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0719. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.

Art.719. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985
Pagamento di debiti ereditari - vendita dei beni per il pagamento dei debiti - presupposti - indivisibilità di un immobile - inidoneità - limiti.* Ai sensi dell'art. 719 cod. civ. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti erri) e nell'ipotesi di Mancanza o insufficienza di beni mobili, l'indivisibilità di un immobile non è di per sè sufficiente per giustificarne la vendita, qualora del compendio ereditario faccia parte un immobile di valore minore ma pur sempre atto ad estinguere le passività errie.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985
Pagamento dei debiti ereditari - vendita dei beni per il pagamento dei debiti - debito o peso ereditario - individuazione - passività anteriormente istituita da uno dei coeredi - interesse di questi ultimi alla vendita - insussistenza - pretesa dei medesimi di includere nelle passività da estinguere mediante la vendita il debito nei confronti del coerede attore in via di regresso - inammissibilità.* Ai sensi dell'art. 719 cod. civ., il debito o peso ereditario, alla cui estinzione mediante la vendita di un cespite dell'eredità il coerede condividente ha interesse, è soltanto quello ancora gravante nel momento in cui i coeredi stessi devono stabilire se e quale bene vendere. Qualora, invece, la passività sia stata anteriormente estinta ad opera di altro coerede, l'interesse del primo viene meno, sia che trattasi di passività divisibile pro quota anche nei rapporti esterni (in base al principio generale nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur codificato nel primo comma dell'art. 754 cod. civ.) sia, ed a maggior ragione, nel caso di peso ereditario per il quale non opera nei rapporti esterni il beneficium divisionis (ad es., imposta di successione, il cui Onere è posto dalla legge tributaria solidalmente a carico di tutti i coeredi), con la conseguenza che i condividenti, la cui quota di debito o peso ereditario sia stata pagata da altro coerede, non possono pretendere che sia incluso nelle passività da estinguere mediante la vendita predetta quanto da loro dovuto nei confronti del coerede che agisce per regresso nei limiti di cui al primo comma dell'art. 754 citato.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985 Cod_Civ_art_0719, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0754 …...
Successioni mortis causa - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985
Soddisfacimento delle ragioni del coniuge - facoltà di commutazione - in genere - disciplina ex art. 547 cod. Civ. - estensione all'ipotesi di usufrutto testamentario - inammissibilità - computabilità della somma occorrente per la commutazione come passività erria giustificante la vendita ex art. 719 cod. Civ. - esclusione.* La disciplina sulla commutabilità dell'usufrutto uxorio, prevista dall'art. 547 cod. civ. (il quale è applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, che lo ha abrogato), non è estensibile all'ipotesi di usufrutto testamentario (anziché ex lege), restando in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 719 cod. civ. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti erri), la possibilità di considerare la somma occorrente per la commutazione dell'usufrutto come passività ereditaria, sia pure futura ed eventuale, giustificante la vendita di un immobile di valore maggiore di altro, la cui vendita sarebbe sufficiente in Mancanza di tale passività. ( V 6667/82, mass n 424301; ( V 2305/81, mass n 413039).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985
Vendita dei beni per il pagamento dei debiti - presupposti - necessità - condizioni - poteri della maggioranza in ordine alla vendita - scelta dell'immobile da vendere - criteri.* La "necessità della vendita", sulla quale, secondo l'espressione del primo comma dell'art. 719 cod. civ. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti erri), debbono concordare i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse, ricorre allorché nel compendio ereditario manchi o sia insufficiente il denaro liquido, con la constatazione della obiettiva impossibilità di provvedere in tale modo. Il potere della maggioranza di vendere un immobile è, inoltre, condizionato dall'insufficienza dei beni mobili, mentre la scelta dell'immobile da vendere postula la comparazione tra i vari immobili, al fine di stabilire per quale di essi sussista il "minor pregiudizio".* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3732 del 21/06/1985   …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6035 del 10/11/1980
Pagamento dei debiti ereditari - vendita dei beni per il pagamento dei debiti - presupposto - consenso unanime dei condividenti - richiesta di attribuzione dei beni da parte di uno o più dei condividenti medesimi - conseguenze.* La vendita all'incanto di beni ereditari in stato di comunione riservata ai soli condividenti, come e previsto dall'art 719 cod civ per il pagamento dei debiti e pesi erri, presuppone, ai sensi di questa norma, il consenso unanime dei medesimi e, pertanto, non e consentita allorchè manchi detta unanimità, come quando uno o più dei condividenti chieda l'attribuzione preferenziale dei beni di cui trattasi.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6035 del 10/11/1980   …...

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