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Notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013

Relazioni di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Conseguenze - Attestazione di rifiuto a ricevere l'atto - Per mero errore materiale facilmente riconoscibile - Validità della notificazione - Sussistenza - Dichiarazione contumacia - Legittimità.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ne consegue che l'attestazione di tentata notifica dell'atto e di rifiuto dello stesso da parte del difensore domiciliatario, a causa di un errore materiale nell'indicazione del destinatario facilmente riconoscibile sulla base della lettura dell'atto che lo contiene, comporta la validità della notificazione e la legittimità della dichiarazione di contumacia.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013

 

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