Prova civile - giuramento - ammissibilita' - del giuramento decisorio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 02)Giuramento decisorio - Formulazione dei capitoli - Decisività - Requisito - Formulazione in senso favorevole al soggetto cui è stato deferito.
I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto; ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2739, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_234 …...
Prova civile - giuramento - ammissibilità' - oggetto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 01)Giuramento decisorio - Presupposti di ammissibilità - Deferimento su qualità giuridiche - Esclusione - Giuramento sulla qualità di amministratore societario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio la qualità di amministratore societario, poiché essa implica l'accettazione della nomina, che è atto negoziale e non fatto storico.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 (Rv. 669304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2739, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_234 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 25442 del 29/08/2023 (Rv. 668741 - 01)Fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Accertamento del passivo - Rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c. - Eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore - Deferimento al curatore del giuramento decisorio - Dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto - Conseguenze.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 25442 del 29/08/2023 (Rv. 668741 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2956, Cod_Civ_art_2739 …...
Sussistenza di un rapporto di custodia rispetto a un bene – Cass. n. 14228/2023Prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - Sussistenza di un rapporto di custodia rispetto a un bene - Giuramento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto di custodia, integrando quest'ultima non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la "res".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 (Rv. 667836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Proc_Civ_art_240, Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2739, Cod_Civ_art_2051
Corte
Cassazione
14228
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Insinuazione al passivo di credito per prestazione d'opera professionale – Cass. n. 20602/2022Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - in genere - Insinuazione al passivo di credito per prestazione d'opera professionale - Eccezione di prescrizione presuntiva formulata dal curatore - Deferimento a quest'ultimo del giuramento decisorio sull'avvenuto pagamento - Dichiarazione del curatore di nulla sapere al riguardo - Conseguenze - Fondamento.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, a fronte dell'insinuazione di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, n. 2, c.c., ove il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore gli deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno costituisce mancato giuramento, dovendo egli subire le conseguenze dell'affermazione dell'estinzione del debito implicita nella sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20602 del 27/06/2022 (Rv. 665229 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0295, Cod_Civ_art_2960, Cod_Civ_art_2739
Corte
Cassazione
20602
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Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27471 del 28/10/2019 (Rv. 655672 - 01)Prescrizione presuntiva - Oneri probatori a carico delle parti - Formulazione del giuramento decisorio - Decisorietà della formula - Valutazione del giudice di merito - Conseguenze. Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - opposizione - delazione del giuramento
Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27471 del 28/10/2019 (Rv. 655672 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2739 …...
Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - forma e valore - Cass. n. 30446/2018Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - forma e valore - contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari - risoluzione consensuale - forma scritta "ad substantiam" - necessità - conseguenze in tema di prova - deferimento del giuramento decisorio – inammissibilità - contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per mutuo consenso - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30446 del 23/11/2018
La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam" e, pertanto, non può essere provata mediante deferimento di giuramento decisorio, inammissibile ai sensi dell'art. 2739 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30446 del 23/11/2018
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
30446
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Giuramento sulla qualità di amministratore condominialeProva civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - in genere - giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - ammissibilità - esclusione - fondamento - difetto di storicità. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018
>>> Il giuramento, decisorio o suppletorio, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza. Non può pertanto costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018 …...
Prova civile - giuramento – ammissibilità – oggetto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14300 del 04/06/2018Giuramento - "De veritate" e "de scientia" - Distinzione - Presupposti - Loro valutazione - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Il giuramento può essere deferito con formula "de veritate" non solo quando abbia ad oggetto un fatto proprio del giurante, ma anche ove il fatto, pur essendo posto in essere da altri, sia caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza; in caso contrario, qualora il fatto sia stato esclusivamente conosciuto in via indiretta dal giurante medesimo, il giuramento va deferito con formula "de scientia". La valutazione del fatto e, quindi, della formula del giuramento è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14300 del 04/06/2018
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Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 6262 del 10/03/2017Compravendita immobiliare - Simulazione soggettiva relativa - Onere del prova - Interrogatorio formale – Inammissibilità - Fondamento.
In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta "ad substantiam", la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita.
Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 6262 del 10/03/2017
SIMULAZIONE
CONTRATTI
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prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - su fatti illeciti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009Divieto del giuramento su fatti illeciti - Fondamento - Limiti - Applicabilità sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009
ramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009
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prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di storicità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013
Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013
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Prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013Giuramento sulla qualità di amministratore condominiale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Difetto di storicità.
Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché non può costituirne oggetto la qualità di amministratore di condominio, essa implicando l'accettazione della nomina, che è un atto negoziale e non un fatto storico.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10184 del 30/04/2013
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Prova civile - giuramento - ammissibilità - oggetto - su fatti illeciti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009Divieto del giuramento su fatti illeciti - Fondamento - Limiti - Applicabilità sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio - Sussistenza.
Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12866 del 04/06/2009
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