Societa' cooperative (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilita' limitata e non limitata) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24730 del 07/09/2025 (Rv. 676277-01)Rapporto societario e rapporto mutualistico - Contemporanea sussistenza - Conseguenze in tema di individuazione del termine di prescrizione dei diritti del socio.
In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24730 del 07/09/2025 (Rv. 676277-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2511, Cod_Civ_art_2519, Cod_Civ_art_2521, Cod_Civ_art_2345, Cod_Civ_art_2949, Cod_Civ_art_2946 …...
Termine - prescrizioni brevi - società - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20514 del 21/07/2025 (Rv. 675404 - 01)Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Ripetizione d’indebito tra società di persone e soci - Indebita percezione di utili non conseguiti - Art. 2033 c.c. - Applicabilità del termine di prescrizione quinquennale in tema di rapporti sociali ex art. 2949, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento.
L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20514 del 21/07/2025 (Rv. 675404 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2303, Cod_Civ_art_2315, Cod_Civ_art_2949 …...
Onere probatorio a carico dell'amministratore – Cass. n. 3552/2023Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita' - in genere - Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. - Azione dei creditori sociali - Termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza - Individuazione - Intervenuto fallimento - Presunzione - Onere probatorio a carico dell'amministratore - Apprezzamento di fatto - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023 (Rv. 666868 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2394, Cod_Civ_art_2949, Cod_Proc_Civ_art_360
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2023 …...
Liquidazione della quota del socio – Cass. n. 1200/2022Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - societa' - Liquidazione della quota del socio - Esigibilità della prestazione - Termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto - Prescrizione - Decorrenza.
In tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede, a beneficio del debitore, che il pagamento sia esigibile dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; pertanto la prescrizione del relativo diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine semestrale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1200 del 17/01/2022 (Rv. 663542 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2285, Cod_Civ_art_2289, Cod_Civ_art_2949
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2022 …...
Società consortile - Erogazioni di denaro da parte del socio – Cass. n. 3628/2021Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attivita' esterna - Società consortile - Erogazioni di denaro da parte del socio - Distinzioni - Interpretazione della volontà delle parti - Necessità - Prescrizione breve ex art. 2949 c.c. - Condizioni - Fattispecie. Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - società' - In genere.
In materia di società consortili, il socio può erogare somme di denaro in favore della società a vario titolo (conferimenti, finanziamenti o contributi ex art. 2615 ter, comma 2, c.c.), sicché, per ritenere esistente il diritto alla restituzione e verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione, occorre qualificare giuridicamente i versamenti effettuati, previa interpretazione della volontà delle parti, tenendo conto che la prescrizione breve, prevista dall'art. 2949 c.c., riguarda solo quei diritti derivanti da relazioni fra i soggetti dell'organizzazione sociale che dipendono dal contratto sociale o da deliberazioni societarie, esclusi tutti gli altri diritti fondati su ordinari rapporti giuridici che la società può instaurare al pari di qualsiasi altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, applicando l'art. 2949 c.c., aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione azionato dal socio, senza prima accertare la causa delle erogazioni effettuate).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3628 del 12/02/2021 (Rv. 660722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2615_3, Cod_Civ_art_2949 …...
Insufficienza del patrimonio socialeSocietà - di capitali - società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - verso i creditori sociali - Decorso della prescrizione - Insufficienza del patrimonio sociale - Bilancio approvato - Rilevanza - Relazione dei sindaci critica - Falsità dei dati esposti in bilancio - Percepibilità da parte dei creditori sociali - Apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 1, SENTENZA N. 21662 DEL 05/09/2018
Nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, rilevante ai fini del decorso della prescrizione quinquennale, può risultare dal bilancio sociale che costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere. Sicché spetta al giudice di merito, con un apprezzamento in fatto insindacabile in cassazione, accertare se la relazione dei sindaci al bilancio che abbia evidenziato l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci - a fronte della quale l'assemblea abbia comunque deliberato la distribuzione di utili ai soci, senza rilievi da parte degli organi di controllo -, sia idonea ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale.
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Società per azioni - organi sociali - amministratori - responsabilità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015Azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. - Cumulo dell'azione sociale e dell'azione dei creditori sociali - Autonomia delle azioni - Sussistenza - Conseguenze. – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015
L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
– Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015
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Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - società – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13084 del 24/06/2015Diritti derivanti dai rapporti sociali - Identificazione - Criteri - Finanziamento di un socio alla società - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13084 del 24/06/2015
L'interesse del socio ad erogare un finanziamento alla società è collegato al rapporto sociale solo in via di fatto poiché opera soltanto sul piano dei motivi ed è connesso alla soddisfazione delle esigenze finanziarie della società, salvo che non rinvenga la sua fonte in un obbligo giuridico derivante da una deliberazione o dal contratto sociale. Ne consegue che il diritto del socio ad ottenere la restituzione del finanziamento erogato si prescrive nel termine ordinario e non in quello breve, quinquennale, di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., la cui portata riguarda le sole relazioni tra i soggetti dell'organizzazione sociale, sorte in dipendenza diretta del contratto di società o di deliberazioni sociali.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13084 del 24/06/2015
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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - responsabilità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015Azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. - Cumulo dell'azione sociale e dell'azione dei creditori sociali - Autonomia delle azioni - Sussistenza - Conseguenze.
L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015
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