Litisconsorzio - necessario - divisione - divisione ereditaria - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)Operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Crediti del de cuius - Frazionamento pro quota fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione.
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0757, Cod_Civ_art_0760, Cod_Civ_art_1295, Cod_Civ_art_1314, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Crediti del "de cuius" – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 01/12/2015Titoli di credito emessi in suo favore - Frazionamento "pro quota" tra i coeredi - Esclusione - Comunione erria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione di ciascun coerede a insinuare al passivo fallimentare l'intero credito o la parte corrispondente alla quota erria - Credito portato da titoli obbligazionari - Irrilevanza.
I crediti del "de cuius", al pari dei titoli di credito emessi in suo favore, non si ripartiscono tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, come stabilito anche dall'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione. Ne deriva che ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per insinuare al passivo fallimentare l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota erria, anche se il credito caduto in comunione è portato da titoli obbligazionari, non essendo precluso il loro rimborso parziale, né valendo per essi il principio di indivisibilità stabilito per le sole azioni dall'art. 2347 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 01/12/2015
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Crediti del "de cuius" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione erria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito errio - Litisconsorzio necessario tra gli eredi – Esclusione - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere.
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria in conformità all'art. 727 cod. civ., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 cod. civ., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell'art. 760, cod. civ., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione erria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota erria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014 …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi - Equa riparazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Credito del "de cuius" fatto valere nei giudizi di merito - Impugnazione da parte soltanto di alcuni eredi - Integrazione del contraddittorio con gli altri coeredi - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, l'avvenuta proposizione del ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto dei soggetti che, in qualità di eredi, avevano agito in sede di merito, non comporta la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, i quali nel giudizio di impugnazione non assumono la veste di litisconsorti necessari. Invero, i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione. Trova, pertanto, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti erri - ripartizione tra gli eredi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione erria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito errio - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Configurabilità - Esclusione.
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione erria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione erria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota erria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
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divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari - ripartizione tra gli eredi - Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilitlitisconsorzio - necessario - in genere - Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari - ripartizione tra gli eredi – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007Crediti del "de cuius" - Frazionamento "pro quota" fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Configurabilità - Esclusione.
I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007
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