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106. (Intervento su istanza di parte)

Art. 106. (Intervento su istanza di parte) 

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Intervento in causa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025 (Rv. 674059-02)
Domanda di garanzia proposta in separato processo - Riunione al processo principale - Statuizione sulle spese - Rigetto della domanda principale dell’attore - Spese sostenute dal terzo chiamato - Condanna dell’attore - Ammissibilità - Condizioni. Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025 (Rv. 674059-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_274 …...
Domanda giudiziale - interesse ad agire - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4762 del 22/02/2024 (Rv. 670139-01)
Azione di ga ranzia proposta in giudizio distinto dalla domanda principale di responsabilità - Assenza di giudicato sulla domanda di responsabilità - Interesse ad agire - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento. È configurabile l'interesse del garantito ad esercitare l'azione di garanzia in un giudizio distinto da quello in cui sia stata proposta la domanda principale, anche in assenza di giudicato sul rapporto di responsabilità, essendo ammesse sentenze di condanna condizionate ad un evento futuro, incerto e non richiedente ulteriori accertamenti di merito, come il passaggio in giudicato della sentenza di condanna sulla domanda di responsabilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4762 del 22/02/2024 (Rv. 670139-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_106 …...
Contestuale proposizione di diverse domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024 (Rv. 670111-02)
Opposizioni - Sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Fattispecie. Qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda. (Nella specie, relativa a un'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la S.C. ha confermato la statuizione di merito che aveva ritenuto correttamente impugnata con l'appello la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di un terzo chiamato in causa, trattandosi di domanda autonoma rispetto all'oggetto delle opposizioni esecutive, ancorché collegata alla contestazione del minacciato diritto di agire in executivis). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024 (Rv. 670111-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_618 …...
Controversie - procedimento - litisconsorzio - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765-03)
Domanda del lavoratore di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della posizione contributiva - Litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale - Esclusione. Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024 (Rv. 669765-03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_107 …...
Straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 613 del 08/01/2024 (Rv. 670003-01)
Soggetto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Chiamata in garanzia esperita in via autonoma rispetto al giudizio principale - Art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. L'art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215 del 2012, a cui rinvia l'art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995, non si applica all'azione di garanzia (propria o impropria), se questa è proposta in via autonoma rispetto al giudizio già pendente sul rapporto principale e nei confronti di un soggetto non domiciliato nell’UE. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di manleva proposta da un tour operator italiano nei confronti di una società di Hong Kong, venditrice del pacchetto turistico, per le conseguenze pregiudizievoli di un separato giudizio risarcitorio intentato da una viaggiatrice rimasta infortunata). Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 613 del 08/01/2024 (Rv. 670003-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023 (Rv. 669777 - 01)
Cause scindibili e inscindibili - in genere - Domanda di risarcimento del danno - Chiamata in causa del terzo quale esclusivo responsabile e, in subordine, a titolo di garanzia - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di gravame - Inscindibilità delle cause - Fattispecie. Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia - aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023 (Rv. 669777 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_2055, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - domande giudiziali Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34214 del 06/12/2023 (Rv. 669527 - 01)
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - effetti nei confronti di terzi di buona fede - Azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'acquirente - Alienazione successiva del medesimo immobile - Proposizione in corso di giudizio di domanda nei confronti del subacquirente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34214 del 06/12/2023 (Rv. 669527 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_106 …...
intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30952 del 07/11/2023 (Rv. 669230 - 01)
Chiamata in garanzia - Chiamata del terzo in garanzia - Azione di regresso - Differenze - Fondamento - Conseguenze. La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30952 del 07/11/2023 (Rv. 669230 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299 …...
Riscossione delle imposte Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451 - 01)
Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità' di riscossione - riscossione mediante ruoli - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Iscrizione a ruolo di crediti non tributari - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c. Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023 (Rv. 669451 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106 …...
Impugnazioni civili - appello - domande Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)
Effetto devolutivo - Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione. In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 03)
Su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Dell'assicuratore della responsabilità civile - Limitazione all'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale - Esclusione - Riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale - Estensione oggettiva del giudizio - Sussistenza. In caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile si determina non soltanto l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_032 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023 (Rv. 668482 - 01)
Sentenza di primo grado - Accoglimento della domanda risarcitola dell'attore e di quella di garanzia proposta dal convenuto - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo sul rapporto principale - Ammissibilità. In materia di impugnazioni, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell’attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, a fronte dell'impugnazione principale proposta dal garante limitatamente al rapporto di garanzia, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto garantito relativa al rapporto principale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24731 del 17/08/2023 (Rv. 668482 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Civ_art_2909 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 - 03)
Incidentali - tardive - assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - Sentenza di primo grado - Domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto - Accoglimento - Domanda di garanzia del convenuto contro un terzo - Accoglimento - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all'esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo - Omessa contestazione del fondamento dell'azione risarcitoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitola dell'attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto nei confronti di un terzo, ove quest'ultimo abbia proposto appello volto esclusivamente a contestare l'esistenza o i limiti del rapporto di garanzia, l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto relativa all'obbligazione garantita deve ritenersi inammissibile in quanto, essendo le due cause divenute scindibili, non essendo più in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita, la relativa statuizione è passata in giudicato in mancanza di impugnazione tempestiva. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023 (Rv. 667848 – 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_327 …...
Divisione - divisione giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16794 del 13/06/2023 (Rv. 668053 - 01)
Litisconsorzio necessario - Giudizio di scioglimento di comunione - Usufruttuari dei beni oggetto della comunione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16794 del 13/06/2023 (Rv. 668053 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Civ_art_0981, Cod_Civ_art_1111 …...
Diritto di credito all'indennizzo assicurativo – Cass. n. 14419/2023
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Assicurazione della responsabilità civile - Giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante - Pendenza - Diritto di credito all'indennizzo assicurativo - Pignorabilità - Fondamento - Fattispecie.  In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto impignorabile il diritto dell'esecutata all'indennizzo assicurativo, riferibile ad un rapporto contrattuale preesistente al pignoramento e divenuto liquido ed esigibile in conseguenza di una successiva statuizione di condanna emessa in un separato giudizio, essendo irrilevante che il diritto dell'assicurata alla garanzia della compagnia assicuratrice fosse subordinato all'effettivo adempimento, da parte della prima, dell'obbligazione risarcitoria). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14419 del 24/05/2023 (Rv. 667976 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Civ_art_1917, Cod_Proc_Civ_art_106   Corte Cassazione 14419 2023 …...
Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica – Cass. n. 10767/2023
Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Spese di lite - Accoglimento della domanda di rivendica - Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica - Spese sostenute dal chiamato - A carico del chiamante - Esclusione - A carico del convenuto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.  In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese sul bene controverso, ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver accolto la domanda di rivendica proposta dall'attore, aveva erroneamente posto a suo carico anche le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, senza considerare che tale chiamata in causa si era resa necessaria in virtù delle contestazioni che il convento aveva mosso sulla titolarità di parte del terreno rivendicata dall'attore e per far fronte all'eventualità che quest'ultimo subisse l'evizione parziale del bene.) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10767 del 21/04/2023 (Rv. 667653 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1485, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269   Corte Cassazione 10767 2023 …...
Domanda di risarcimento del danno – Cass. n. 9390/2023
Procedimento civile - termini processuali - riunione e separazione di causa - Domanda di risarcimento del danno - Instaurazione, da parte del convenuto, di un diverso giudizio nei confronti di altri soggetti ritenuti responsabili - Riunione - Inammissibilità della domanda introduttiva del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.  Nel caso in cui al processo avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno venga riunito il diverso giudizio successivamente instaurato dal convenuto nei confronti di un terzo indicato quale esclusivo responsabile, la domanda in quest'ultimo proposta non può considerarsi inammissibile in ragione della violazione delle preclusioni maturate nella prima causa anteriormente alla riunione, trattandosi di procedimenti connessi per il titolo, ma diversi sotto il profilo delle parti nonché della "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda con la quale un comune - convenuto da un automobilista per il risarcimento dei danni conseguenti a un incidente stradale asseritamente causato da una buca ricoperta da uno strato di sabbia riconducibile ad un cantiere - aveva instaurato un diverso giudizio nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore delle opere "ivi" eseguite, chiedendo l'accertamento della loro esclusiva o concorrente responsabilità in relazione al sinistro e del suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto fosse stato tenuto a pagare al danneggiato). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9390 del 05/04/2023 (Rv. 667251 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_106   Corte Cassazione 9390 2023 …...
Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile – Cass. n. 4283/2023
Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - interruzione del processo - Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Interruzione del processo - Tardiva riassunzione nei confronti di un litisconsorte - Conseguenze.   Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall'attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4283 del 10/02/2023 (Rv. 667179 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_106   Corte Cassazione 4283 2023 …...
Rinuncia agli atti in grado di appello proposta dal garantito e accettata dal danneggiato – Cass. n. 27977/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Chiamata di terzo in garanzia - Condanna del garantito - Rinuncia agli atti in grado di appello proposta dal garantito e accettata dal danneggiato - Effetti - Estinzione del giudizio - Esclusione - Accettazione del garante - Necessità - Fondamento.   In caso di chiamata di terzo in garanzia, la rinuncia agli atti proposta in grado di appello dal garantito, condannato in primo grado, ed accettata dal danneggiato, non determina l'estinzione del giudizio ed il conseguente passaggio in giudicato della statuizione sul rapporto principale, ove non sia accettata dal garante, atteso che, nell'unico rapporto di impugnazione, la causa principale e quella di garanzia sono in nesso di inscindibilità, avendo la chiamata in causa determinato l'estensione al garante della legittimazione a contraddire sulla domanda principale, che continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di garanzia. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27977 del 23/09/2022 (Rv. 665698 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_106   Corte Cassazione 27977 2022 …...
Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore – Cass. n. 23904/2022
Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore - Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore - Qualificazione - Garanzia propria - Conseguenze - Conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di spese processuali.   La domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti. Ne consegue, in tema di spese legali, che se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto acquirente nei confronti del terzo alienante, il giudice dovrà condannare quest'ultimo a rifondere le spese di lite sia in favore dell'attore che del convenuto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23904 del 02/08/2022 (Rv. 665384 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1485, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_269   Corte Cassazione 23904 2022 …...
Ordinanza avente ad oggetto istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo – Cass. n. 11223/20022
Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Ordinanza avente ad oggetto istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo - Natura di provvedimento processuale privo di contenuto decisorio - Conseguenza - Regolamento di competenza - Proponibilità - Esclusione.   L'ordinanza avente ad oggetto l'istanza diretta alla chiamata in causa di un terzo ha natura di provvedimento processuale attinente alla regolarità del contraddittorio od alla opportunità che il terzo partecipi al giudizio, è priva di qualsiasi contenuto decisorio, ed è, pertanto, insuscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11223 del 06/04/2022 (Rv. 664309 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_106   Corte Cassazione 11223 2022 …...
Impugnazione proposta dall'attore soccombente – Cass. n. 9013/2022
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Chiamata in causa del terzo garante - Effetti - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità - Fondamento.   La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9013 del 21/03/2022 (Rv. 664555 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_331   Corte Cassazione 9013 2022 …...
Autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo – Cass. n. 2331/2022
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - comunione di controversie - Autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo - Valutazione discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di appello e di legittimità.   Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2331 del 26/01/2022 (Rv. 663688 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_360   Corte Cassazione 2331 2022 …...
Spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto – Cass. n. 1123/2022
Spese giudiziali civili - intervento in causa spese giudiziali civili - intervento in causa - Spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto - Giudizio di appello - Domanda di garanzia non riproposta in secondo grado - Soccombenza dell'attore - Condanna dell'attore anche alle spese sostenute dal chiamato nel giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.   Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022 (Rv. 663523 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106   Corte Cassazione 1123 2022 …...
Confisca di quote di s.r.l. per reati di criminalità organizzata – Cass. n. 191/2022
Procedimento civile - domanda giudiziale – riconvenzionale - Confisca di quote di s.r.l. per reati di criminalità organizzata - Qualità di socio pubblico dello Stato - Azione di responsabilità di quest'ultimo nei confronti di amministratori e sindaci - Domanda di manleva dei convenuti nei confronti dello Stato - Natura - Domanda riconvenzionale - Fondamento - Conseguenze.   In tema di confisca in sede penale di quote di s.r.l. per reati di criminalità organizzata, nel caso in cui lo Stato, in qualità di socio pubblico, promuova l'azione di responsabilità prevista dagli artt. 2476 e 2407 c.c. nei confronti degli amministratori e dei sindaci, la "chiamata in giudizio" dello stesso attore ad opera degli esponenti aziendali convenuti, che ne alleghino la corresponsabilità formulando domanda di manleva, non rientra nella fattispecie dell'art. 106 c.p.c. ma, essendo proposta nei confronti di chi è già parte in causa, costituisce una domanda riconvenzionale che, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 191 del 05/01/2022 (Rv. 663897 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2407, Cod_Civ_art_2476, Cod_Civ_art_2477, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_363   Corte Cassazione 191 2022 …...
Evento interruttivo riguardante una o più parti di un procedimento connesso – Cass. n. 18804/2021
Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione Interruzione del processo - Evento interruttivo riguardante una o più parti di un procedimento connesso - Deduzione di una irregolare prosecuzione - Legittimazione della parte coinvolta dall'evento interruttivo - Carattere esclusivo - Conseguenze - Fattispecie.   Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento interruttivo). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021 (Rv. 661714 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303   Corte Cassazione 18804 2021 …...
Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia – Cass. n. 11724/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - parziale - Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Effetti processuali nei confronti del soggetto garantito - Effetti sul rapporto sostanziale - Limiti - Acquiescenza alla sentenza da parte del garantito - Conseguenze. In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano; pertanto, l’atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l’atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovarsi dell’eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2909 …...
Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni – Cass. n. 723/2021
Procedimento civile - domanda giudiziale – rinuncia - Mancata riproposizione di domande all'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di abbandono - Presupposti - Domanda estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa del terzo responsabile - Applicabilità della menzionata presunzione - Sussistenza - Fattispecie. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione summenzionata). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 723 del 18/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_359 corte cassazione 723 2021 …...
Opposizione allo stato passivo promossa dal concessionario - Legittimazione dell'ente impositore - Cass. n. 17100/2020
Riscossione delle entrate patrimoniali - Opposizione allo stato passivo promossa dal concessionario - Legittimazione dell'ente impositore - Condizioni - Intervento ex art. 106 c.p.c. - Ammissibilità - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese. Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza. OPPOSIZIONE STATO PASSIVO Nell'opposizione allo stato passivo fallimentare proposta dal concessionario della riscossione, qualora il debitore deduca fatti o circostanze che incidono sul merito della pretesa creditoria, è legittimato a partecipare al giudizio anche l'ente impositore; il giudice può pertanto disporne l'intervento ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il fallimento alla rifusione delle spese processuali nei suoi confronti. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17100 del 13/08/2020 (Rv. 658827 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), Cod_Proc_Civ_art_091 corte cassazione 17100 2020 …...
Opposizione a decreto ingiuntivo - Cass. n. 16336/2020
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Chiamata in causa del terzo ad opera dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Citazione diretta del terzo chiamato - Formulazione in via gradata di richiesta di autorizzazione ex art. 269 c.p.c. – Conseguenze - procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) . INGIUNZIONE OPPOSIZIONE CITAZIONE DIRETTA DEL TERZO Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo. Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16336 del 30/07/2020 (Rv. 658465 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_645 corte cassazione 16336 2020 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020 (Rv. 657182 - 01)
Rapporti interni tra il concessionario alla riscossione e l'ente creditore - Diritto del concessionario di essere manlevato dalle spese processuali del giudizio di opposizione - Configurabilità - Condizioni - Modalità di esercizio. Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza - In genere. In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede; nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020 (Rv. 657182 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_615 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 02)
Fissazione di una nuova udienza ex art_ 269 c.p.c. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze. In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo; ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art_ 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269 PROCEDIMENTO CIVILE INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI CHIAMATA SU ISTANZA DI PARTE   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 01)
Terzo chiamato in causa dal convenuto come effettivo obbligato -Estensione automatica della domanda attorea - Sussistenza - Terzo chiamato in garanzia -Domanda espressa anche nei suoi confronti - Necessità. Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_106 PROCEDIMENTO CIVILE INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI CHIAMATA SU ISTANZA DI PARTE   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 121 del 08/01/2020 (Rv. 656628 - 01)
Domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale respinta in primo grado -Devoluzione - Condizioni In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 121 del 08/01/2020 (Rv. 656628 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 IMPUGNAZIONI CIVILI APPELLO DOMANDE EFFETTO DEVOLUTIVO   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 03)
Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Soccombenza del convenuto - Mancata impugnazione della causa relativa al rapporto principale - Passaggio in giudicato - Effetti sul rapporto di garanzia impropria - Giudicato - Esclusione - Conseguenze. In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili, con la conseguenza che, ove manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 03) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 02)
Terzo chiamato in garanzia impropria - Potere di impugnare i capi della sentenza di primo grado sul rapporto principale - Spettanza - Limiti. Il terzo chiamato in garanzia impropria, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella proposta dall'attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33422 del 17/12/2019 (Rv. 656317 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106 …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 31889/2019 (02)
Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni - Valutazione della palese infondatezza o arbitrarietà nella chiamata in causa - Necessità. In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 31889 2019 …...
Responsabilita' civile - colpa o dolo - concorso di piu' fatti colposi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019 (Rv. 656137 - 01)
Evento dannoso - Condotte colpose di soggetti diversi - Terzo corresponsabile chiamato dal convenuto - Automatica estensione della originaria domanda attorea - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie. In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l'ente comunale, convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo ente provinciale, chiamato ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell’unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione a favore del danneggiato). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019 (Rv. 656137 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2055, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30999 del 27/11/2019 (Rv. 655888 - 01)
Fallimento - Credito contributivo - Opposizione allo stato passivo del concessionario - Intervento dell'Inps - Ammissibilità - Pendenza di autonomo ricorso - Irrilevanza. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, promosso dal concessionario per crediti contributivi iscritti a ruolo, é ammissibile l'intervento dell'INPS, che conserva la titolarità del credito azionato, senza che rilevi la contemporanea pendenza di una eventuale autonoma opposizione da quest'ultimo proposta, a cui soccorre lo specifico rimedio processuale della riunione dei procedimenti. Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30999 del 27/11/2019 (Rv. 655888 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106 …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 30393/2019
Spese giudiziali - Chiamata in causa - Dichiarazione di inammissibilità della chiamata del terzo perché tardivamente proposta - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a carico del chiamante - Fondamento. In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata viene dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30393 del 21/11/2019 (Rv. 656255 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 30393 2019 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019 (Rv. 656156 - 01)
Iscrizione a ruolo di crediti erariali - Opposizione all'esecuzione forzata - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c. Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019 (Rv. 656156 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106 …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 27846/2019
Intervento adesivo - Possibilità di condannare l'interventore alle spese o di riconoscergli il favore delle stesse - Sussistenza - Fondamento. In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019 (Rv. 655589 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_107 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 27846 2019   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019 (Rv. 655338 - 01)
Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare. In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019 (Rv. 655338 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019 (Rv. 654264 - 01)
Iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'ente creditore - Esclusione - Fondamento. In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio promosso dal concessionario o instaurato nei suoi confronti, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l'ente creditore, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, dovendo, la chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019 (Rv. 654264 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1465 del 18/01/2019 (Rv. 652406 - 01)
Società in liquidazione – Cancellazione dal registro delle imprese – A seguito di conclusione di procedimento liquidatorio – Fallibilità – Limiti – Possibilità di invocare la manleva in relazione alla posizione debitoria – Sufficienza – Esclusione. Il fallimento della società cancellata dal registro delle imprese a seguito di conclusione del procedimento di liquidazione in tanto può essere dichiarato in quanto al manifestarsi di un nuovo debito, entro il termine di cui all'art. 10, comma 2, l.fall., non si contrapponga l'emersione di una situazione creditoria idonea ad assicurarne il soddisfacimento. Quest'ultima non può essere, tuttavia, rappresentata dal diritto di manleva eventualmente correlato al debito rimasto insoddisfatto, posto che la garanzia in parola opera solo in conseguenza dell'adempimento, da parte del garantito, dell'obbligazione principale, palesandosi inidonea ad incidere sulla dinamica attuativa della medesima obbligazione, proprio perché suscettibile di rimanere inadempiuta. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1465 del 18/01/2019 (Rv. 652406 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_033, Cod_Proc_Civ_art_106 …...
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - in genere - assicurazione RCA - cause connesse con pluralità di parti (danneggiato, assicurato, assicuratore) - rapporti - nesso di dipendenza - sussistenza - conseguenze - inscindibilità nel giudizio di impugnazione - frazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente – esclusione - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018 In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RCA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RCA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018 …...
Chiamata di terzo in garanzia impropria
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - chiamata di terzo in garanzia impropria - scindibilità in appello della causa di garanzia - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24574 del 05/10/2018 >>> Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia presentato domande verso il chiamato. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24574 del 05/10/2018 …...
Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Cass. n. 14476/2017
Chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. - Eccezione di incompetenza svolta dal terzo, ai sensi dell'art. 32 c.p.c. - Mancanza di tempestiva eccezione del convenuto in garanzia o accordo tra attore e convenuto della causa principale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il "simultaneus processus" con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14476 del 09/06/2017 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 14476 2017   …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 10070/2017
Chiamata in garanzia palesemente infondata - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Onere a carico del chiamante - Necessità - Soccombenza dell’attore principale nei confronti del convenuto - Irrilevanza - Ragioni. In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10070 del 21/04/2017   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 10070  2017 …...
Società - di capitali - società cooperative - capitale sociale - partecipazione dei soci - esclusione del socio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 08/08/2016
Delibera di esclusione - Giudizio di impugnazione - Chiamata in causa di un terzo ad opera dell'attore - Ammissibilità - Limiti. Nel giudizio di impugnazione della deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo solo se la relativa esigenza è sorta in conseguenza delle difese della parte convenuta. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 08/08/2016   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9016 del 05/05/2016
Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare. In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9016 del 05/05/2016   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8486 del 29/04/2016
Convenuto - Chiamata in causa di un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità - Unicità ed inscindibilità della causa - Conseguenze nel giudizio di gravame. Nell'ipotesi in cui un convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, sicché si determina una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto che, nel giudizio di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8486 del 29/04/2016   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016
Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti. Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016
Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti. Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016
Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti. Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016
Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti. Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016
Domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale respinta in primo grado - Devoluzione - Condizioni. In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016
Domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale respinta in primo grado - Devoluzione - Condizioni. In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016   …...
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - Cass. n. 7401/2016
Impugnazione - Notificazione a litisconsorte processuale in appello - Assenza di domande nei confronti del litisconsorte - Irrilevanza - Diritto alla liquidazione delle spese - A carico del soccombente - Sussistenza. Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 7401  2016 …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19894 del 06/10/2015
Domanda di risarcimento danni - Domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore - Accoglimento della prima e reiezione della seconda - Impugnazione della sentenza da parte del danneggiato in surrogazione del responsabile inerte - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19894 del 06/10/2015 Non costituisce domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., quella con la quale il danneggiato - la cui azione risarcitoria sia stata accolta in primo grado - proponga appello nei confronti del capo della sentenza che abbia rigettato la domanda di garanzia, rivolta dall'assicurato-danneggiante nei confronti dell'assicuratore chiamato in causa, così surrogandosi al medesimo, rimasto inerte nell'esercizio del diritto di impugnazione ed inadempiente verso il danneggiato, suo creditore, e facendo pertanto valere lo stesso diritto da questi azionato, senza ampliare in alcun modo il "thema decidendum". (Nella specie, si è ritenuto che la chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile auto, anche oltre il massimale, per la sua condotta negligente integrante la cd. "mala gestio", sebbene non coltivata successivamente dal responsabile del sinistro, legittimasse comunque i danneggiati ad impugnare la sentenza di merito che aveva omesso di pronunciare sul punto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19894 del 06/10/2015   …...
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Cass. n. 19223/2015
Giudizio risarcitorio - Procuratore del convenuto - Facoltà di chiamare in causa il terzo corresponsabile o responsabile esclusivo del danno - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19223 del 29/09/2015 La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicché il procuratore del convenuto ha la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19223 del 29/09/2015 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 19223 2015     …...
Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
Presupposto - Pretermissione di litisconsorte necessario - Omessa chiamata del terzo in garanzia - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015 Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015 Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015     …...
Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015
Cause scindibili - Evento interruttivo relativo ad una sola parte - Interruzione dell'intero processo - Tempestiva riassunzione - Operatività rispetto a tutte le parti - Mancata notifica nei confronti di alcune di esse - Estinzione parziale del giudizio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015 Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015 Nel caso di cumulo di cause scindibili, laddove il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti, sicché, ove ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune di esse, non può essere dichiarata, rispetto a costoro, l'estinzione parziale del processo, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015     …...
Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015
Legittimazione processuale - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Difetto - Conseguenze - Esclusione della "legittimatio ad processum" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la "legittimatio ad processum" del rappresentante e il relativo accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale - può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di appello - nel pronunciarsi sul gravame proposto dall'assicuratore della responsabilità civile, terzo chiamato in garanzia nell'ambito di un giudizio risarcitorio, diretto a far valere l'inoperatività della polizza - aveva respinto l'eccezione con cui l'attrice-danneggiata, già vittoriosa in primo grado, aveva inteso far valere il difetto di legittimazione del procuratore del chiamato in garanzia per l'omessa dimostrazione del conferimento dei poteri inerenti la qualità di procuratore speciale, erroneamente motivato sul presupposto dell'estraneità dell'appellata al rapporto tra assicurato ed assicuratore). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12919 del 23/06/2015
Sentenza di primo grado - Accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore e di quella di garanzia proposta dal convenuto - Impugnazione del terzo garante avverso il capo di sentenza che accerti la responsabilità del convenuto - Accoglimento - Mancata impugnazione, anche incidentale, del medesimo capo da parte del garantito - Estensione al convenuto garantito degli effetti favorevoli della sentenza d'appello - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12919 del 23/06/2015 In materia di impugnazioni, qualora avverso la sentenza di primo grado, che abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, quest'ultimo impugni il capo della sentenza che abbia accertato la responsabilità del garantito, ottenendo una sentenza a sé favorevole, così da escludere l'obbligo di versare alcunché a titolo di garanzia, il convenuto, obbligato principale, che pur abbia impugnato la sentenza ma non quel capo, neppure in via incidentale, non può giovarsi della pronuncia favorevole al garante, essendosi sul punto formato nei suoi confronti il giudicato, né trovando applicazione, ex art. 1306, secondo comma, cod. civ., l'effetto espansivo della sentenza favorevole al coobbligato solidale, che giova solo quando emessa in un giudizio in cui non abbiano partecipato i condebitori che intendono opporla. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12919 del 23/06/2015   …...
impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2051 del 30/01/2014
Convenuto vittorioso in primo grado - Domanda (subordinata) di garanzia nei confronti di terzo chiamato - Riproposizione in appello - Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2051 del 30/01/2014 Qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è necessaria la proposizione di appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale, in quanto la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure sicché non può che limitarsi, per superare la presunzione di rinunzia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l'appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2051 del 30/01/2014   …...
procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10639 del 15/05/2014
Chiamata in causa di terzo responsabile ad opera del convenuto - Sottoposizione ad amministrazione controllata del terzo - Improcedibilità della domanda attrice - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10639 del 15/05/2014 Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come l'unico responsabile dell'evento dannoso dedotto in giudizio, si realizza un ampliamento della controversia in senso soggettivo ed oggettivo, ferma restando l'unicità del complessivo rapporto controverso e l'inscindibilità della causa. Ne consegue che, ove il terzo chiamato come responsabile sia sottoposto ad amministrazione controllata, la domanda attrice è improcedibile con riguardo all'intero giudizio in virtù dell'art. 13 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che fissa la competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, trattandosi di accertare una pretesa nei confronti della massa. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10639 del 15/05/2014   …...
giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013
P.A. convenuta per inadempimento di contratto d'appalto di opera pubblica - Chiamata in garanzia di soggetti pubblici sul presupposto della loro condotta inerte - Giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013 Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la causa avente ad oggetto la chiamata di terzi in manleva, effettuata dalla P.A. convenuta con azione di risarcimento dei danni dall'appaltatore di un'opera pubblica per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'appalto, ove la pretesa dell'amministrazione committente di essere garantita dai terzi evocati (nella specie, soggetti pubblici coinvolti nell'esecuzione dei lavori) sia fondata sulla condotta inerte od omissiva degli stessi, la quale deve essere valutata dallo stesso giudice avente giurisdizione sulla domanda risarcitoria cui la chiamata in causa inerisce. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12/05/2015
Fissazione di una nuova udienza ex art. 269 cod. proc. civ. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12/05/2015 In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo: conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12/05/2015   …...
impugnazioni civili - appello - incidentale Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3613 del 17/02/2014
Domanda risarcitoria - Chiamata del terzo da parte del convenuto quale responsabile del danno - Soccombenza del terzo - Appello del terzo - Appello incidentale condizionato nei confronti dell'originario convenuto da parte dell'attore vittorioso - Superfluità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3613 del 17/02/2014 Nel caso di cosiddetto litisconsorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio di danno chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la domanda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei confronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamente. Ne consegue che, proposto appello dal chiamato in causa soccombente, il danneggiato non ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato per fare dichiarare la responsabilità di uno dei possibili responsabili, per l'ipotesi in cui venisse accolto l'appello proposto dall'altro. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3613 del 17/02/2014 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - posizione processuale delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 10/04/2015
Annullamento, ai soli effetti civili, di sentenza pronunciata in sede penale - Natura "chiusa" del giudizio di rinvio - Conseguenze - Intervento di terzo - Inammissibilità - Fattispecie in tema di chiamata in causa in garanzia. Il giudizio in grado si appello sulle domande civili, celebrato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale, presenta struttura "chiusa", ai sensi dell'art. 394 cod. proc. civ., sicché nello stesso non è consentito l'intervento del terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito non aveva autorizzato la chiamata in causa, da parte del danneggiante - ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. - del proprio assicuratore). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 10/04/2015   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - comunione di controversie – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1112 del 21/01/2015
Processo tributario - Nuova udienza per consentire la chiamata del terzo ex art. 269 cod. proc. civ. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità. Nel processo tributario, come in quello civile, la fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale. Ne consegue che il giudice può, per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1112 del 21/01/2015   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - comunione di controversie – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25676 del 04/12/2014
Valutazione discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di appello e di legittimità. Fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25676 del 04/12/2014   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014
Chiamata di terzo in garanzia impropria - Inscindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni - Contestazione da parte del terzo del titolo dell'obbligazione principale in capo al chiamante - Necessità - Conseguenze - Litisconsorzio processuale in fase di impugnazione - Sussistenza - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze. Nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, sicché, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità, rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10639 del 15/05/2014
Chiamata in causa di terzo responsabile ad opera del convenuto - Sottoposizione ad amministrazione controllata del terzo - Improcedibilità della domanda attrice - Fondamento. Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come l'unico responsabile dell'evento dannoso dedotto in giudizio, si realizza un ampliamento della controversia in senso soggettivo ed oggettivo, ferma restando l'unicità del complessivo rapporto controverso e l'inscindibilità della causa. Ne consegue che, ove il terzo chiamato come responsabile sia sottoposto ad amministrazione controllata, la domanda attrice è improcedibile con riguardo all'intero giudizio in virtù dell'art. 13 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che fissa la competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, trattandosi di accertare una pretesa nei confronti della massa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10639 del 15/05/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014
Chiamata in garanzia impropria - Scindibilità della relativa causa rispetto a quella introdotta dalla domanda principale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Appello tardivo proposto da altro coobbligato in solido - Applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014 In caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicché l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva - ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. - avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall'impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell'eventuale insolvenza dell'obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014   …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014
Chiamata in garanzia impropria - Scindibilità della relativa causa rispetto a quella introdotta dalla domanda principale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Appello tardivo proposto da altro coobbligato in solido - Applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. - Condizioni. In caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicché l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva - ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. - avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall'impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell'eventuale insolvenza dell'obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito. Corte di Cassazione sez. 6 - 4, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014   …...
impugnazioni civili generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014
Chiamata in garanzia impropria - Scindibilità della relativa causa rispetto a quella introdotta dalla domanda principale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Appello tardivo proposto da altro coobbligato in solido - Applicabilità dell'art. 334 cod. proc. civ. In caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicché l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva - ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. - avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall'impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell'eventuale insolvenza dell'obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9369 del 28/04/2014   …...
sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014
Omissioni contributive - Ordinanza ingiunzione - Contestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato - Chiamata in causa del lavoratore - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014 Nelle controversie instaurate con opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l'opponente contesti l'esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l'insussistenza del rapporto, giacché nel predetto giudizio non sono configurabili situazioni di comunanza di causa o chiamata in garanzia, per essere il "thema decidendum" limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria dell'INPS nei confronti dell'autore dell'omissione contributiva o dell'obbligato in solido. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014   …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014
Chiamata in causa di un terzo - Potere discrezionale del giudice di primo grado - Censurabilità in appello o in Cassazione - Esclusione. La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2051 del 30/01/2014
Convenuto vittorioso in primo grado - Domanda (subordinata) di garanzia nei confronti di terzo chiamato - Riproposizione in appello - Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice - Sufficienza - Fondamento. Qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è necessaria la proposizione di appello incidentale condizionato, essendo sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata dal primo giudice per essere stata respinta la domanda principale, in quanto la parte vittoriosa in primo grado non ha motivo di dolersi dell'impugnata sentenza né dispone di elementi sui quali fondare le proprie censure sicché non può che limitarsi, per superare la presunzione di rinunzia, a riproporre la domanda di garanzia non esaminata, ancorché il rapporto dedotto in giudizio con l'appello principale sia diverso da quello concernente la domanda proposta nei confronti dei chiamati in causa. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2051 del 30/01/2014   …...
Procedimento civile - ausiliari del giudice - interpreti e traduttori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013
Terzo chiamato dal convenuto - Rimborso delle spese del giudizio - Onere a carico dell'attore rinunciante - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, né valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15919 del 25/06/2013
Art. 106 cod. proc. civ. - Facoltà, non obbligo, della parte - Separata proposizione della domanda contro il terzo - Riunione dei giudizi - Possibilità - Condizioni - Limiti. L'art. 106 cod. proc. civ. consente, ma non fa obbligo, alla parte di chiamare nello stesso processo il terzo al quale (per asserita comunanza di causa o per essere dal medesimo garantita) intenda estendere il contraddittorio. Ne consegue che, ove i giudizi siano stati separatamente introdotti, resta all'incensurabile apprezzamento del giudice di merito disporne la riunione al fine di realizzare quella trattazione unitaria che si sarebbe avuta con la descritta chiamata in causa. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15919 del 25/06/2013   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013
Convenuto vittorioso in primo grado - Domanda (subordinata) di garanzia nei confronti del terzo chiamato - Riproposizione in appello - Impugnazione incidentale - Necessità. Qualora l'appellato miri all'accoglimento della propria domanda nei confronti del chiamato in garanzia, per l'ipotesi in cui venga accolta la domanda principale proposta nei suoi confronti dall'attore rimasto soccombente in primo grado, non è sufficiente la riproposizione, ex art. 346 cod. proc. civ., della domanda non esaminata o respinta dal primo giudice, ma deve essere proposto appello incidentale condizionato, poiché la richiesta dell'appellato non mira alla conferma della sentenza per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione, ma tende alla riforma della pronuncia concernente un rapporto diverso, non dedotto in giudizio con l'appello principale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013   …...
civile - ausiliari del giudice - interpreti e traduttori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013
Terzo chiamato dal convenuto - Rimborso delle spese del giudizio - Onere a carico dell'attore rinunciante - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013 In caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, operando, al riguardo, il principio di causalità della lite, senza che il giudice debba compiere alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale, né valutare se la domanda attorea si estendesse o meno al terzo, essendo a tal fine sufficiente soltanto stabilire se l'instaurazione del rapporto processuale fra il chiamante e il chiamato fosse giustificata dal contenuto della domanda proposta dall'attore verso il convenuto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 15/11/2013   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013
Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Contestazione, da parte del medesimo, del titolo dell'obbligazione principale - Interdipendenza di cause - Conseguenze - Litisconsorzio processuale in fase di impugnazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. La causa di garanzia impropria è scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, sicché, ricorrendo in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, il chiamato in garanzia può impugnare autonomamente le statuizioni che attengono all'esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale, ma non già aspetti ulteriori e diversi relativi allo stesso rapporto principale - rispetto ai quali il vincolo di subordinazione della causa accessoria non determina l'interdipendenza tra le due cause - che possono formare oggetto soltanto di impugnazione adesiva dipendente. (Nel caso di specie, esercitata da un condomino, nei confronti del condominio, azione per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua provocate dalla rottura di un tubo condominiale, la Suprema Corte - in applicazione del summenzionato principio - ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'assicuratore, chiamato in garanzia dal predetto condominio, relativamente alla censura che ha investito la liquidazione equitativa del danno, qualificandolo come adesivo dipendente dal ricorso del condomino, giacché concerneva statuizioni della sentenza impugnata non attinenti alla validità ed efficacia del rapporto principale). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - p.a. - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013
Convenuta per inadempimento di contratto d'appalto di opera pubblica - Chiamata in garanzia di soggetti pubblici sul presupposto della loro condotta inerte - Giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva - Sussistenza - Fondamento. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la causa avente ad oggetto la chiamata di terzi in manleva, effettuata dalla P.A. convenuta con azione di risarcimento dei danni dall'appaltatore di un'opera pubblica per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'appalto, ove la pretesa dell'amministrazione committente di essere garantita dai terzi evocati (nella specie, soggetti pubblici coinvolti nell'esecuzione dei lavori) sia fondata sulla condotta inerte od omissiva degli stessi, la quale deve essere valutata dallo stesso giudice avente giurisdizione sulla domanda risarcitoria cui la chiamata in causa inerisce. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013   …...
Acque - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013
Domanda risarcitoria, verso società a totale partecipazione pubblica, per la lesione del diritto soggettivo alla libertà di iniziativa economica derivato alle istanti da un comportamento asseritamente abusivo della prima - Giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque - Sussistenza - Fondamento. Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario specializzato (Tribunale Regionale delle Acque) quanto alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti di una società per azioni a totale partecipazione pubblica, per la lesione del diritto soggettivo alla libertà di iniziativa economica derivato alla società istante da un comportamento asseritamente abusivo (nella specie, escavazione di un pozzo, senza permesso di costruire, né concessione di derivazione di acqua pubblica ed in violazione della fascia di rispetto) della prima, atteso che, da un lato, l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, non ostando a ciò la eventuale chiamata in causa, a fini di manleva, di un ente pubblico, e, dall'altro, che la totale partecipazione pubblica caratterizzante la società danneggiante non ne muta la sua natura di soggetto di diritto privato, essendo il rapporto tra la stessa e l'ente pubblico di assoluta autonomia, a quest'ultimo non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della prima mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina dell'ente presenti negli organi della società. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013
Terzo chiamato in causa dal convenuto come effettivo obbligato - Estensione automatica della domanda attorea - Sussistenza - Terzo chiamato in garanzia - Domanda espressa anche nei suoi confronti - Necessità. Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013   …...
spese giudiziali civili - intervento in causa – Cass. n. 7431/2012
Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull'attore - Configurabilità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012 Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 7431 2012 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25581 del 30/11/2011
Assicurazione (non obbligatoria) della R.C. - Natura della chiamata ex art. 1917 cod. civ. - Garanzia propria - Affermazione - Fondamento - Conseguenze processuali. Con riferimento alla posizione dell'assicuratore della responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall'art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, secondo comma, cod. civ.. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25581 del 30/11/2011   …...
Spese giudiziali civili - intervento in causa – Cass. n. 23552/2011
Chiamata del terzo in garanzia - Incidenza delle spese del chiamato - Spettanza a carico della parte rimasta soccombente - Configurabilità - Fondamento. In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011 _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 23552 2011   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011
Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Rapporto contrattuale con il terzo - Insussistenza - Garanzia impropria - Esclusione - Chiamata del terzo responsabile - Fondamento - Estensione della domanda dell'attore - Condizioni e limiti - Fattispecie. Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011
Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Rapporto contrattuale con il terzo - Insussistenza - Garanzia impropria - Esclusione - Chiamata del terzo responsabile - Fondamento - Estensione della domanda dell'attore - Condizioni e limiti - Fattispecie.  Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15052 del 07/07/2011
Chiamata in causa della p.a. - Foro erariale - Applicabilità. Il foro erariale di cui all'art. 6, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 è inderogabile e si applica nelle cause in cui la chiamata in causa della p.a. avvenga a titolo di garanzia, propria e impropria, sempre che la medesima P.A. ne faccia richiesta. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15052 del 07/07/2011   …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011
Chiamata di terzo su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore - Condizioni e limiti - Fattispecie. Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. (Nella specie la S.C. ha escluso l'estensione all'Inail, chiamato in garanzia dal datore di lavoro, della domanda proposta nei confronti di quest'ultimo dal lavoratore per il risarcimento del danno subito a seguito di infortunio, con conseguente esclusione anche dell'effetto interruttivo della prescrizione). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - non definitiva (o parziale) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011
Cumulo di domande - Pronuncia su una o talune di esse - Modalità e criteri. In tema d'impugnazioni, nell'ipotesi di cumulo oggettivo di cause per connessione propria (art. 34, 36 cod. proc. civ.) o per effetto di riunione dei processi ai sensi dell'artt. 40 e 274 cod. proc. civ., il giudice può scegliere tra una pronuncia non definitiva su una singola domanda e una sentenza definitiva parziale. Quest'ultima opzione deve essere resa manifesta da un esplicito provvedimento di separazione o dalla statuizione sulle spese in ordine alla controversia decisa. Invece, nell'ipotesi di cumulo litisconsortile (artt. 103, 105, 106 e 107 cod. proc. civ.), la sentenza che definisca integralmente la controversia in ordine ad uno dei litisconsorti od intervenienti o chiamati in causa deve sempre ritenersi definitiva e contenere una pronuncia sulle spese e un provvedimento di separazione dei restanti giudizi. Nell'ipotesi, infine, di cumulo solo oggettivo di cause tra le stesse parti, che non presentino alcun nesso di dipendenza, subordinazione o pregiudizialità e, conseguentemente, possano dar luogo ad una pronuncia parziale definitiva, è operante la disciplina della scelta tra l'impugnazione immediata e la riserva d'impugnazione differita. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6993 del 25/03/2011 …...
spese giudiziali civili - intervento in causa – Cass. n. 8363/2010
Terzo chiamato in garanzia - Palese infondatezza della chiamata in causa - Soccombenza del convenuto chiamante - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010 In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella fattispecie, il diritto dell'assicurato-convenuto nei confronti dell'assicuratore-terzo chiamato era prescritto). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010   _____________________________________ Spese giudiziali Corte Cassazione 8363 2010 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010
Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Soccombenza del convenuto - Mancata impugnazione della causa relativa al rapporto principale - Passaggio in giudicato - Effetti sul rapporto di garanzia impropria - Giudicato - Esclusione - Conseguenze. In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili; ne consegue che, se manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010   …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010
Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Soccombenza del convenuto - Mancata impugnazione della causa relativa al rapporto principale - Passaggio in giudicato - Effetti sul rapporto di garanzia impropria - Giudicato - Esclusione - Conseguenze. In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili; ne consegue che, se manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010   …...

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