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Elezioni forensi - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22624 del 9 agosto 2024
Elezioni forensi: prima del voto, la Commissione elettorale può modificare in autotutela i propri provvedimenti
In tema di elezioni forensi, nella fase procedimentale precedente alla espressione del voto, gli interessati possono rivolgersi alla Commissione elettorale perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti finché non hanno inizio le operazioni di voto, conformemente al principio generale secondo cui l’amministrazione può e deve provvedere alla cura dell’interesse pubblico anche dopo l’emanazione dell’atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall’atto.
Dopo le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti, questo atto è impugnabile in sede giurisdizionale davanti all’organo competente, ovvero il CNF, ex art. 36 della legge professionale forense, che ha la competenza di verificare la legittimità o meno dei provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale.
Contenzioso elettorale forense: la giurisdizione spetta al CNF
Il CNF è l’organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine, ex art. 36 della legge professionale forense, e quindi preposto alla verifica della legittimità della procedura elettorale seguita dai Consigli degli Ordini territoriali. Esso effettua, su ricorso degli interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali e provvede ad annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge.
Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi -
Carattere oggettivo del limite - Fondamento - Conseguenze - Consigliere già eletto per il secondo mandato - Candidabilità alle elezioni successive - Esclusione - Dimissioni anticipate - Irrilevanza.
In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell’operatività del divieto contenuto nell’art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato - anche alla luce dell’interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 2019 - deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all’esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura. Tali principi, peraltro, si applicano anche all’ipotesi di consiliatura intermedia giunta a termine, ma di durata inferiore a quella del precedente mandato svolto dal candidato.
Elezioni forensi: il candidato non può essere ammesso “con riserva” né essere escluso dopo lo scrutinio
In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale non ha il potere di ammettere «con riserva» uno o più candidati né quello di escluderli successivamente allo scrutinio.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 22624 del 9 agosto 2024
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