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2738. Efficacia.

Art.2738. Efficacia.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio – Cass. n. 29320/2021
Prova civile - giuramento - effetti - giuramento suppletorio - Definizione della lite in primo grado in base a giuramento suppletorio - Poteri del giudice di appello - Revoca dell'ordinanza di ammissione - Esclusione - Rivalutazione delle prove - Ammissibilità - Condizioni - Contestazione in primo grado sulla legittimità del giuramento - Necessità - Esclusione.   Quando la controversia di primo grado sia stata definita sulla base di un giuramento suppletorio, il giudice di appello, investito con i motivi di gravame della questione relativa alla sussistenza dei requisiti per la sua ammissione, non può revocare l'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio, ma può procedere alla rivalutazione dell'intero materiale probatorio raccolto prima della sua delazione e decidere la causa prescindendo dall'esito dello stesso, ove ritenga acquisiti elementi sufficienti già prima dello stesso, senza che, a tal fine, sia necessaria una contestazione in primo grado sull'ammissibilità o sulla decisività del giuramento medesimo. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29320 del 21/10/2021 (Rv. 662603 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2738, Cod_Proc_Civ_art_240, Cod_Proc_Civ_art_342   Corte Cassazione 29320 2021 …...
Giuramento decisorio - Cass. Ord. 16216/2019
Prova civile - giuramento - ammissibilità - del giuramento decisorio - Giuramento decisorio - Deferimento anche in via subordinata - Fatti già accertati o esclusi - Obbligo di ammissione per il giudice - Condizioni. Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16216 del 18/06/2019 (Rv. 654607 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Civ_art_2738, Cod_Proc_Civ_art_233 …...
Prova civile - giuramento - deferimento - notificazione personale alla parte – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20777 del 23/11/2012
Difetto - Decadenza dalla facoltà di far assumere il giuramento - Esclusione. Anche nel rito del lavoro, la mancata notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal provvedimento comporta l'impossibilità di considerare soccombenti le parti alle quali il giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell'art. 239 cod. proc. civ., ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo considerarsi solo ordinatori i termini di cui all'art. 237 cod. proc. civ., in difetto di un'espressa disposizione che li dichiari perentori. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20777 del 23/11/2012   …...
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11964 del 17/05/2010
Oggetto - Fatti già accertati o esclusi - Ammissibilità - Sussistenza - Contenuto decisorio - Necessità. Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11964 del 17/05/2010   …...

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