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2581. Trasferimento dei diritti di utilizzazione.

Art.2581. Trasferimento dei diritti di utilizzazione.

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Documenti collegati:

Titolarità esclusiva del committente dei diritti di sfruttamento economico – Cass. n. 19335/2022
Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - cessione o trasferimento - Diritto d'autore - Opere dell'ingegno realizzate su commissione - Titolarità esclusiva del committente dei diritti di sfruttamento economico - Presupposti - Fattispecie.   In tema di diritto d'autore, la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento economico, per le opere dell'ingegno realizzate su commissione, spetta al committente solo laddove l'attività inventiva e la creazione dell'opera costituiscano l'oggetto del contratto di lavoro autonomo o di appalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la realizzazione dei "files sorgente" - ossia i files aperti e modificabili - non rientrava nell'oggetto del contratto concluso con una casa farmaceutica, avendo rappresentato un mero passaggio seguito dall'appaltatore per adempiere al contratto e fornire al committente il "corpus mechanicum", ossia i files esecutivi relativi a immagini di confezioni, foglietti illustrativi e materiale pubblicitario inerente ai farmaci commercializzati). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19335 del 15/06/2022 (Rv. 664970 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2581   Corte Cassazione 19335 2022 …...
Contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di opera cinematografica – Cass. n. 19165/2021
  Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - ricavi - Contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di opera cinematografica - Natura - Corrispettivo ricevuto in unica soluzione - Criterio di imputazione frazionato - Legittimità - Fondamento.     Il contratto di cessione dei diritti relativi allo sfruttamento economico di un'opera cinematografica è un contratto atipico ad esecuzione continuata parificabile al contratto di locazione, atteso che l'obbligazione principale del concedente (licenziante) consiste nel consentire il godimento temporaneo dell'opera al licenziatario, con l'ulteriore obbligo di esercitare le azioni necessarie a tenerlo indenne da turbative di terzi, mentre l'esercente ha l'obbligo di utilizzare il "corpus mechanicum" dell'opera in base agli accordi negoziali con la massima diligenza, assumendo la responsabilità del buon padre di famiglia ed essendo tenuto avvertire tempestivamente la controparte delle pretese, molestie ed azioni altrui; pertanto, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i ricavi devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell'art.109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla data di "maturazione" dei corrispettivi e vanno distintamente imputati, in modo frazionato nella pluralità di anni, in relazione ai singoli esercizi ai quali si riferiscono, non assumendo rilievo la circostanza che essi siano stati di fatto corrisposti in anticipo in unica soluzione e siano stati quindi percepiti per intero già al momento della stipula del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19165 del 06/07/2021 (Rv. 661809 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_2581   Corte Cassazione 19165 2021 …...
Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - cessione o trasferimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18633 del 27/07/2017
Appalto per la realizzazione dell’opera di ingegno - Art. 110 della l. n. 633 del 1941 - Prova - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento. L'art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto d’appalto concluso con l'autore, poiché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18633 del 27/07/2017   …...
Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - opere protette (oggetto del diritto) - televisive "Format" – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18633 del 27/07/2017
Riconoscimento del diritto di autore - Condizioni - Novità ed originalità - Necessità - Elementi qualificanti - Struttura esplicativa articolata in fasi sequenziali e tematiche. In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità ed originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format" cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare come elementi qualificanti articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18633 del 27/07/2017   …...
beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) - opere protette (oggetto del diritto) - televisive – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011
Creatività ex art. 1 legge n. 633 del 1941 - Nozione - Conseguenze - Fattispecie in tema di tutelabilità dei "format". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011 In tema di diritto d'autore relativo ai programmi televisivi, il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento l'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, atteso che ciò che conta, ai fini della violazione dell'esclusiva, è che i tratti essenziali caratterizzanti l'opera anteriore siano riconoscibili nell'opera successiva, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio della motivazione. Ne consegue che non sussiste alcuna contraffazione quando la ripresa del "format" (da intendersi come il canovaccio di uno spettacolo, in cui si inseriscono improvvisazioni costituite dalle prestazioni dei partecipanti ad esso, costituito da un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi) si esplichi mediante la sola riproduzione di particolari non significativi o già noti o che costituiscano semplici idee diversamente rappresentante, cioè di elementi secondari o di dettaglio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13249 del 16/06/2011   …...

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