Compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare – Cass. n. 16914/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare - Presupposti dell'azione - Accertamento - Riferimento alla data del contratto definitivo - Necessità - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare della compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo al tempo del preliminare (salvo che ne sia provato il carattere fraudolento), tenuto anche conto che, qualora al momento della stipula del contratto definitivo si presenti il pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha comunque la facoltà di non concludere il contratto di compravendita, invocando il disposto dell'art. 1461 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16914 del 25/05/2022 (Rv. 664946 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1461, Cod_Civ_art_2932
Corte
Cassazione
16914
2022 …...
Recesso senza giusta causa da parte del professionista – Cass. n. 36531/2021Avvocato e procuratore - responsabilità civile - in genere - Contratto di patrocinio - Recesso senza giusta causa da parte del professionista - Conseguenze - Domanda di pagamento del compenso maturato fino a tale momento - Difesa del cliente - Rifiuto di pagamento del compenso - Natura - Eccezione in senso stretto - Fondamento - Conseguenze.
Nel contratto di patrocinio legale, l'esercizio, in assenza di giusta causa, del diritto di recesso da parte del professionista non incide sull'effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, ma si ripercuote sulla possibilità, per il cliente, di richiedere il risarcimento del danno e sul diritto di rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l'illegittima cessazione del rapporto contrattuale; in particolare, la deduzione del recesso privo di giusta causa e la conseguente pretesa di esonero dal pagamento del compenso, equivalendo alla proposizione di un'eccezione di inadempimento, costituisce un'eccezione in senso stretto, la cui proposizione, anche a seguito della novella di cui alla l. n. 353 del 1990, è preclusa in grado di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36531 del 24/11/2021 (Rv. 663082 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1461
Corte
Cassazione
36531
2021 …...
Ipoteca in favore di terzo - Applicabilità dell'art. 1461 c.c. -Cass. n. 24698/2020Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - Ipoteca in favore di terzo - Applicabilità dell'art. 1461 c.c. - Esclusione - Fondamento.
La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale, non un contratto sinallagmatico, e ad essa non si applica la disciplina prevista dall'art. 1461 c.c., il presupposto della quale è la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l'altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa e effetto dell'altra.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24698 del 05/11/2020 (Rv. 659850 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_1461
dazione di ipoteca
terzo
corte
cassazione
24698
2020
  …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32694 del 12/12/2019 (Rv. 656316 - 01)Imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Preliminare di vendita - Pericolo di rivendica a carico dell'avente causa del donatario - Disciplina di cui all'art. 1481 c.c. - Applicabilità - Attualità e concretezza del pericolo - Condizioni.
Vendita - patto di riscatto - esercizio del riscatto - obblighi del riscattante - dichiarazione di riscatto - In genere.
In tema di preliminare di vendita il promissario acquirente, al quale sia stata taciuta la provenienza del bene da donazione, è abilitato a rifiutare la stipula del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 1481 c.c., solo dopo la morte del donante, quando diviene attuale il diritto del legittimario; la valutazione della concretezza di tale rischio non può, inoltre, prescindere da una indagine sulla consistenza del patrimonio ereditario in relazione al numero e qualità dei legittimari, al numero e all'ordine cronologico delle donazioni, alla consistenza del patrimonio del donatario e alle garanzie da questo prestate e alla circostanza che il legittimario abbia in qualche modo fatto capire che intende agire in riduzione contro la specifica donazione costituente il titolo di provenienza e sia nelle condizioni giuridiche per farlo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32694 del 12/12/2019 (Rv. 656316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1461, Cod_Civ_art_1481
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Cass. n. 31314/2019Preliminare di vendita - Pericolo di evizione del bene promesso - Rifiuto del promissario acquirente di addivenire alla stipula del definitivo - Legittimità - Fondamento.
In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può, in applicazione analogica dell'art. 1481 c.c., rifiutarsi di addivenire alla stipula del definitivo, qualora sussista un pericolo concreto ed attuale di evizione del bene promesso, anche se tale pericolo non sia stato determinato da colpa del promittente venditore, essendo l'estremo della colpevolezza necessario unicamente per la responsabilità da inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31314 del 29/11/2019 (Rv. 655846 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1461, Cod_Civ_art_1481, Cod_Civ_art_2932
_____________________________________
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
31314
2019 …...
Sconto di assegno bancarioFidejussione - estinzione - in genere - sconto di assegno bancario - applicabilità dell’art. 1956 c.c. - sussistenza - ragioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27932 del 31/10/2018
>>> E' applicabile la causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1956 c.c. nel caso in cui la banca anticipi al correntista l'importo di un assegno bancario presentato all'incasso in difetto di una sufficiente provvista del conto, in quanto tale operazione consiste nel "far credito" e nell'aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore obbligato alla restituzione dell'anticipazione ove l'incasso del titolo non vada a buon fine.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27932 del 31/10/2018 …...
contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - eccezione d'inadempimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007Contratto di somministrazione di beni o servizi in regime di monopolio legale della parte adempiente - Eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. - Ammissibilità - Sospensione dell'adempimento ex art. 1461 cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità delle altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trova applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità di trattamento; da ciò deriva che, a maggior ragione, sono applicabili anche le altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale, tra cui l'art. 1453 cod. civ. relativo alla disciplina della risoluzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - eccezione d'inadempimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007Contratto di somministrazione di beni o servizi in regime di monopolio legale della parte adempiente - Eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. - Ammissibilità - Sospensione dell'adempimento ex art. 1461 cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità delle altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale - Sussistenza.
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trova applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità di trattamento; da ciò deriva che, a maggior ragione, sono applicabili anche le altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale, tra cui l'art. 1453 cod. civ. relativo alla disciplina della risoluzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007
  …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 1232/2004 Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione alla revocatoria fallimentare - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità di detto art. 1461 cod. civ., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 cod. civ. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa. (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore dell'ENEL, prima del fallimento, per consumi di energia elettrica).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1232 del 23/01/2004 (Rv. 569633 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1461, Cod_Civ_art_2597, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
1232
2004 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 11350/1998 (Rv.Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione all'azione revocatoria - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Esclusione.
L'art. 67 legge fall., nel prevedere l'esperibilità dell'azione revocatoria per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l'insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare la propria prestazione; ne consegue che, nella ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, poiché ai sensi dell'art 2597 cod. civ., l'obbligo del monopolista di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa riguarda non solo la fase genetica ma anche quella funzionale del rapporto, (dovendosi ritenere che il legalmonopolista non può rifiutarsi non solo di concludere il contratto, ma anche di eseguire la prestazione, senza che abbiano alcun rilievo le condizioni personali o patrimoniali dell'utente al momento della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione) i pagamenti effettuati dal somministrato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria di cui all'art. 67 legge fall., attesa l'impossibilità, per il creditore soddisfatto, di avvalersi della previsione di cui all'art. 1461 cod. civ..
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11350 del 11/11/1998 (Rv. 520586 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2597, Cod_Civ_art_1461
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
11350
1998 …...