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0709. Conto della gestione.

Art.709. Conto della gestione.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 02)
Funzioni - conto della gestione - Obbligo - Scadenza. Ai sensi dell'art. 709 c.c., l'esecutore testamentario è tenuto a rendere il conto della propria gestione ogni volta che quest'ultima cessi, ed anche laddove ciò si verifichi prima del decorso di un anno dalla morte del testatore. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10594 del 16/04/2019 (Rv. 653499 - 02) Cod_Civ_art_0703, Cod_Civ_art_0709 …...
successioni "mortis causa" - successione testamentaria – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12241 del 14/06/2016
esecutori testamentari – funzioni - durata - Termine annuale ex art. 703 c.c. - Portata - Limiti. In tema di funzioni dell'esecutore testamentario, il termine annuale previsto dall'art. 703 c.c. riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l'amministrazione degli stessi, la cui gestione l'esecutore deve proseguire finché non siano esattamente attuate le disposizioni testamentarie, salvo contraria volontà del testatore o esonero giudiziale ex art. 710 c.c. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12241 del 14/06/2016   …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - gestione di affari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 09/04/2008
Requisiti - Spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui - Fattispecie. L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del "negotiorum gestor". (Nella fattispecie, La Corte ha ritenuto esistente la gestione d'affari, nell'amministrazione di un asse ereditario, da parte di un terzo, con l'assenso tacito degli eredi). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 09/04/2008   …...
Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - normativa applicabile - determinazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977
Normativa della competenza per valore - applicabilità - cause di rendimento del conto - cause di risarcimento del danno - criterio ex art 14 cod proc civ - applicabilità - conseguenze - domanda generica di rendiconto di una comunione ereditaria - generica domanda riconvenzionale di risarcimento del danno - valore delle relative controversie - limite massimo della competenza del giudice adito.* Poichè ai fini della liquidazione degli onorari difensivi il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, per cui le cause aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto e quelle di risarcimento del danno essendo sempre valutabili in denaro, rientrano tra quelle di cui all'art 14 cod proc civ, ne deriva che deve presumersi di valore equivalente al limite massimo di Competenza del giudice adito la causa in cui l'attore non precisi la somma pretesa dall'obbligato al rendiconto per la gestione di una comunione ereditaria e questi, dal suo canto, non precisi l'ammontare del risarcimento chiesto in riconvenzionale e dovuto per danni arrecati dall'attore alla comunione stessa. ( V 3969/75, mass n 378256).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977   …...
Competenza civile - competenza per valore - somme di denaro e beni mobili – Cass. n. 3969/1975
Criterio di determinazione del valore - obbligo di rendiconto - relative controversie - applicabilità del criterio.* L'obbligazione di rendiconto e un'obbligazione di fare, il cui valore può sempre valutarsi pecuniariamente, perche riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto debbono farsi rientrare tra quelle regolate dall'art 14 cod proc civ, il quale fa riferimento, ai fini della Competenza per valore, alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, salve le contestazioni che, al riguardo, il convenuto faccia nella sua prima difesa. ( V 3315/71, mass n 354804; 2397/65, mass n 314480).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3969 del 27/11/1975   _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale Corte Cassazione 3969 1975 …...

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