successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - obblighi Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 39 del 08/01/2015Curatore dell'eredità giacente - Cause che riguardano l'eredità - Legittimazione processuale - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 39 del 08/01/2015
Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 39 del 08/01/2015 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - obblighi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16428 del 15/07/2009Cessazione della giacenza - Cause relative all'adempimento degli obblighi insorti in tale periodo - Legittimazione processuale del curatore - Permanenza - Fondamento - Fattispecie in tema di notifica di ricorso per cassazione relativo a giudizio in materia tributaria.
Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità, anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, per l'adempimento degli obblighi che attengono al periodo di gestione dell'eredità. Non può quindi considerarsi inesistente la notifica al curatore del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia dell'Entrate in un giudizio avente ad oggetto l'adempimento di obblighi di natura fiscale sorti durante il periodo di giacenza, anche se, dopo la pronuncia della sentenza di appello, sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte dell'erede.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16428 del 15/07/2009
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5082 del 09/03/2006Istanza di liquidazione del compenso - Proposizione nei confronti di tutti gli aventi diritto all'eredità e degli altri soggetti comunque interessati - Necessità - Omissione - Violazione dell'integrità del contraddittorio - Conseguenza - Nullità del decreto di liquidazione giudiziale - Sussistenza - Fattispecie.
Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poiché, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'eredità anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'eredità giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'eredità e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'eredità giacente).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5082 del 09/03/2006
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - obblighi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5334 del 16/03/2004Curatore dell'eredità giacente - Legittimazione attiva e passiva nelle cause errie - Configurabilità - Conseguenze - Prescrizione - Citazione notificata al curatore - Atto interruttivo - Configurabilità.
Poiché, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente, seppure non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, costituisce valido atto interruttivo del decorso della prescrizione l'atto di citazione notificato - in una controversia relativa a diritti erri - al Curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5334 del 16/03/2004
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000Decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione - Mezzi - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Il decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore, con indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma, quanto alla disposta chiusura dell'eredità, reclamabile al Tribunale in applicazione coordinata degli artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ.; e, quanto alla effettuata liquidazione delle spettanze del curatore consente, per la eventualità di rigetto, anche parziale, della istanza di liquidazione, che il curatore, quale ausiliare del giudice, possa sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640, terzo comma, cod. proc. civ.; e che, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento proponga opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998Controversie giudiziarie - Costituzione della curatela - Successiva accettazione dell'eredità da parte del chiamato - Cessazione della curatela - Conseguenze - Interruzione del processo - Condizioni e limiti - Fattispecie.
La cessazione della curatela dell'eredità giacente - a seguito di accettazione dell'eredità da parte del chiamato - in un giudizio nel quale la curatela stessa sia parte costituita determina l'interruzione del processo, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti. Nel caso in cui, peraltro, la cessazione dal detto "munus publicum" venga dichiarata nel corso della stessa udienza in cui l'erede si costituisce per proseguire, a norma dell'art. 302 del codice di rito, il processo (nella specie, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) già instaurato dalla curatela (nella specie, dinanzi al pretore, e già riassunto, dalla stessa curatela, prima dell'accettazione dell'erede, dinanzi al tribunale, ex art. 50 cod. proc. civ.) prosegue "ipso facto" in capo all'erede, a tanto legittimato dal disposto dell'art. 110 cod. proc. civ., senza alcuna effettiva interruzione del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12784 del 22/12/1998
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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7898 del 28/09/1994Eredità giacente - Inserimento da parte del curatore di un credito nel passivo della successione - Riconoscimento del debito - Configurabilità - Esclusione.
L'inserimento di un credito nel passivo della successione da parte del curatore dell'eredità giacente nominato ai sensi dell'art. 528 cod. civ., non ha il contenuto e gli effetti del riconoscimento del debito e non ne interrompe, quindi, la relativa prescrizione sia perché, avendo solo funzione meramente ricognitiva dello stato della curatela, il predetto atto non può concretarsi in un atto di volontà diretto al riconoscimento del debito, sia perché il curatore non è rappresentante in senso proprio dell'erede e non ha poteri dispositivi dei diritti di questo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7898 del 28/09/1994
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Eredità giacente - Curatore - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 28/11/1991Liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente - Applicabilità delle disposizioni del D.M. 27 novembre 1976 relativo ai compensi e favore del curatore fallimentare - Esclusione.
Le disposizioni del D.M. 27 novembre 1976 concernente i compensi a favore dei curatori fallimentari non sono applicabili neppure a titolo orientativo, per la liquidazione del compenso nei riguardi dell'eredità giacente, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni, ed essendo l'attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente, specialmente quando questa si limiti all'inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità, senza giungere alla fase della liquidazione, per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte dell'erede. Pertanto il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 28/11/1991
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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Eredità giacente - Curatore - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 28/11/1991Liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente - Applicabilità delle disposizioni del D.M. 27 novembre 1976 relativo ai compensi e favore del curatore fallimentare - Esclusione.
Le disposizioni del D.M. 27 novembre 1976 concernente i compensi a favore dei curatori fallimentari non sono applicabili neppure a titolo orientativo, per la liquidazione del compenso nei riguardi dell'eredità giacente, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni, ed essendo l'attività del curatore fallimentare più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente, specialmente quando questa si limiti all'inventario ed alla semplice amministrazione temporanea dell'eredità, senza giungere alla fase della liquidazione, per essere nel frattempo sopraggiunta l'accettazione da parte dell'erede. Pertanto il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 28/11/1991
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Tributi erariali indiretti - imposta di successione - presunzioni – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4578 del 21/05/1990Presunzione di esistenza in predeterminata percentuale di gioielli, danno e mobilio nell'attivo ereditario - prova contraria - inventario di accettazione beneficiata - requisiti.*
Ai fini della determinazione del valore imponibile per l'imposta di successione, la prova contraria atta a vincere la presunzione - di esistenza in predeterminata percentuale di gioielli, denaro e mobilio nell'attivo errio - di cui all'art. 31 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 (poi abrogato dall'art. 8 del successivo D.P.R. n. 637 del 1972) può essere costituita solo da inventari che o siano stati redatti nel corso delle procedure di tutela, di fallimento, e di opposizione e rimozione di sigilli o che siano stati redatti - o comunque ivi validamente utilizzati - nel corso della procedura di accettazione beneficiata introdotta da uno dei chiamati all'eredità della cui imposta si controverte. A tal fine tali documenti, oltre che completi, devono rispettare le prescrizioni formali dettate, in generale, per tutti gli inventari, e, in particolare, per quelli del corrispondente tipo, onde, specificamente quelli afferenti alla accettazione beneficiata, devono essere stati preceduti dall'adempimento della preventiva sigillazione, quando questa sia prescritta a pena di Invalidità (V. Artt. 705 cod. civ., 763, comma secondo, in relazione a 754, comma primo, cod. proc. civ.). ( V 2689/78, mass n 392070; ( V 2339/75, mass n 376187; ( V 3673/69, mass n 343914; ( V 797/66, mass n 321604).*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4578 del 21/05/1990
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Successioni mortis causa - disposizioni generali – eredita’ giacente - curatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 07/07/1972Azione del curatore di eredita’ giacente devoluta ex lege allo stato verso il curatore cessato per il recupero dell'importo di somma dovuta per inottemperanza all'obbligo di tempestiva denuncia della successione - natura - indebito soggettivo - configurabilità - conseguenze in ordine all'omesso esame delle eccezioni opposte dal curatore convenuto.*
L'azione del curatore di eredità giacente, devoluta allo stato ex lege, verso il curatore cessato, per il recupero dell'importo di somma asseritamente corrispondente a sopratassa assolta per errore dall'eredità ma dovuta da quest'ultimo, perche inottemperante all'obbligo di tempestiva denunzia della successione, si inquadra nello schema dell'indebito soggettivo, non suscettibile di ripetizione (art 2036 cod civ) ed importuno subentro del solvens ( stato erede) nei diritti del creditore ( erario), ha natura tributaria. Conseguentemente potendo il vero debitore (curatore convenuto in giudizio) opporre tutte le eccezioni che sarebbero state idonee a paralizzare la pretesa del creditore, ove da costui direttamente escusso, le relative questioni, hanno portata decisoria e, se non esaminate, danno luogo a vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 07/07/1972
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