Documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24407 del 02/09/2025 (Rv. 676242-01)Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.
Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24407 del 02/09/2025 (Rv. 676242-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700 , Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15805 del 13/06/2025 (Rv. 674896 - 01)Atto pubblico - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti - Esclusione - Fattispecie.
In tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso.
(In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia probatoria privilegiata delle voci di spesa e delle relative causali contenute nella comunicazione effettuata dal commissario giudiziale nei confronti dei creditori ex art. 171 l. fall.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15805 del 13/06/2025 (Rv. 674896 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700   …...
Documentale (prova) - atto pubblico - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15805 del 13/06/2025 (Rv. 674896 - 01)Efficacia - Atto pubblico - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti - Esclusione - Fattispecie.
In tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia probatoria privilegiata delle voci di spesa e delle relative causali contenute nella comunicazione effettuata dal commissario giudiziale nei confronti dei creditori ex art. 171 l. fall.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15805 del 13/06/2025 (Rv. 674896 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700 …...
Falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11875 del 06/05/2025 (Rv. 674853 – 01)Contenuto - Finalità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
La querela di falso é uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta contro alcuni atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11875 del 06/05/2025 (Rv. 674853 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_221
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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14725 del 27/05/2024 (Rv. 671378-01)Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - liberta' e dignita' del lavoratore - accertamenti sanitari - Contrasto rispetto alla certificazione del medico di fiducia del lavoratore - Valutazione comparativa del giudice del merito - Necessità - Fattispecie.
In caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire, con giudizio insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli accertamenti compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini del computo del periodo massimo di comporto, aveva fatto decorrere l'assenza per malattia di una lavoratrice dalla data certificata dal medico di controllo e non da quella certificata dal medico curante, sul presupposto che il contrasto tra le due certificazioni, elidendo la normale fidefacienza di entrambe, consente al giudice di apprezzarle liberamente).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14725 del 27/05/2024 (Rv. 671378-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700 …...
Documentale (prova) - atto pubblico - Rapporto di polizia - Efficacia probatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 (Rv. 670781-01)Piena prova fino a querela di falso - Oggetto e limiti - Individuazione - Circostanze non assistite da fede privilegiata - Valutazione delle stesse come intrinsecamente attendibili - Configurabilità - Condizione.
Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 (Rv. 670781-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700 …...
Accertamento tributario (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 01/03/2024 (Rv. 670226-01)Sottoscrizione dei verbali di accesso effettuata da alcuni soltanto dei verificatori - Sufficienza ai fini della efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. - Ragioni - Conseguenze - Falsità di alcune sottoscrizioni a fronte di altre genuine - Irrilevanza.
In tema di accertamenti tributari, la sottoscrizione dei verbali di constatazione e di ogni singolo accesso da parte di uno solo dei verificatori è sufficiente ad attribuire agli stessi efficacia di prova piena ai sensi dell'art. 2700 c.c., atteso che nessuna norma prescrive l'esercizio congiunto delle relative competenze da parte dei funzionari dell'Amministrazione e che il conferimento dell'incarico ad una pluralità d'impiegati non comporta la formazione di un organo collegiale, né la configurabilità del verbale come atto amministrativo complesso o adottato di concerto, sicché non rileva, ai fini della validità del verbale, la falsità di taluna delle sottoscrizioni, quando ve ne siano altre genuine e idonee ad attribuire al verbale efficacia di piena prova sulla provenienza del documento e sulle dichiarazioni delle parti o altri fatti avvenuti in presenza degli impiegati o da essi compiuti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 01/03/2024 (Rv. 670226-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700 …...
Documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3426 del 06/02/2024 (Rv. 670089-01)Certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile - Efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. - Fondamento.
Il certificato di collaudo rilasciato dalla Motorizzazione Civile fa piena prova, fino a querela di falso, su quanto direttamente verificato sul veicolo dal suo funzionario, essendo quest'ultimo dotato di una speciale potestà certificativa in quanto agisce quale pubblico ufficiale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3426 del 06/02/2024 (Rv. 670089-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700 …...
Responsabilità civile - causalità (nesso di) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36504 del 29/12/2023 (Rv. 669740 - 01)Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere - Giudizio di risarcimento dei danni da emotrasfusione - Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Prova del nesso causale - Rilevanza - Fondamento.
Il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36504 del 29/12/2023 (Rv. 669740 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile – documentale (prova) - atto pubblico Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile – documentale (prova) - atto pubblico Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.
Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19129 del 06/07/2023 (Rv. 668217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_116 …...
Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023 (Rv. 668335 - 01)Capacità della persona fisica - incapacità naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace - Atto notarile - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Partecipazione all'atto rogato di un soggetto affetto da sordità - Dichiarazione della parte di essere parzialmente priva dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Ragioni.
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023 (Rv. 668335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali – Cass. n. 8536/2023Prova civile - certificazioni amministrative - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali - Valore probatorio - Atto pubblico - Efficacia - Limiti - Diagnosi - Elemento di convincimento liberamente valutabile dal giudice di merito - Consulenza tecnica d'ufficio - Provvedimento sull'istanza di ammissione - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione contro i rischi derivanti da malattia, aveva affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8536 del 24/03/2023 (Rv. 667123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_061
Corte
Cassazione
8536
2023 …...
Contestazione del contenuto quale falso ideologico – Cass. n. 35649/2022Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - Querela di falso - Contestazione del contenuto quale falso ideologico - Inammissibilità - Scrittura proveniente da terzi - Inammissibilità - Limiti - Fondamento.
La querela di falso è ammissibile anche contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come ad es. (oltre che nel caso del testamento olografo della cambiale) nel caso in cui il soggetto che l'ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne sia procuratore o institore, così che debba presumersi che le circostanze rappresentate nel documento siano sostanzialmente riconducibili alla parte medesima. Tuttavia, alla pari di quanto avviene in caso di documento proveniente dalla parte, la querela di falso è esperibile al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non per contestare la veridicità di quanto dichiarato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 35649 del 05/12/2022 (Rv. 666244 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2709, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215
Corte
Cassazione
35649
2022 …...
Verbale di accertamento di violazione del codice della strada – Cass. n. 31107/2022Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Estensione alla veridicità del contenuto delle informazioni - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto assistito da fede privilegiata l'indirizzo di una persona coinvolta in un incidente stradale, indicato nel relativo verbale, nonostante la notizia dello stesso fosse stata tratta dalle dichiarazioni della persona medesima, o comunque dalla consultazione di documenti in possesso dell'autorità).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31107 del 21/10/2022 (Rv. 666071 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700
Corte
Cassazione
31107
2022 …...
Verbale di accertamento di un incidente stradale – Cass. n. 29320/2022Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Verbale di accertamento di un incidente stradale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti relative alla fase dinamica dell'incidente - Necessità della querela di falso - Esclusione - Accertamenti compiuti dai verbalizzanti sulla fase statica dell'incidente - Querela di falso - Necessità - Sussistenza.
Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022 (Rv. 666262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700
Corte
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29320
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Atto pubblico assistito da fede privilegiata – Cass. n. 27288/2022Prova civile - certificazioni amministrative - Referto del Pronto Soccorso di ospedale pubblico - Natura - Atto pubblico assistito da fede privilegiata - Limiti.
Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022 (Rv. 665724 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Civ_art_2700
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27288
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Sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia – Cass. n. 4006/2022Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione – procedimento - Sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia - Prova della violazione commessa - Efficacia probatoria dei verbali ispettivi - Aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata - Valutazione da parte del giudice - Necessità.
Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, l'onere della prova dell'illecito, gravante sull'organo di vigilanza, può essere soddisfatto con la produzione dei verbali ispettivi che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022 (Rv. 663823 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2700
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Personale ferroviario incaricato del controllo dei biglietti – Cass. n. 29580/2021Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - istruttoria In genere - Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Personale ferroviario incaricato del controllo dei biglietti - Qualifica - Conseguenze - Verbale di contravvenzione elevato nell'abito delle attività di prevenzione ed accertamento relative ai trasporti - Natura - Limiti di contestazione e prova nel conseguente giudizio di opposizione.
Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell'ambito della attività di di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi l'ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, tanto ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29580 del 22/10/2021 (Rv. 662566 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221
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29580
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Valutazione delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice – Cass. n. 27723/2021Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' - assunzione di informazioni da terzi - Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021 (Rv. 662444 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_194
Corte
Cassazione
27723
2021 …...
Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario – Cass. n. 22225/2021Procedimento civile - notificazione - a mani proprie - Coincidenza tra destinatario dell'atto e consegnatario - Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario - Conseguenze.
In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021 (Rv. 662177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221
Corte
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22225
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Attività propria dell'agente notificatore attestata nella relata di notifica – Cass. n. 21199/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Notificazione dell'istanza di fallimento - Disciplina ex art. 15 l.fall. - Individuazione della sede risultante dal registro delle imprese - Attività propria dell'agente notificatore attestata nella relata di notifica - Fede privilegiata - Sussistenza - Conseguenze - Tentativo di notificazione in luogo diverso - Deduzione - Querela di falso - Necessità.
In tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata; pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21199 del 23/07/2021 (Rv. 661974 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221
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Cassazione
21199
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Efficacia probatoria privilegiata – Cass. n. 19032/2021Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Fattispecie.
Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la relazione di servizio, con annesso rilevamento tecnico descrittivo, con la quale un Carabiniere aveva relazionato al Nucleo Operativo in merito alle modalità del verificarsi di un sinistro nel quale era stato coinvolto il collega con il quale era in servizio di pattuglia).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19032 del 06/07/2021 (Rv. 661837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700
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19032
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Verbale di immissione in possesso – Cass. n. 30056/2020Prova civile – efficacia - prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Verbale di immissione in possesso - Efficacia probatoria - Piena prova fino a querela di falso - Oggetto e limiti - Individuazione - Circostanze non assistite da fede privilegiata - Valutazione delle stesse come intrinsecamente attendibili - Configurabilità.
Il verbale di immissione in possesso dell'espropriante ha natura di atto pubblico, ed è pertanto fidefaciente e contestabile solo mediante querela di falso in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, e comunque, nella parte in cui descriva un accertamento svolto dal pubblico ufficiale, il verbale ha pur sempre un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo mediante una specifica prova contraria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30056 del 31/12/2020 (Rv. 660161 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700
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30056
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Riconoscimento tacito di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e verificazione ex art. 216 c.p.c. - Cass. n. 24841/2020Prova civile - riconoscimento - prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - riconoscimento - Riconoscimento tacito di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e verificazione ex art. 216 c.p.c. - Effetti - Efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c. limitatamente alla provenienza della stessa dal sottoscrittore - Conseguenze - Contestazione del contenuto con ogni mezzo di prova - Esperibilità della querela di falso nei limiti della falsità materiale con esclusione di quella ideologica - Fattispecie relativa al processo tributario.
Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa al processo tributario, nella quale la S.C. ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo disconosciuto tempestivamente la copia di un atto di scioglimento societario ed essendosi quindi verificato il riconoscimento tacito, non avesse alcun onere di proporre, nel corso del giudizio di merito, la querela di falso della scrittura riconosciuta, potendo contrastarne il contenuto probatorio in ogni modo).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020 (Rv. 659498 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_221 Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2702
corte
cassazione
24841
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Riconoscimento tacito di scrittura privata - Cass. n. 24841/2020Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - riconoscimento - Riconoscimento tacito di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e verificazione ex art. 216 c.p.c. - Effetti - Efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c. limitatamente alla provenienza della stessa dal sottoscrittore - Conseguenze - Contestazione del contenuto con ogni mezzo di prova - Esperibilità della querela di falso nei limiti della falsità materiale con esclusione di quella ideologica - Fattispecie relativa al processo tributario.
Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali
azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa al processo tributario, nella quale la S.C. ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo disconosciuto tempestivamente la copia di un atto di scioglimento societario ed essendosi quindi verificato il riconoscimento tacito, non avesse alcun onere di proporre, nel corso del giudizio di merito, la querela di falso della scrittura riconosciuta, potendo contrastarne il contenuto probatorio in ogni modo).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020 (Rv. 659498 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2702
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Atto notarile di compravendita - Indicazione da parte del venditore di avvenuto pagamento del prezzo – Cass. n. 20520/2020Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico -Atto notarile di compravendita - Indicazione da parte del venditore di avvenuto pagamento del prezzo contestualmente alla firma dell'atto - Natura - Conseguenze sul regime probatorio.
L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20520 del 29/09/2020 (Rv. 659196 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_115
CORTE
CASSAZIONE
20520
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Querela di falso - Condizioni - Errore materiale nel documento – Cass. n. 19626/2020Prova civile - falso civile - querela di falso – contenuto - Querela di falso - Condizioni - Errore materiale nel documento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorché si trattasse semplicemente di far constare l'erroneità dell'indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020 (Rv. 659001 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2702
CORTE
CASSAZIONE
19626
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Circolazione stradale - condotta dei veicoli - velocita' - Cass. n. 11792/2020Violazione dei limiti di velocità rilevato tramite "autovelox" - Verbale di contestazione contenente l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva - Natura - Conseguenze.
In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico; ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020 (Rv. 658448 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700
CORTE
CASSAZIONE
11792
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Credito - istituti o enti di credito – Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11267 del 11/06/2020 (Rv. 657910 - 02)Enti creditizi - Giudizi per la dichiarazione dello stato di insolvenza - Atti della Banca d'Italia o dei commissari straordinari - Valore probatorio - Limiti - Fondamento.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza.
Nei giudizi instaurati per la dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli atti provenienti dalla Banca d'Italia o dai commissari straordinari non hanno il valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. in quanto non sono formati da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione. Tuttavia tali atti, proprio in ragione della loro origine e delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere, costituiscono una legittima fonte di informazione, utile all'accertamento dei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorre alla formazione del convincimento del giudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre parti deducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma non ad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11267 del 11/06/2020 (Rv. 657910 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2700 …...
Procedimento civile - notificazione - copia (discordanza dall'originale) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6562 del 09/03/2020 (Rv. 657543 - 01)Notificazioni - Dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario - Fede privilegiata in ordine alla regolarità intrinseca e alla completezza dell'atto ricevuto per la notifica nonché alla corrispondenza della copia notificata all'originale - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.
In tema di notificazioni, le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6562 del 09/03/2020 (Rv. 657543 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)Mutuo bancario - Fallimento del mutuatario - Insinuazione al passivo della mutuante - Prova della consegna del denaro - Quietanza - Valore probatorio - Fattispecie.
Mutuo - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.
In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provata l'erogazione del mutuo, in mancanza della produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito, nonostante fosse stata depositata la sopra illustrata documentazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 28526 del 06/11/2019 (Rv. 656039 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1813, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2709, Cod_Civ_art_2710, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27722 del 29/10/2019 (Rv. 655525 - 01)Impugnazioni civili - Termine breve per impugnare - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - procedimento civile - notificazione - relazione di notifica
Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nella difformità di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall'attestazione del registro UNEP).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27722 del 29/10/2019 (Rv. 655525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700 …...
Capacita' della persona fisica - incapacita' naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace – Cass. n. 17489/2019Contratto rogato da notaio - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Incapacità di intendere e di volere del contraente - Prova.
Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia.
L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27489 del 28/10/2019 (Rv. 655679 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0428, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2697
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27489
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 25/07/2019 (Rv. 654964 - 01)Efficacia probatoria - Fede privilegiata - Limiti - Contenuto intrinseco dell'atto - Esclusione - Fattispecie.
L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fossero munite di fede privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di "finanziamento ipotecario", relative all'esigibilità del credito garantito).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 25/07/2019 (Rv. 654964 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2700, Cod_Civ_art_2821 …...
Relazione di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Contestazione del contenuto - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Relazione di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Contestazione del contenuto - Contrasto con la data risultante dal timbro postale - Querela di falso - Necessità - Eccezioni.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019
Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_148, Cod_Proc_Civ_art_149_1, Cod_Proc_Civ_art_221 …...
Incapacita' naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace - testamento – Cass. n. 2702/2019Capacita' della persona fisica -incapacita' naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace - testamento – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 30/01/2019
Condizione di sanità mentale del testatore - Attestazione del notaio - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 30/01/2019
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Atti e provvedimenti in genere - processo verbale - Atti del procedimento civile mancanti - Ricostituzione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - processo verbale - Atti del procedimento civile mancanti - Ricostituzione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019
Applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p. - Ammissibilità - Valore dell'atto ricostituito - Conseguenze in ambito probatorio - Poteri del giudice di merito.
In tema di ricostruzione di atti del processo civile, disposta in applicazione analogica dell'art. 113 c.p.p., all'atto ricostituito va attribuito lo stesso valore formale di quello mancante, con l'efficacia probatoria fino a querela di falso propria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c., ferme le valutazioni del giudice del merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata per la ricostituzione ed originale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1524 del 21/01/2019
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Accertamento tributario (nozione) - in genere - processo verbale di constatazione Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere - processo verbale di constatazione - trasposizione del contenuto della conversazione telefonica con il contribuente - contestazione - querela di falso - necessità – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30031 del 21/11/2018
In tema di accertamenti tributari, deve essere proposta querela di falso contro la parte del processo verbale di constatazione nella quale sia stata trascritta una conversazione telefonica tra il contribuente ed il pubblico ufficiale, trattandosi, ex art. 2700 c.c., della descrizione di fatti compiuti in presenza del pubblico ufficiale.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30031 del 21/11/2018 …...
riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5,Notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Validità - Perfezionamento - Presupposti e conseguenze.
La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4275 del 21/02/2018
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017Querela di falso avverso una sentenza - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Proposizione nel giudizio di impugnazione relativo alla sentenza - Esclusione.
La querela di falso, avendo lo scopo di privare il documento dell’efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dalla legge, può investire anche una sentenza, purché attenga a ciò di cui la stessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza, mentre non è ammessa ove proposta nell’ambito del giudizio di impugnazione della sentenza della quale si adduce la falsità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017
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Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23281 del 05/10/2017Certezza della data – Data risultante da timbro postale – Condizioni per ritenere certa la data della scrittura privata non autenticata.
In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23281 del 05/10/2017
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 22903 del 29/09/2017Atto notarile di compravendita - Efficacia probatoria fino a querela di falso - Limiti – Dichiarazioni rese dalle parti ed attestate dal notaio - Configurabilità – Esclusione - Fattispecie.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'attestazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, dell’avvenuto pagamento del prezzo nelle mani della parte venditrice contestualmente alla stipula, fosse dotata di fede privilegiata - e superabile, pertanto, solo con la proposizione di querela di falso - in difetto di indicazione, nel medesimo atto, della presenza del notaio al momento del pagamento, nonché delle modalità di sua esecuzione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22903 del 29/09/2017
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Procedimento civile - notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017Disciplina ex art. 143 c.p.c. - Presupposti - Mera ignoranza del luogo di trasferimento - Insufficienza - Indagini - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Attestazioni relative alla attività svolta dall'ufficiale giudiziario - Efficacia probatoria fino a querela di falso - Limiti.
I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18757 del 28/07/2017Nozione - Relazione di servizio e rilevamento tecnico descrittivo redatti dai Carabinieri in occasione di un sinistro stradale - Qualifica di atto pubblico - Esclusione - Querela di falso - Improponibilità - Fondamento.
Costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni; pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell'allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18757 del 28/07/2017
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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18123 del 21/07/2017Decreto di espulsione - Nullità per omessa traduzione - Condizioni - Prova anche presuntiva della conoscenza della lingua italiana - Ammissibilità - Attestazione di conoscenza della lingua italiana contenuta nella relata di notificazione - Sufficienza - Ragioni
L'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato o in quella cd. veicolare, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana e che di tale circostanza venga fornita prova, anche presuntiva. Ne consegue che l’attestazione, contenuta nella relata di notificazione del decreto, della dichiarazione dello straniero di conoscere la lingua italiana costituisce prova della relativa circostanza, atteso il carattere fidefacente della relata quanto all’effettività della dichiarazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18123 del 21/07/2017
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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Immigrazione - Certificato di nascita rilasciato da autorità straniera - Efficacia probatoria – Limiti - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13829 del 07/07/2016Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere.
Il valore di atto pubblico da riconoscersi alle certificazioni anagrafiche è limitato, ai sensi dell'art. 2700 c.c., alla corrispondenza dei dati attestati con quelli annotati nei registri anagrafici del Paese che ha emesso la certificazione, e non si estende alla corrispondenza dei medesimi dati con la reale situazione di fatto, né con la loro riferibilità alla persona in favore della quale la certificazione è stata rilasciata, che deve invece essere dimostrata mediante la produzione di un valido documento di identità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria, rilevando la parziale discordanza tra i dati anagrafici risultanti dal certificato di nascita del ricorrente e quelli riportati sulla carta d'identità).
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13829 del 07/07/2016
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sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - procedimento - istruttorie - Verbale di accertamento - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevamento di violazione ex art. 141 cod. strada. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1510prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere - Verbale di accertamento di violazione al codice della strada - Fattispecie in tema di accertamento di violazione prevista dall'art. 141 cod. strada. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15108 del 22/06/2010
La pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 cod. strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura; pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso. (Nella specie, la Corte, alla stregua del principio enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto che il verbale di accertamento relativo all'omessa regolazione della velocità in prossimità di un'intersezione non poteva godere della suddetta fede privilegiata).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15108 del 22/06/2010
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sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - procedimento - istruttorie – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008Verbale di accertamento - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevamento di infrazione all'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, nè alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto potersi attribuire pieno valore probatorio al verbale con cui gli agenti della polizia municipale avevano attestato che il conducente l'autovettura, al momento dell'ordine di fermata, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione fosse qualificabile come una mera sensazione)
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008
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Prova civile - certificazioni amministrative – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015Certificato redatto da medico di ospedale pubblico - Natura - Atto pubblico assistito da fede privilegiata. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015
Il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18868 del 24/09/2015
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25213 del 27/11/2014Atto notarile di compravendita - Indicazione di avvenuto pagamento del prezzo contestualmente alla firma dell'atto - Fede privilegiata - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25213 del 27/11/2014
L'indicazione, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non ha valore fidefacente fino a querela di falso poiché non esprime con assoluta certezza, in assenza di ulteriori elementi pure desumibili dall'atto, l'attestazione da parte del pubblico ufficiale, che il pagamento sia avvenuto in sua presenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la mancata indicazione delle modalità di esecuzione del pagamento - ossia se effettuato in contanti ovvero con assegni circolari o di conto corrente - portasse a ritenere che la clausola si riferisse solo alla dichiarazione delle parti del già avvenuto pagamento tra loro).Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25213 del 27/11/2014 …...
opere pubbliche (appalto di) - controversie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014Prova civile - Stato di avanzamento dei lavori di opere pubbliche - Natura - Atto pubblico. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014
Gli stati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla P.A. sono atti pubblici e non certificazioni amministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P.A.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014
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Pubblica amministrazione - contratti - formazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10748 del 25/05/2015Appalto pubblico - Processo verbale di aggiudicazione definitiva - Vincolatività ed intangibilità per la P.A. - Limite - Interesse pubblico che giustifica la revoca dell'aggiudicazione in autotutela. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10748 del 25/05/2015
La forza vincolante, per la P.A., del processo verbale di aggiudicazione definitiva di un appalto e la sua intangibilità, trovano un limite, qualora il contratto non sia stato ancora stipulato, nell'interesse pubblico apprezzabile che giustifica l'esercizio dei poteri di autotutela, con possibilità di pervenire alla revoca dell'aggiudicazione a seguito del riesame degli atti adottati quando essi inducano ad un diverso apprezzamento della situazione preesistente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10748 del 25/05/2015
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2035 del 30/01/2014termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione - Posta privata - Data di consegna del plico al destinatario - Fede privilegiata al fine della decorrenza del termine per impugnare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di comunicazione del deposito dello stato passivo del fallimento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2035 del 30/01/2014
L'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in mancanza di prova della data di consegna della comunicazione, eseguita dalla cancelleria tramite un servizio di poste private, relativa al deposito dello stato passivo del fallimento, l'opposizione al medesimo fosse tempestiva).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2035 del 30/01/2014
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Titoli di credito - assegno bancario – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni - Comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Attestazione dell'agente postale - Natura - Contestazione del relativo contenuto - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.
In caso di comunicazione della revoca ad emettere assegni effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione apposta sull'avviso dall'agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che anche nel caso la firma sull'avviso di ricevimento sia illeggibile, il destinatario che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non avervi mai apposto la propria firma, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare il suddetto avviso a mezzo di querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015
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titoli di credito - assegno bancario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni - Comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Attestazione dell'agente postale - Natura - Contestazione del relativo contenuto - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015
In caso di comunicazione della revoca ad emettere assegni effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione apposta sull'avviso dall'agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che anche nel caso la firma sull'avviso di ricevimento sia illeggibile, il destinatario che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non avervi mai apposto la propria firma, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare il suddetto avviso a mezzo di querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015
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Notificazione - copia (discordanza dall'originale) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25577 del 03/12/2014Decadenza a carico del notificante ovvero a carico del destinatario - Riferimento all'originale o, rispettivamente, alla copia notificata - Necessità - Eccezione di decadenza formulata da controparte - Discordanza tra i due documenti - Onere di proporre querela di falso - Sussistenza.
In caso di discordanza tra i dati emergenti dalla copia dell'atto restituita a colui che ha richiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo, deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25577 del 03/12/2014
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notificazione - relazione di notifica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 11/09/2014Impugnazioni civili - Termine per impugnare - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario della notifica - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - Dedotta falsità dei dati riportati nella relata del documento consegnato al destinatario - Rimedio esperibile - Querela di falso - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 11/09/2014
Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 11/09/2014
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Procedimento civile - notificazione - relazione di notifica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 11/09/2014Impugnazioni civili - Termine per impugnare - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario della notifica - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - Dedotta falsità dei dati riportati nella relata del documento consegnato al destinatario - Rimedio esperibile - Querela di falso - Fondamento.
Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 11/09/2014
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Notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013Relazioni di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Conseguenze - Attestazione di rifiuto a ricevere l'atto - Per mero errore materiale facilmente riconoscibile - Validità della notificazione - Sussistenza - Dichiarazione contumacia - Legittimità.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ne consegue che l'attestazione di tentata notifica dell'atto e di rifiuto dello stesso da parte del difensore domiciliatario, a causa di un errore materiale nell'indicazione del destinatario facilmente riconoscibile sulla base della lettura dell'atto che lo contiene, comporta la validità della notificazione e la legittimità della dichiarazione di contumacia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Veridicità intrinseca delle dichiarazioni contenute nell'atto - Esclusione - Fattispecie.
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto estranea all'efficacia probatoria dell'atto la dichiarazione, in esso contenuta, del versamento del prezzo in cambio del bene).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013
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prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Veridicità intrinseca delle dichiarazioni contenute nell'atto - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto estranea all'efficacia probatoria dell'atto la dichiarazione, in esso contenuta, del versamento del prezzo in cambio del bene).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - istruttoria – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3705 del 14/02/2013Sanzioni amministrative - Opposizione - Verbale di accertamento della violazione - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Conseguenze - Deduzioni di errori o omissioni percettive imputabili al pubblico ufficiale nella ricostruzione dei fatti - Querela di falso - Necessità - Fattispecie.
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione alla contestazione del mancato possesso dei documenti di un natante, aveva dato credito alla testimonianza resa in corso di causa, trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento, in cui risultava che, al momento del controllo operato dagli agenti accertatori, l'imbarcazione era in navigazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3705 del 14/02/2013
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 05/02/2013Sentenza - Prova privilegiata della validità ed esattezza del contenuto - Superabilità - Querela di falso - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
La querela di falso, avendo lo scopo di privare il documento dell'efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dalla legge, può investire anche una sentenza purché attenga a ciò di cui la sentenza, stessa fa fede quale atto pubblico, cioè alla provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) e di ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 05/02/2013
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notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20971 del 27/11/2012Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti - Mera ignoranza del luogo di trasferimento - Insufficienza - Indagini - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Attestazioni relative alla attività svolta dall'ufficiale giudiziario - Efficacia probatoria fino a querela di falso - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20971 del 27/11/2012
I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20971 del 27/11/2012
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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012Principio di acquisizione probatoria - Contenuto - Limiti - Prove ammesse in violazione d legge - Operatività del principio - Esclusione - Conseguenze- - Atto munito di fede probatoria privilegiata - Prova testimoniale contraria al contenuto dell'atto assunta dal giudice di primo grado - Rilievo dell'inutilizzabilità della prova ad opera del giudice d'appello - Legittimità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012
Il principio di acquisizione probatoria comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte, e non già l'obbligo del giudice di considerare e tener comunque ferme tutte le prove sol perché già espletate, ancorché ammesse in violazione di norme di legge. Ne consegue che legittimamente il giudice d'appello può ritenere erroneamente ammessa in primo grado, e dunque non utilizzabile ai fini della sua decisione, la prova testimoniale diretta a contestare, al di fuori del procedimento di querela di falso, un fatto il cui accertamento sia assistito da fede pubblica privilegiata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012
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Prova civile - testimoniale - limiti e divieti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012Principio di acquisizione probatoria - Contenuto - Limiti - Prove ammesse in violazione d legge - Operatività del principio - Esclusione - Conseguenze- - Atto munito di fede probatoria privilegiata - Prova testimoniale contraria al contenuto dell'atto assunta dal giudice di primo grado - Rilievo dell'inutilizzabilità della prova ad opera del giudice d'appello - Legittimità.
Il principio di acquisizione probatoria comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte, e non già l'obbligo del giudice di considerare e tener comunque ferme tutte le prove sol perché già espletate, ancorché ammesse in violazione di norme di legge. Ne consegue che legittimamente il giudice d'appello può ritenere erroneamente ammessa in primo grado, e dunque non utilizzabile ai fini della sua decisione, la prova testimoniale diretta a contestare, al di fuori del procedimento di querela di falso, un fatto il cui accertamento sia assistito da fede pubblica privilegiata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012
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Prova civile - falso civile - querela di falso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012Relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario - Attestazione di consegna di copia dell'atto - Estensione dell'effetto alla conformità della copia all'originale completo - Sussistenza - Contestazione - Querela di falso - Necessità.
A norma del combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 cod. proc. civ., l'attestazione dell'avvenuta consegna di "copia" dell'atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale dell'atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all'originale completo, la cui contestazione richiede l'impugnazione tramite querela di falso. Pertanto, ove la sentenza di appello sia stata notificata in copia asseritamente incompleta - in quanto mancante di alcune pagine - se tale incompletezza non viene contestata con la querela di falso, la notifica è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012
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Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - assunzione di informazioni da terzi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14652 del 27/08/2012Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, potendo tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice; il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, il verbale redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14652 del 27/08/2012
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prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario - attestazione di consegna di copia dell'atto - estensione dell'effetto alla conformità della copia all'originale completo - sussistenza - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - notifica della sentenza di primo grado in copia asseritamente incompleta - querela di falso - mancata proposizione - idoneità della notifica a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012
A norma del combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 cod. proc. civ., l'attestazione dell'avvenuta consegna di "copia" dell'atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale dell'atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all'originale completo, la cui contestazione richiede l'impugnazione tramite querela di falso. Pertanto, ove la sentenza di appello sia stata notificata in copia asseritamente incompleta - in quanto mancante di alcune pagine - se tale incompletezza non viene contestata con la querela di falso, la notifica è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012
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prova civile - certificazioni amministrative – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25568 del 30/11/2011Attestazioni contenute in una cartella clinica - Valore probatorio - Distinzione tra attività espletate e valutazioni espresse - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25568 del 30/11/2011
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. cod. civ., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25568 del 30/11/2011
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Prova civile - certificazioni amministrative – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17524 del 23/08/2011Attestazione amministrativa (o certificazione in senso improprio) - Efficacia probatoria in favore dell'Amministrazione di provenienza - Piena prova - Esclusione.
L'attestazione amministrativa (o certificazione in senso improprio), vale a dire la dichiarazione di scienza relativa a circostanze che il soggetto dichiarante abbia tratto da un accertamento o un'ispezione su documenti nella sua disponibilità per ragioni d'ufficio, non può costituire piena prova a favore dell'Amministrazione da cui provenga, che di essa intenda avvalersi in causa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17524 del 23/08/2011
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Documentale (prova) - atto pubblico - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11309 del 23/05/2011Verbali redatti da agenti accertatori in relazione ad un sinistro stradale - Efficacia probatoria - Portata - Potere del giudice di pervenire a differente attribuzione della responsabilità del sinistro - Configurabilità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
La contestaone della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori (nel caso, carabinieri) non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a predente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11309 del 23/05/2011
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prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11309 del 23/05/2011Verbali redatti da agenti accertatori in relazione ad un sinistro stradale - Efficacia probatoria - Portata - Potere del giudice di pervenire a differente attribuzione della responsabilità del sinistro - Configurabilità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11309 del 23/05/2011
La contestaone della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori (nel caso, carabinieri) non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a predente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11309 del 23/05/2011
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8874 del 18/04/2011Verbale d'udienza - Dichiarazioni della parte - Omessa sottoscrizione - Conseguenze - Mera irregolarità dell'atto - Fondamento.
La mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell'art. 126 cod. proc. civ., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8874 del 18/04/2011
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Prova civile - falso civile - querela di falso Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011Consulenza tecnica d'ufficio - Querela di falso - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di querela di falso, l'idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di prova privilegiata costituisce il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 e seguenti cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile la proposizione della querela avverso la consulenza tecnica d'ufficio, la quale, riguardo alle affermazioni, constatazione o giudizi in essa contenuti, non è munita di pubblica fede, potendo essere contrastata con tutti i mezzi di prova e non essendo vincolante per il giudice, che può liberamente disattenderla.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9796 del 04/05/2011
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011Doppia attestazione sull'originale di una sentenza - Diversità tra data di deposito e data di pubblicazione - Termine lungo per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla prima data - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011
Quando sull'originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere, il quale dà atto che essa è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all'art. 133 cod. proc. civ., mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi alle parti dell'avvenuto deposito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011
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Provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011Doppia attestazione sull'originale di una sentenza - Diversità tra data di deposito e data di pubblicazione - Termine lungo per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla prima data - Configurabilità - Fondamento.
Quando sull'originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere, il quale dà atto che essa è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all'art. 133 cod. proc. civ., mentre la successiva pubblicazione si collega ad attività che il cancelliere è obbligato a compiere per la tenuta dei registri di cancelleria o per gli avvisi alle parti dell'avvenuto deposito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7240 del 30/03/2011
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15108 del 22/06/2010Verbale di accertamento di violazione al codice della strada - Fattispecie in tema di accertamento di violazione prevista dall'art. 141 cod. strada.
La pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 cod. strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura; pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso. (Nella specie, la Corte, alla stregua del principio enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto che il verbale di accertamento relativo all'omessa regolazione della velocità in prossimità di un'intersezione non poteva godere della suddetta fede privilegiata).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15108 del 22/06/2010
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prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5440 del 05/03/2010Atto pubblico costitutivo di diritti - Successiva attestazione notarile relativa alla specificazione di parte del contenuto del precedente atto pubblico - Efficacia equiparabile a quella dell'atto pubblico - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5440 del 05/03/2010
L'attestazione notarile contenente una specificazione del contenuto di un precedente atto pubblico redatto dallo stesso notaio rogante a guisa di "interpretazione autentica" non integra gli estremi di un nuovo atto pubblico, poichè tale forma di interpretazione può provenire solo dalle medesime parti che abbiano posto in essere la manifestazione volitiva produttiva degli effetti giuridici previsti dall'ordinamento, e non da parte di diversi soggetti, quand'anche si tratti del pubblico ufficiale che abbia rogato l'atto, il cui compito di interpretare e tradurre in termini giuridico-formali detta volontà non può essere svolto "a posteriori", ma deve realizzarsi, nell'immediatezza della relativa manifestazione alla propria presenza, nella fedele rappresentazione del contenuto della stessa, rendendone edotti i dichiaranti prima della inerente sottoscrizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha, perciò, qualificato come anomala - e, quindi, improduttiva di qualsiasi legittimo effetto - la prova riconducibile alla produzione in giudizio di un'attestazione notarile specificativa del contenuto di un precedente atto pubblico proveniente dallo stesso notaio che lo aveva rogato, così cassando con rinvio l'impugnata sentenza che aveva attribuito rilevanza probatoria a siffatta attestazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5440 del 05/03/2010
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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - istruttoria - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17355 del 24/07/2009Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17355 del 24/07/2009
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17290 del 23/07/2009Decorrenza - Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Rilevanza - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17290 del 23/07/2009
Ai fini della decorrenza del termine annuale per l'impugnazione, occorre avere riguardo al momento in cui, ai sensi dell'art. 133, comma 2, cod. proc. civ., la sentenza è resa pubblica mediante il deposito risultante dall'annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza, la quale costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. (Nell'enunciare il suddetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza della diversa attestazione del cancelliere "sentenza pubblicata" con timbro avente data successiva a quella in cui la sentenza risultava depositata in cancelleria).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17290 del 23/07/2009
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provvedimenti del giudice civile - sentenza - pubblicazione (deposito della) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Eventuale erroneità - Irrilevanza in mancanza di querela di falso - Conseguenze ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009
L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., dà atto del deposito della sentenza, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 cod. civ., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9622 del 22/04/2009
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27937 del 24/11/2008Verbale di accertamento di violazione al codice della strada - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti - Esclusioni - Contestabilità con ogni mezzo di prova - Fattispecie in tema di accertamento del numero di targa di un'auto.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie la rilevazione del numero di targa di un'auto - non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27937 del 24/11/2008
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.
I verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati - fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008Verbale della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992 - Efficacia probatoria - Limiti.
I verbali della Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 - istituita ai fini dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati - fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008
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Procedimento civile - notificazione - copia (discordanza dall'originale) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14686 del 25/06/2007Discordanza fra la copia e l'originale - Prevalenza della copia - Impugnazione di falso della relata posta sull'originale - Necessità - Esclusione.
Nell'ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l'interessato può far valere eventuali nullità dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale, e ciò perché, da un lato, grava sull'attore l'onere di verificare l'effettiva conformità dell'atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia, e dall'altro perché si deve garantire l'affidamento del destinatario sull'atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14686 del 25/06/2007
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notificazione - copia (discordanza dall'originale) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14686 del 25/06/2007Discordanza fra la copia e l'originale - Prevalenza della copia - Impugnazione di falso della relata posta sull'originale - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14686 del 25/06/2007
Nell'ipotesi di discordanza tra il tenore testuale del documento e la sua copia notificata, vale la regola della prevalenza della copia, in modo che l'interessato può far valere eventuali nullità dell'atto a lui destinato semplicemente producendolo, senza necessità di impugnare per falso la relata di conformità dell'ufficiale giudiziario apposta sull'originale, e ciò perché, da un lato, grava sull'attore l'onere di verificare l'effettiva conformità dell'atto originale di citazione a quello che, per suo conto, viene notificato in copia, e dall'altro perché si deve garantire l'affidamento del destinatario sull'atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14686 del 25/06/2007
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notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6462 del 19/03/2007Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti di applicabilità - Sufficienza della mera ignoranza del luogo di trasferimento - Esclusione - Indagini - Necessità - Fondamento - Attestazioni relative alle attività notificatorie - Efficacia probatoria - Fino a querela di falso - Limiti - Attestazioni positive e negative - Differenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6462 del 19/03/2007
Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza A tal fine, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività' svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6462 del 19/03/2007
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notificazione - relazione di notifica Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006Efficacia probatoria privilegiata - Sussistenza - Fattispecie - Sede legale della società destinataria della notifica - Inesistenza all'indirizzo indicato.
L'accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario riguardo all'attuale inesistenza, all'indirizzo indicato, della sede legale della società destinataria della notificazione è assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., e può pertanto essere contestato solo mediante querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006
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notificazione - relazione di notifica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006Efficacia probatoria privilegiata - Sussistenza - Fattispecie - Sede legale della società destinataria della notifica - Inesistenza all'indirizzo indicato. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006
L'accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario riguardo all'attuale inesistenza, all'indirizzo indicato, della sede legale della società destinataria della notificazione è assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., e può pertanto essere contestato solo mediante querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17064 del 26/07/2006
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Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006Verbale di accertamento di violazione stradale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti - Esclusione - Contestabilità con ogni mezzo di prova - Fattispecie in tema di accertamento numero di targa di un'auto.
Per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto -, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006
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prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006Verbale di accertamento di violazione stradale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti - Esclusione - Contestabilità con ogni mezzo di prova - Fattispecie in tema di accertamento numero di targa di un'auto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006
Per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto -, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28230 del 20/12/2005Notifica di sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario della notifica - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - Deduzione della falsità dei dati risultanti dalla relata di notificazione del documento recapitato al destinatario - Rimedio esperibile - Querela di falso - Sussistenza - Onere della prova - Individuazione della ripartizione.
Procedimento civile - notificazione - relazione di notifica - Notifica di sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario della notifica - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - Deduzione della falsità dei dati risultanti dalla relata di notificazione del documento recapitato al destinatario - Rimedio esperibile - Querela di falso - Sussistenza - Onere della prova - Individuazione della ripartizione.
Allorché, in sede di individuazione del "dies a quo" relativo alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emerga una difformità di date fra la relata di notifica di una sentenza in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario dell'atto notificato, la tempestività dell'impugnazione deve essere valutata con riferimento alla data risultante dalla relata di notifica consegnata a quest'ultimo (che deve considerarsi "relata originaria", certificante la contestuale consegna dell'atto), il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto (sul quale soltanto poteva fare affidamento nel computare il termine utile per la proposizione dell'impugnazione), spettando invece al soggetto che eccepisca la decadenza (e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione), secondo gli ordinari principi di distribuzione dell'onere probatorio, di provare, mediante querela di falso trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento ("quoad tempus") delle formalità di notifica.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28230 del 20/12/2005
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 22/04/2005Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Configurabilità Conseguenze - Attestazioni del pubblico ufficiale - Contrasto tra la data apposta sull'avviso di ricevimento e quella risultante dal timbro postale - Rimedi - Valutazione di compatibilità - Errore materiale e querela di falso - Fattispecie.
In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma legge 890/1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data ,sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo quarto comma , la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come 30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata. Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso. (La S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace, che, in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nel contrasto tra le date di notifica, risultanti dall' …...
notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 22/04/2005Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Configurabilità Conseguenze - Attestazioni del pubblico ufficiale - Contrasto tra la data apposta sull'avviso di ricevimento e quella risultante dal timbro postale - Rimedi - Valutazione di compatibilità - Errore materiale e querela di falso - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 22/04/2005
In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma legge 890/1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data ,sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo quarto comma , la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come 30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata. Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso. (La S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace, che, in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, …...
prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti già provati - sufficienza - ulteriori mezzi di prove: diniego – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 04/03/2005Prova presuntiva - Natura di prova "completa" - Conseguenze - Decisione di merito fondata sulla (sola) prova presuntiva - Legittimità - Obbligo di ammissione di ulteriori e diversi mezzi di prova - Insussistenza - Onere del giudice di motivazione del proprio convincimento - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 04/03/2005
La prova per presunzioni costituisce prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l'esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti - e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente -.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 04/03/2005
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti già provati - sufficienza - ulteriori mezzi di prove: diniego – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 04/03/2005Prova presuntiva - Natura di prova "completa" - Conseguenze - Decisione di merito fondata sulla (sola) prova presuntiva - Legittimità - Obbligo di ammissione di ulteriori e diversi mezzi di prova - Insussistenza - Onere del giudice di motivazione del proprio convincimento - Configurabilità.
La prova per presunzioni costituisce prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l'esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti - e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente .
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 04/03/2005
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