Skip to main content

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 191 del 4 luglio 2025

l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti - Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta.

Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 191 del 4 luglio 2025