stato confiscato, di continuare ad esercitare, come sostituto processuale dello Stato, le azioni a tutela del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto, per carenza di legittimazione attiva, la domanda riconvenzionale volta alla rimozione delle canne fumarie collocate nell'intercapedine del muro di un vano ubicato in un immobile, del quale il convenuto aveva subito la confisca, ai sensi della l. n. 575 del 1965). Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12586 del 18/05/2017   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22870 del 10/11/2015
Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Condizioni - Oneri dei convenuti di dimostrare il contrario - Necessità - Fattispecie. Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486 c.c. è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente all'instaurazione del rapporto processuale la notifica di un atto di riassunzione nei confronti di coloro i quali si trovavano nello stato di fatto legittimante la successione, in virtù dei rispettivi rapporti di coniugio e di filiazione con la parte defunta, in assenza di circostanze ostative evincibili dagli atti e non essendo stata trascritta, prima della notifica della riassunzione, la rinunzia all'eredità dedotta dal coniuge). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22870 del 10/11/2015   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19727 del 02/10/2015
Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Impugnazione - Legittimazione dell'amministratore che non ha proposto l'opposizione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19727 del 02/10/2015 L'amministratore di una società di capitali che non abbia proposto, quale "interessato" ai sensi dell'art. 18 l.fall. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, non è legittimato ad impugnare autonomamente la sentenza che abbia deciso sull'opposizione proposta dalla società fallita, atteso che, ove fosse intervenuto nel giudizio, avrebbe assunto la veste di interventore meramente adesivo, ex art. 105, comma 2, c.p.c., come tale legittimato solo all'impugnazione adesiva, mentre, qualora non vi avesse partecipato, non sarebbe legittimato per assenza della qualità di parte nel precedente grado di giudizio, né potrebbe invocare la disciplina degli artt. 110 e 111 c.p.c., non essendo nemmeno successore, a titolo universale o particolare, della società fallita. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19727 del 02/10/2015   …...
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19611 del 01/10/2015
Estinzione di società per cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Prosecuzione del processo nei confronti degli ex soci - Esclusione nel giudizio di legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19611 del 01/10/2015 Il processo tributario iniziato nei confronti di una società successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese non può proseguire nel giudizio di cassazione ad opera o nei confronti degli ex-soci, poiché essi rispondono del pagamento di tali imposte, ex art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, solo se abbiano ricevuto beni sociali dagli amministratori nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione o dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e nei limiti del valore di detti beni, per cui l'accertamento tali circostanze comporta un ampliamento del "thema decidendum" e del "thema probandum" non consentito in sede di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 19611 del 01/10/2015   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17295 del 30/07/2014
Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - "Legitimatio ad causam" dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Onere della prova - A carico del ricorrente - Mera chiamata all'eredità - Insufficienza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17295 del 30/07/2014 Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17295 del 30/07/2014   …...
procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere- Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014
Morte della parte cedente del diritto controverso nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi - Sussistenza - Avvenuto trasferimento del diritto prima dell'apertura della successione - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014 Il trasferimento "inter vivos" del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la "legittimatio ad causam" della parte cedente, sicché, in caso di decesso di quest'ultima, il rapporto processuale non subisce alterazioni, ma solo vicende interruttive, trasmettendosi la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, in base all'art. 110 cod. proc. civ., dal "de cuius" agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario, senza che abbia rilievo che il diritto controverso non fosse più nel patrimonio del "de cuius" al momento dell'apertura della successione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014   …...
impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015
Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario di ordine processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di impugnazione. In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015
Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario di ordine processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015 In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Ricorso per cassazione notificato al difensore della società estinta costituito nei gradi di merito - Ammissibilità. La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014
Ricorso proposto nella qualità di erede della parte costituita nel precedente giudizio di merito - Legittimazione processuale - Prova documentale - Necessità - Termine per la produzione documentale - Precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Comparsa conclusionale - Esclusione. In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale abbia proposto appello assumendo di esserne l'erede può (secondo la normativa anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis") allegare e documentare, anche in assenza di eccezione di controparte, la propria legittimazione processuale non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio, ossia fino a quando la trattazione orale della causa non sia stata chiusa, con la conseguenza che la produzione documentale attuata solo con il deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e, quindi, inammissibile. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25655 del 04/12/2014   …...
Impugnazioni civili - appello – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Appello proposto dalla (o contro la) società in epoca successiva - Inammissibilità - Sussistenza - Nullità - Esclusione - Fondamento. La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014   …...
Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Appello proposto dalla (o contro la) società in epoca successiva - Inammissibilità - Sussistenza - Nullità - Esclusione - Fondamento. La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014   …...
impugnazioni civili - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Appello proposto dalla (o contro la) società in epoca successiva - Inammissibilità - Sussistenza - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014 La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014   …...
Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie. La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014   …...
Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie. La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014   …...
società - di persone fisiche - società in nome collettivo - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio della società estinta e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014 La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 23574 del 05/11/2014   …...
Civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014
Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014   …...
Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacità processuale di una delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014
Cancellazione di società dal registro delle imprese - Estinzione della persona giuridica - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera del procuratore costituito - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Conseguenze. La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014   …...
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014
Morte della parte cedente del diritto controverso nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi - Sussistenza - Avvenuto trasferimento del diritto prima dell'apertura della successione - Irrilevanza. Il trasferimento "inter vivos" del diritto controverso determina, agli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la "legittimatio ad causam" della parte cedente, sicché, in caso di decesso di quest'ultima, il rapporto processuale non subisce alterazioni, ma solo vicende interruttive, trasmettendosi la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, in base all'art. 110 cod. proc. civ., dal "de cuius" agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario, senza che abbia rilievo che il diritto controverso non fosse più nel patrimonio del "de cuius" al momento dell'apertura della successione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 02/07/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014
Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese - Sentenza pronunciata contro la società già estinta - Ricorso proposto dall'assegnatario dei beni sociali non qualificatosi come ex socio - Inammissibilità - Fondamento. La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, e l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi si sia qualificato come mero assegnatario dei beni sociali, senza che possa avere rilievo sanante la prospettazione della qualità di ex socio della società estinta, contenuta soltanto nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014
Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese - Sentenza pronunciata contro la società già estinta - Ricorso proposto dall'assegnatario dei beni sociali non qualificatosi come ex socio - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014 La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, e l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi si sia qualificato come mero assegnatario dei beni sociali, senza che possa avere rilievo sanante la prospettazione della qualità di ex socio della società estinta, contenuta soltanto nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014
Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese - Sentenza pronunciata contro la società già estinta - Ricorso proposto dall'assegnatario dei beni sociali non qualificatosi come ex socio - Inammissibilità - Fondamento. La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, e l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi si sia qualificato come mero assegnatario dei beni sociali, senza che possa avere rilievo sanante la prospettazione della qualità di ex socio della società estinta, contenuta soltanto nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - passiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2131 del 31/01/2014
Nei confronti di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso - Onere dell'impugnante di dimostrare la legittimazione determinata dalla qualità di successore - Contestazione - Produzione di idonea documentazione - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso. In tema di legittimazione passiva nel giudizio di cassazione, l'impugnazione, proposta nei confronti di soggetto diverso da quello che è stato parte nel processo di merito, deve essere corredata dell'allegazione relativa alla legittimazione a contraddire determinata dalla qualità di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso, in capo a colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio e, in caso di contestazione, devono essere forniti dall'impugnante i riscontri documentali degli elementi costituenti i presupposti di legittimazione di cui agli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione per cassazione proposta, in mancanza di produzione, ex art. 372, primo comma, cod. proc. civ., dei documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso nei confronti di un soggetto indicato, senza alcuna ulteriore specificazione, come successore di quello che aveva partecipato al precedente grado di giudizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2131 del 31/01/2014   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - passiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2131 del 31/01/2014
Nei confronti di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso - Onere dell'impugnante di dimostrare la legittimazione determinata dalla qualità di successore - Contestazione - Produzione di idonea documentazione - Necessità - Mancanza - Inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2131 del 31/01/2014 In tema di legittimazione passiva nel giudizio di cassazione, l'impugnazione, proposta nei confronti di soggetto diverso da quello che è stato parte nel processo di merito, deve essere corredata dell'allegazione relativa alla legittimazione a contraddire determinata dalla qualità di successore, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso, in capo a colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio e, in caso di contestazione, devono essere forniti dall'impugnante i riscontri documentali degli elementi costituenti i presupposti di legittimazione di cui agli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione per cassazione proposta, in mancanza di produzione, ex art. 372, primo comma, cod. proc. civ., dei documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso nei confronti di un soggetto indicato, senza alcuna ulteriore specificazione, come successore di quello che aveva partecipato al precedente grado di giudizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2131 del 31/01/2014   …...
Società - fusione - effetti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013
Fusione per incorporazione ex art. 2504-bis cod. civ. vigente - Subentro dell'incorporante nel mandato per la gestione di un credito conferito all'incorporata - Configurabilità - Conseguenze - Legittimazione dell'incorporante a proporre impugnazione in controversia attinente al credito oggetto di mandato - Sussistenza. In ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue ai sensi del vigente art. 2504 bis cod. civ., con la conseguenza che, ove quest'ultima fosse già mandataria per la gestione di un credito e delle relative controversie in forza di mandato conferito dal creditore originario, l'incorporante subentra nel mandato quale mandataria ed ha, perciò, il potere di proporre l'impugnazione di una sentenza pronunciata nella controversia relativa al credito compreso nel mandato stesso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013   …...
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013
In tema di giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti operata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., a sostegno della propria legittimazione processuale (nella specie, consistenti nell'atto di incorporazione e nella certificazione notarile attestanti la qualità di successore universale dell'incorporante ricorrente rispetto alla parte originaria), trattandosi di atti finalizzati alla dimostrazione della sussistenza del potere di proporre il ricorso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27762 del 11/12/2013   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013
Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza. Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013   …...
fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - in genere –chiusura del fallimento - effetti processuali - procedimenti pendenti - subentro del fallito tornato "in bonis" - configurabilità - giudizio di cassazione - applicabilità del principio - sussi
interruzione del processo - in genere - chiusura del fallimento - effetti processuali - procedimenti pendenti - subentro del fallito tornato "in bonis" - configurabilità - giudizio di cassazione - applicabilità del principio - sussistenza. corte di cassazione sez. 3, sentenza n. 21729 del 23/09/2013 Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013   …...
Civile - interruzione del processo - in genere - chiusura del fallimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013
Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza. Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013 (Rv. 628147 - 01)
Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza. Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle parti già costituite di proseguire il procedimento (atteso che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso), a maggior ragione deve ritenersi possibile la prosecuzione del processo iniziato dal curatore fallimentare da parte dell'imprenditore tornato "in bonis", visto che la chiusura del fallimento, pur privando il curatore della capacità di stare in giudizio, non comporta una successione nel processo, bensì il mero riacquisto della capacità processuale in capo al soggetto già dichiarato fallito. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013 (Rv. 628147 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Dlgs_14_2019_art_234, Dlgs_14_2019_art_233, Dlgs_14_2019_art_236 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013
Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione - Conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - Rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - Necessità - Ragioni - Fattispecie. La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013   …...
società - di capitali - in genere - cancellazione dal registro delle imprese - effetti - estinzione - conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - necessità
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - cancellazione dal registro delle imprese - effetti - estinzione - conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - necessità - ragioni - fattispecie. corte di cassazione sez. 5, sentenza n. 21517 del 20/09/2013 La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013
Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione - Conseguenze sulla capacità di stare in giudizio ed i rapporti processuali pendenti - Rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci - Necessità - Ragioni - Fattispecie. La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013   …...
società - di persone fisiche - società in accomandita semplice - soci accomandanti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18923 del 08/08/2013
Titolo esecutivo formatosi contro la società prima della estinzione per cancellazione - Efficacia nei riguardi del socio accomandante - Fondamento - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18923 del 08/08/2013 Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo "de quo" ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18923 del 08/08/2013   …...
società - di persone fisiche - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11344 del 13/05/2013
Ricorso per cassazione proposto nei confronti di società di accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Costituzione operata dai soci della società - Effetti per la società cancellata e gli altri intimati - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11344 del 13/05/2013 È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in data antecedente al deposito della sentenza impugnata, senza che possa riconoscersi alcun effetto sanante alla costituzione tardivamente operata dai rispettivi soci, la quale rimane a sua volta inammissibile ove la posizione della società (nella specie, volta a dedurre l'illegittimità dell'aggiudicazione ad un terzo di un contratto a seguito di un pubblico incanto, in violazione della prelazione spettante alla società stessa) non sia suscettibile di trasferimento in favore dei soci, pur valendo essa come efficace intervento nel giudizio di legittimità ai fini dell'integrità del rapporto processuale validamente instaurato dal ricorrente nei confronti di altri intimati.   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013
Successione nel processo - Art. 110 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Condizioni - Costituzione irrituale dell'erede - Sanatoria - Limiti. In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013   …...
successione nel processo - a titolo universale - art. 110 cod. proc. civ. - giudizio di cassazione - applicabilità - fondamento - condizioni - costituzione irrituale dell'erede - sanatoria - limiti. corte di cassazione sez. u, sentenza n. 9692 del 22/04/2
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - in genere - successione nel processo - art. 110 cod. proc. civ. - applicabilità - fondamento - condizioni - costituzione irrituale dell'erede - sanatoria - limiti. corte di cassazione sez. u, sentenza n. 9692 del 22/04/2013 In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013   …...
società - di capitali - in genere - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - in ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. Cor
società - di persone fisiche - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - estinzione della società - conseguenze - in ordine alla capacità di stare in giudizio della società estinta e ai suoi rapporti processuali pendenti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013   …...
Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4648 del 25/02/2013
Attività processuali per conto di soggetto estinto - Perdita di legittimazione attiva e passiva del difensore - Applicabilità del principio alle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione nei confronti di ente cessato - Proponibilità - Notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato - Validità - Fattispecie. In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura (fattispecie relativa a rappresentanza in giudizio dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici - A.P.A.T. -, ente accorpato nell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, I.S.P.R.A.). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4648 del 25/02/2013   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12982 del 24/07/2012
Legittimazione ad agire - Qualità di successore della parte originaria - Successione nel giudizio di appello - Prova documentale prodotta per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12982 del 24/07/2012 Qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia negato la legittimazione ad agire per assenza di prova della qualità di successore dell'originaria parte, la relativa prova non può essere offerta nel giudizio di legittimità, in cui, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non possono essere prodotti documenti che non siano stati depositati nella fase di merito, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12982 del 24/07/2012   …...
tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - società cancellata dal registro delle imprese - successione nel processo dei soci ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. -
società - di capitali - società per azioni - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società - in genere - società cancellata dal registro delle imprese - successione nel processo dei soci ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. - condizioni - riscossione delle somme dovute in base al bilancio finale di liquidazione - necessità - fondamento - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012 impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - società cancellata dal registro delle imprese - successione nel processo dei soci ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. - condizioni - riscossione delle somme dovute in base al bilancio finale di liquidazione - necessità - fondamento - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012 Il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 cod. proc. civ. - che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte - solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495, secondo comma, cod. civ.: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota. La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio unico di s.r.l. cancellata, in assenza della deduzione e prova della condizione di cui all'art. 2495, secondo comma, cod. civ.). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012   …...
società - di capitali - società per azioni - scioglimento - liquidazione - liquidatori - cancellazione della società - in genere - impugnazione proposta nei confronti del liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese - inammissibilità - fon
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - impugnazione proposta nei confronti del liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese - inammissibilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012 Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell'ente estinto.   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012
Impugnazione proposta nei confronti del liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese - Inammissibilità - Fondamento. Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell'ente estinto. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012   …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere – Giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 01/12/2011
Impugnazione promossa da parte di uno solo - Conseguenze - Passaggio in giudicato per gli altri - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Contumacia - Effetti della sentenza nei confronti di tutti gli eredi - Configurabilità - Fondamento. In tema di litisconsorzio necessario, promossa impugnazione, da parte di un erede, della sentenza di primo grado in un giudizio nel quale siano succeduti alla parte deceduta più eredi, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., la sentenza non passa in giudicato nei confronti degli altri; inoltre, una volta integrato il contraddittorio, la sentenza di accoglimento o rigetto dell'appello, con la relativa statuizione sul rapporto sostanziale, ha effetto nei confronti di tutti gli eredi, sebbene alcuni rimangano contumaci, stante la unitarietà ed inscindibilità della loro legittimazione; l'esito del precetto di cui era parte il "de cuius" è infatti destinato ad incidere solo indirettamente, e nella misura di cui all'art. 754 cod. civ., col patrimonio dei singoli eredi, mentre incide direttamente sull'eredità nel suo complesso. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25706 del 01/12/2011   …...
Società - fusione - effetti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011
Successione a titolo universale corrispondente a quella "mortis causa" - Configurabilità - Ambito - Conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto poi fallito - Trasmissione alla società incorporante - Configurabilità. La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati; ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, essa concerne, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504-bis cod. civ. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011   …...
società - fusione - effetti - Successione a titolo universale corrispondente a quella "mortis causa" - Configurabilità - Ambito - Conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto poi fallito - Trasmissione alla società incorporante - Configurabilità. Cor
successione nel processo - a titolo universale - Fusione di società - Successione a titolo universale della società incorporante - Configurabilità - Ambito - Conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto poi fallito - Trasmissione alla società incorporante - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011 fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Fusione di società - Effetti - Successione a titolo universale corrispondente a quella "mortis causa" - Configurabilità - Ambito - Conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto poi fallito - Trasmissione alla società incorporante - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011 La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati; ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, essa concerne, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504-bis cod. civ. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 19/05/2011   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011
Ricorso per cassazione proposto dall'erede della parte originaria - Onere della prova - Sussistenza - Mancanza di prova - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Fattispecie. In tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. (Nella fattispecie, la S. C. ha ritenuto sussistente la legittimazione del ricorrente che aveva prodotto atti notarili della Repubblica Croata, con traduzione giurata, attestanti il decesso del de cuius, l'apertura della successione e la delazione dell'eredità in suo favore). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011   …...
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010
Facoltà di proporre impugnazione - Spettanza - Soggetto partecipe del precedente grado e soccombente - Ricorso proposto nella qualità di erede della parte costituita nel precedente giudizio di merito - Legittimazione - Prova del decesso e della qualità di erede - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento. Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010   …...
Società - fusione - effetti – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6845 del 22/03/2010
Regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata – Successione a titolo universale della società risultante dalla fusione o della società incorporante - Conseguenze sul piano processuale - Costituzione in giudizio e appello della società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento - Cessione di ramo di azienda contestualmente alla fusione - Conseguenze - Fattispecie. Nel regime precedente alla modifica dell'art. 2504-bis cod. civ. ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, la fusione di società determina una situazione giuridica corrispondente alla successione universale e produce l'estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata, nonché la contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti ad esse capo. Ne consegue che la società risultante dalla fusione, con altre società, della società originariamente convenuta in giudizio é legittimata, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., a costituirsi nel giudizio di primo grado e a proporre appello avverso la sentenza di quel grado a sé sfavorevole, a nulla rilevando che contestualmente alla fusione vi sia stato anche il trasferimento di un ramo d'azienda della società originariamente convenuta, in quanto tale trasferimento non determina il venir meno della legittimazione della società risultante dalla fusione, ma comporta soltanto che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., si aggiunge ad essa la legittimazione della società cessionaria, quale successore a titolo particolare. (Fattispecie relativa al licenziamento di un funzionario di banca dipendente da una società che, nel corso del giudizio di primo grado, si era fusa con altre società e la cui attività, contestualmente alla fusione, era stata trasferita a terzi, con atto di cessione d'azienda). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6845 del 22/03/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 651 del 18/01/2010
Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva processuale dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Prova - Onere a carico del ricorrente - Necessità - Limiti - Fondamento. Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata, a meno che tale legittimazione non sia riconosciuta dagli interessati, perché la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., di altri soggetti alla parte originaria, è un fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei loro confronti, che deve essere provato ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 651 del 18/01/2010   …...

___________________________________________________________

 


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

110

successione

processo