Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - rilascio dei beni erri - nomina del curatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 15038 del 14/Effetti - Conseguenze nei giudizi sulla proprietà dei beni erri - Litisconsorzio necessario del curatore e dell'erede - Sussistenza.
In tema di successione erria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni erri, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 15038 del 14/06/2013
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - rilascio dei beni erri - nomina del curatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 123 del 09/01/1999Conseguenze processuali - Controversie circa la proprietà dei beni erri - Contemporanea partecipazione al giudizio dell'erede e del curatore - Necessità - Fondamento.
In tema di successione erria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ex art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi del successivo art. 508, verificandosi, per converso, nella specie, una ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e di disposizione a lui in precedenza riconosciuti, e di subingresso del curatore nella qualità di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni erri, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 123 del 09/01/1999
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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - soggetti passivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4419 del 21/02/2008Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Rilascio dei beni erri - Avviso di liquidazione dell'imposta - Notificazione al curatore dell'eredità - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza.
In caso di rilascio dei beni erri in favore dei creditori e dei legatari, a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'Amministrazione finanziaria, pur non potendo insinuare nella procedura di liquidazione il proprio credito relativo all'imposta di successione, il quale sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione, può controllare le operazioni della procedura, notificando l'avviso di liquidazione, oltre che all'erede, anche al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., il quale è legittimato ad impugnarlo, in qualità di assegnatario ed amministratore dell'eredità medesima, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno dei predetti soggetti.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 4419 del 21/02/2008
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - rilascio dei beni erri - nomina del curatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 123 del 09/01/1999Conseguenze processuali - Controversie circa la proprietà dei beni erri - Contemporanea partecipazione al giudizio dell'erede e del curatore - Necessità - Fondamento.
In tema di successione erria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ex art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi del successivo art. 508, verificandosi, per converso, nella specie, una ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e di disposizione a lui in precedenza riconosciuti, e di subingresso del curatore nella qualità di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni erri, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 123 del 09/01/1999
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Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell' imposta - In genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10512 del 08/10/199Eredità - Accettazione con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori - Imposta di successione - Ricorso contro la liquidazione - Legittimazione attiva - Spettanza - Erede - Curatore nominato ex art. 508 cod. civ. - Esclusione.
Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori (art. 507 cod. civ.), soggetto legittimato a ricorrere contro la liquidazione dell'imposta di successione, è l'erede e non il curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., il quale, a differenza del curatore dell'eredità giacente (art. 528 cod. civ.), non amministra nell'interesse dell'eredità, ma in quello dei creditori senza alcun interesse a contrastare la pretesa dell'erario, cui l'imposta di successione dovrà essere pagata con quanto residui dopo il soddisfacimento dei creditori (art. 46 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10512 del 08/10/1991
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Procedimento civile - termini processuali - computo - sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983Controversia diretta a stabilire se il curatore dei beni relitti dal de cuius dichiarato fallito (nominato a norma dell'art. 508 cod. Civ.) Sia legittimato ad intervenire nella esecuzione concorsuale - applicabilità della sospensione.*
Poiché l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, fra le cause civili che devono trattarsi durante il periodo feriale, indica, in materia fallimentare, soltanto quelle relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, è soggetta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, sancita dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la controversia diretta a stabilire se il curatore dei beni relitti dal de cuius dichiarato fallito (nominato a norma dell'art. 508 cod. civ.) sia legittimato ad intervenire nella esecuzione concorsuale.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983Tribunale fallimentare - provvedimenti - decisione dei reclami - decisione del tribunale nel senso che, in caso di fallimento dello imprenditore defunto e di rilascio dei beni ai sensi dell'art. 507 cod. Civ. La rappresentanza del fallito nell'esecuzione concorsuale permane in capo agli eredi e non si trasferisce al curatore nominato ex art.508 cod. Civ. - impugnabilità per cassazione di detta decisione ex art. 111 cost. - esclusione.*
Il provvedimento con il quale il tribunale, in Sede di reclamo avverso un decreto del giudice delegato, stabilisce che, in caso di fallimento dell'imprenditore defunto e di rilascio dei beni ai sensi dell'art. 507 cod. civ. la rappresentanza del fallito nell'esecuzione concorsuale permane in capo agli eredi e non si trasferisce al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., non è impugnabile per Cassazione a norma dell'art. 111 cost. Trattandosi di provvedimento che non decide con effetto di giudicato su un diritto, per cui da esso il predetto curatore e, più specificamente, l'eredità, non riceve alcun pregiudizio definitivo.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - provvedimenti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983Decisione dei reclami - decisione del tribunale nel senso che, in caso di fallimento dello imprenditore defunto e di rilascio dei beni ai sensi dell'art. 507 cod. Civ. La rappresentanza del fallito nell'esecuzione concorsuale permane in capo agli eredi e non si trasferisce al curatore nominato ex art.508 cod. Civ. - impugnabilità per cassazione di detta decisione ex art. 111 cost. - esclusione.*
Il provvedimento con il quale il tribunale, in Sede di reclamo avverso un decreto del giudice delegato, stabilisce che, in caso di fallimento dell'imprenditore defunto e di rilascio dei beni ai sensi dell'art. 507 cod. civ. la rappresentanza del fallito nell'esecuzione concorsuale permane in capo agli eredi e non si trasferisce al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., non è impugnabile per Cassazione a norma dell'art. 111 cost. Trattandosi di provvedimento che non decide con effetto di giudicato su un diritto, per cui da esso il predetto curatore e, più specificamente, l'eredità, non riceve alcun pregiudizio definitivo.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6471 del 03/11/1983
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5528 del 08/09/1983Con beneficio d'inventario - effetti - in genere - liquidazione dell'eredità - rilascio dei beni erri - atto di riconoscimento di un debito compiuto dall'erede - natura di atto di disposizione dei beni erri - esclusione - condizioni.*
168033 430465*
In tema di eredità accettata con il beneficio d'inventario, e di rilascio dei beni erri a favore dei creditori e dei legatari (art. 507 cod. civ.), non può ravvisarsi un atto di disposizione dei beni erri, come tale inefficace nei confronti dei creditori e dei legatari se compiuto dopo la trascrizione della dichiarazione di rilascio, nell'atto di riconoscimento di un debito compiuto dall'erede, allorché sia diretto non all'effettivo riconoscimento di un debito verso l'eredità, ma, questo essendo certo ed incontestato, soltanto ad individuare il titolare del credito medesimo.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5528 del 08/09/1983
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ - con beneficio d'inventario - liquidazione dell'eredita’ - rilascio dei beni ereditari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 12/11/1979Curatore dell'eredità rilasciata - poteri di amministrazione e di disposizione - estensione alla cosa legata - inconciliabilità con il principio del trapasso immediato del legato dal defunto al legatario - esclusione - disposizione della cosa legata - presupposto - potere di rappresentanza dei creditori - attribuzione implicita.*
I poteri di amministrazione e di disposizione riconosciuti all'erede beneficiario, quale titolare dell'ufficio di liquidazione, rispetto all'eredità in generale, spettano anche al curatore della eredità rilasciata a norma dell'art 507 cod civ, in quanto allo stesso va riconosciuta la qualità di sostituto dell'erede, nonchè di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che il curatore e legittimato a compiere gli Atti di gestione e di disposizione da lui ritenuti idonei per conseguire i fini della liquidazione, anche con riguardo alla cosa legata, essendo questa vincolata al soddisfacimento dei concorrenti interessi dei creditori e dello erede. Ne cio e inconciliabile con il principio del trapasso immediato del legato dal defunto al legatario, perche l'acquisto del legatario e sottoposto alla condizione che i beni del patrimonio ereditario siano sufficienti al soddisfacimento dei creditori, sicchè, in caso contrario, il curatore ex art 507 cod civ può disporre della cosa legata, in virtù di un potere di rappresentanza dei creditori, implicitamente attribuitogli dalla legge, nell'ambito dell'ufficio di liquidazione di cui e investito. ( V 3294/68, mass n 336270).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 12/11/1979
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ - con beneficio d'inventario - liquidazione dell'eredita’ - rilascio dei beni ereditari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5619 del 26/10/1979Compiti del curatore - contratto preliminare di compravendita stipulato prima dell'entrata in carica del curatore ma destinato ad avere effetto durante la liquidazione - domanda di esecuzione specifica - chiamata in causa del curatore - necessita.*
A seguito del rilascio dei beni erri a favore dei creditori, da parte dell'erede, il curatore assume l'incarico di procedere alla liquidazione del patrimonio ereditario nell'interesse dei creditori, dei legatari e dello stesso erede, cui spetta l'eventuale residuo. Pertanto, qualora sia proposta domanda di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto (nella specie: compravendita) in forza di una pattuizione pregressa all'entrata in carica del curatore, ma destinata ad avere effetto nel corso della liquidazione, e indispensabile l'evocazione in giudizio del curatore dell'eredità, affinchè la pronunzia faccia stato anche nei suoi confronti in relazione ai suoi poteri di assegnatario e di amministratore dell'eredità medesima.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5619 del 26/10/1979
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - domanda – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 25/10/1979Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore defunto - proposta di concordato nei confronti di tale imprenditore - presentazione dopo un anno dal decesso - inammissibilità - prosecuzione dell'impresa individuale o collettiva da parte dell'erede o degli eredi dell'imprenditore - irrilevanza - istanze di fallimento o di liquidazione della eredità beneficiata - ininfluenza.*
081083 402193*
L'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, nei confronti di un imprenditore defunto, postula l'assoggettabilità del medesimo a declaratoria di fallimento, e, pertanto, va esclusa in ipotesi di decorso di oltre un anno dal decesso (artt 10 ed 11 del RD 16 marzo 1942 n 267). Detto principio non soffre limitazioni o deroghe per il caso in cui l'impresa venga proseguita, in Forma individuale o collettiva, dall'erede o dagli eredi del defunto, atteso che il concordato, come il fallimento, riguarda l'imprenditore e non l'impresa, ne per il caso in cui siano state già avanzate istanze di fallimento da parte dei creditori, od istanze di liquidazione dell'eredità beneficiata, ai sensi dell'art 500 cod civ, trattandosi di fatti non interruttivi del predetto termine annuale.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 25/10/1979
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - domanda - fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 25/10/1979Apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore defunto - proposta di concordato nei confronti di tale imprenditore - presentazione dopo un anno dal decesso - inammissibilita - prosecuzione dell'impresa individuale o collettiva da parte dell'erede o degli eredi dell'imprenditore - irrilevanza - istanze di fallimento o di liquidazione della eredità beneficiata - ininfluenza.*
081083 402193*
L'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, nei confronti di un imprenditore defunto, postula l'assoggettabilità del medesimo a declaratoria di fallimento, e, pertanto, va esclusa in ipotesi di decorso di oltre un anno dal decesso (artt 10 ed 11 del RD 16 marzo 1942 n 267). Detto principio non soffre limitazioni o deroghe per il caso in cui l'impresa venga proseguita, in Forma individuale o collettiva, dall'erede o dagli eredi del defunto, atteso che il concordato, come il fallimento, riguarda l'imprenditore e non l'impresa, ne per il caso in cui siano state gia avanzate istanze di fallimento da parte dei creditori, od istanze di liquidazione dell'eredità beneficiata, ai sensi dell'art 500 cod civ, trattandosi di fatti non interruttivi del predetto termine annuale.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 25/10/1979
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - domanda - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 25/10/1979Imprese soggette - imprenditore defunto - proposta di concordato nei confronti di tale imprenditore - presentazione dopo un anno dal decesso - inammissibilità - prosecuzione dell'impresa individuale o collettiva da parte dell'erede o degli eredi dell'imprenditore - irrilevanza - istanze di fallimento o di liquidazione della er beneficiata - ininfluenza.*
081083 402193*
L'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, nei confronti di un imprenditore defunto, postula l'assoggettabilità del medesimo a declaratoria di fallimento, e, pertanto, va esclusa in ipotesi di decorso di oltre un anno dal decesso (artt 10 ed 11 del RD 16 marzo 1942 n 267). Detto principio non soffre limitazioni o deroghe per il caso in cui l'impresa venga proseguita, in Forma individuale o collettiva, dall'erede o dagli eredi del defunto, atteso che il concordato, come il fallimento, riguarda l'imprenditore e non l'impresa, ne per il caso in cui siano state già avanzate istanze di fallimento da parte dei creditori, od istanze di liquidazione dell'eredità beneficiata, ai sensi dell'art 500 cod civ, trattandosi di fatti non interruttivi del predetto termine annuale.*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 25/10/1979
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