Art.2232. Esecuzione dell'opera.
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Domanda di insinuazione al passivo fallimentare – Cass. n. 10977/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Società professionali - Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni.
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10977 del 26/04/2021 (Rv. 661182 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2232, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_2751_2, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Qualificazione del reddito come di impresa o di lavoro autonomo – Cass. n. 7407/2021Professionisti - Società di professionisti - Qualificazione del reddito come di impresa o di lavoro autonomo - Criteri - Fattispecie. Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione
In tema di società di professionisti, ai fini della qualificazione del reddito come reddito di impresa o di lavoro autonomo, in mancanza di una disciplina speciale di natura fiscale, deve farsi riferimento alle regole generali civilistiche; pertanto, ai sensi dell'art. 2238 c.c., il reddito deve essere qualificato come di impresa quando l'esercizio della professione costituisca elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, con prevalenza del carattere dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale sulla prestazione di lavoro intellettuale, sicché il reddito prodotto non possa essere riferito al solo lavoro del professionista ma debba ritenersi derivante dall'intera struttura imprenditoriale, mentre dovrà essere qualificato come di lavoro autonomo in difetto di dimostrazione di un'attività diversa e ulteriore rispetto all'apporto intellettuale, il quale non si configura come una delle componenti di una più complessa attività organizzata ma resta connotato dal requisito della personalità di cui all'art. 2232 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo concesso ad una società di professionisti legali per il pagamento della somma trattenuta da un cliente a titolo di ritenuta d'acconto sull'onorario versato, applicata sul presupposto che si trattasse di reddito di lavoro autonomo, avuto riguardo alla mancata dimostrazione, da parte della creditrice ingiungente, del capitale investito e dell'attività ulteriore esercitata in forma societaria, rispetto a quella propria di una normale associazione di professionisti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7407 del 17/03/2021 (Rv. 661003 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2082, Cod_Civ_art_2232, Cod_Civ_art_2238, Cod_Civ_art_2555 …...
Professioni intellettuali - iscrizione in albi o elenchiLavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - in genere - prestazione che non richiede iscrizione in appositi albi o elenchi - soggetto tenuto al compimento dell'attività professionale - società di capitali - qualificazione del contratto come appalto di servizi o lavoro autonomo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26264 del 18/10/2018
>>> Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi. (La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26264 del 18/10/2018 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018 (Rv. 648551 - 01)Società professionali - Avvocato - Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. (Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato il decreto che aveva ammesso il credito al chirografo, atteso che l'avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti deducendo, ma non provando, di aver svolto la prestazione professionale "materialmente e personalmente" in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018 (Rv. 648551 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2232, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_2751_2, Cod_Civ_art_2777, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - creditori privilegiati – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018
Società professionali - Avvocato - Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. (Nella specie, in applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato il decreto che aveva ammesso il credito al chirografo, atteso che l'avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti deducendo, ma non provando, di aver svolto la prestazione professionale "materialmente e personalmente" in forza di mandato congiunto con altro legale non facente parte della predetta società).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018
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Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - triennali – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13144 del 25/06/2015Prescrizione dei crediti professionali - "Ratio" - Conseguenze - Applicazione a società che ha eseguito prestazione professionale nel regime previsto dal legislatore del 1942 - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13144 del 25/06/2015
La prescrizione presuntiva dei crediti dei professionisti, sancita dall'art. 2956, n. 2, cod. civ., si fonda sulla natura del contratto d'opera intellettuale, nel quale l'adempimento del cliente suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta. Pertanto, essa non è opponibile alla società che abbia eseguito una prestazione professionale nel regime previsto dal legislatore del 1942 (ed anteriormente al mutamento del quadro normativo, avviato con la legge 7 agosto 1997, n. 266) quando le società potevano ricevere incarichi professionali (estranei alle attività "protette") solo con strumenti diversi dal contratto d'opera intellettuale, caratterizzato da personalità della prestazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13144 del 25/06/2015
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