Concordato preventivo - approvazione - mancata approvazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 74 del 02/01/2024 (Rv. 670212-01)Supersocietà di fatto - Abuso di società da parte di persone fisiche o giuridiche controllanti - Sussistenza del rapporto societario non formalizzato - Possibilità - Condizioni - Accordo sull'assunzione di debiti in misura superiore agli utili - Compatibilità - Fattispecie.
In tema di supersocietà di fatto, l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è compatibile con l'accordo, iniziale
o successivo, che la società si faccia carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili, mentre le persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire, ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di una supersocietà di fatto per la mancanza dell'elemento della affectio societatis, senza indagare se esso fosse carente sin dall'origine ovvero fosse successivamente venuto meno, in forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 74 del 02/01/2024 (Rv. 670212-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2247, Cod_Civ_art_2267, Cod_Civ_art_2497 …...
Decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone – Cass. n. 36942/2022Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone - Opposizione proposta da uno solo di essi - Giudicato sostanziale nei confronti degli altri - Sussistenza - Estensione ex art. 1306, comma 2, c.c., degli effetti della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Ragioni.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei soci di una società di persone acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti di quello, tra loro, che non abbia proposto tempestiva opposizione, il quale non può giovarsi dell'estensione degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione proposta da altro coobbligato, dal momento che la facoltà prevista dall'art. 1306, comma 2, c.c., presuppone, oltre a un'espressa dichiarazione in tal senso, che il condebitore sia rimasto estraneo al giudizio, non potendogli, pertanto, giovare ove questi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi confronti, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36942 del 16/12/2022 (Rv. 666202 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1294, Cod_Civ_art_2267, Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_647
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Cassazione
36942
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Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone – Cass. n. 41670/2021Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - in genere - Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone - Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - Sussistenza - Fattispecie.
La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in accomandita semplice è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 c.c., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo. (Fattispecie relativa a procedimento d'ingiunzione promosso nei confronti di socio accomandatario di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41670 del 27/12/2021 (Rv. 663519 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2267, Cod_Civ_art_2313, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029
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Cassazione
41670
2021 …...
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili -scioglimento - liquidazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8222 del 27/04/2020 (Rv. 657609Società di persone - Recesso del socio -Liquidazione della quota - Legittimazione passiva - Socio superstite - Sussistenza
Nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo, quest'ultima è legittimata passiva, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8222 del 27/04/2020 (Rv. 657609 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2267, Cod_Civ_art_2289, Cod_Civ_art_2291 …...
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6997 del 11/03/2020 (Rv. 657561 - 01)Obbligazioni tributarie della società in nome collettivo - Responsabilità solidale dei soci - Sussistenza - Conseguenze in tema di atti interruttivi della prescrizione.
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme applicabili - rapporti con i terzi - mancata registrazione - responsabilita' dei soci - In genere.
Delle obbligazioni tributarie della società in nome collettivo rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2291 c.c., tutti i soci, in quanto il debito della società è un debito degli stessi, con la conseguenza che l'interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 c.c., ha efficacia anche rispetto ai soci.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6997 del 11/03/2020 (Rv. 657561 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1310, Cod_Civ_art_2291, Cod_Civ_art_2267 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14321 del 24/05/2019 (Rv. 654265 - 01)Credito di un'associazione professionale escluso dallo stato passivo - Legittimazione del professionista associato a proporre opposizione in proprio - Esclusione - Fondamento.
L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato a proporre in proprio l'opposizione allo stato passivo contro l'esclusione di un credito di cui è titolare l'associazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14321 del 24/05/2019 (Rv. 654265 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_0038, Cod_Civ_art_2267, Cod_Civ_art_2268, Cod_Proc_Civ_art_081 …...
Fallimento - opposizione allo stato passivo – Cass. 14321/2019Credito di un'associazione professionale escluso dallo stato passivo - Legittimazione del professionista associato a proporre opposizione in proprio - Esclusione - Fondamento.
L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, con la conseguenza che quest'ultimo non è legittimato a proporre in proprio l'opposizione allo stato passivo contro l'esclusione di un credito di cui è titolare l'associazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 14321 del 24/05/2019 (Rv. 654265 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0038 – Obbligazioni
Cod. Civ. art. 2267 – Responsabilità per le obbligazioni sociali
Cod. Civ. art. 2268 – Escussione preventiva del patrimonio sociale
Cod. Proc. Civ. art. 081 – Sostituzione processuale …...
società - di persone fisiche - società irregolare e di fatto - responsabilità dei soci - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007Fatto illecito colposo di uno dei soci - Illecito della stessa società - Configurabilità - Responsabilità solidale dei soci - Sussistenza - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007
Il fatto illecito colposo di uno dei soci di una società di fatto, commesso nell'ambito dell'attività della stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della società, ed impegna tutti i soci solidalmente ed illimitatamente, salvo che la responsabilità del socio operatore sia personale, in quanto correlata ad un atto diretto alla lesione dell'altrui diritto, e non coinvolga, quindi, gli altri soci.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007
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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - in genere – Cass. n. 11950/2015Foro convenzionale esclusivo stabilito in contratto concluso da società di persone - Operatività della deroga della competenza territoriale nei confronti dei singoli soci - Sussistenza - Modificabilità ex art. 33 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11950 del 09/06/2015
La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in nome collettivo è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 cod. civ., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 cod. proc. civ, che presuppone siano convenuti davanti al medesimo giudice più soggetti per i quali operino differenti fori generali, anche convenzionali, sempreché il giudice adito sia competente per territorio per almeno una delle parti convenute.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11950 del 09/06/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
11950
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013Società di persone - Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali - Litisconsorzio necessario tra soci e società - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l'abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l'inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l'art. 332 e non l'art. 331 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 30/08/2013
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20891 del 31/07/2008Società di persone - Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali - Sussidiarietà e solidarietà - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Regime applicabile in materia di impugnazioni.
Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l'abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l'inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l'art. 332 e non l'art. 331 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20891 del 31/07/2008
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società - di persone fisiche - società in nome collettivo - rapporti tra soci - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7886 del 05/04/2006Azione giudiziaria nei confronti della società - Instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Sufficienza - Fondamento - Distinzione della volontà e dell'interesse della società da quello dei soci - Esclusione - Fattispecie in tema di annullamento della cessione di quote tra i soci. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7886 del 05/04/2006
Nelle società di persone, l'unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l'attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un'amministrazione e di una rappresentanza) e l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell'insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità (dei soci) una unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell'unicità esclusiva di un "ens tertium". Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la proposizione della domanda di annullamento di un atto di cessione delle quote sociali intervenuto tra i soci di una società in nome collettivo richiedesse l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della società).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7886 del 05/04/2006
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