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0487.Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni.

Art.- 487.chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni.

0 Codice civile

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Disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31310 del 06/12/2024 (Rv. 673165-01)
Con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredita' devolute a minori o interdetti - Eredità devoluta a minori o incapaci - Dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario resa dal rappresentante legale - Conseguenze - Acquisizione della qualità di erede - Rinuncia all'eredità dopo il raggiungimento della maggiore età - Inefficacia. In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 31310 del 06/12/2024 (Rv. 673165-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0471, Cod_Civ_art_0484, Cod_Civ_art_0485, Cod_Civ_art_0486, Cod_Civ_art_0487, Cod_Civ_art_0489, Cod_Civ_art_0490, Cod_Civ_art_0521 …...
Procedimenti speciali - apertura delle successioni Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26419 del 13/09/2023 (Rv. 668781 - 02)
Inventario - notariato - responsabilita' professionale - Accettazione eredità con beneficio di inventario - Conferimento di incarico al notaio - Contenuto - Redazione dell'inventario - Esclusione - Fondamento. Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26419 del 13/09/2023 (Rv. 668781 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0484, Cod_Civ_art_0485, Cod_Civ_art_0487, Cod_Proc_Civ_art_769 …...
accettazione dell'eredità pura e semplice - con beneficio di inventario -– Cass. 14442/2019
Inventario - Omessa redazione entro tre mesi dall'accettazione - Successiva nuova accettazione - casi obbligatori - eredità devolute a persone giuridiche In tema di accettazione dell'eredità, l'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14442 del 27/05/2019 (Rv. 654079 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 0473 – Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti Cod. Civ. art. 0481- Fissazione di un termine per l’accettazione Cod. Civ. art. 0485 – Chiamato all’eredità che è in possesso dei beni Cod. Civ. art. 0487 - Chiamato all’eredità che non è in possesso dei beni Cod. Civ. art. 0489 - Incapaci …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - in genere - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24931 del 06/12/2016
Disciplina applicabile - Art. 69 della l. n. 342 del 2000 - Scoperta di beni ulteriori - Rilevanza - Termine per la presentazione della denuncia - Fattispecie relativa a soggetto minore di età. In tema di imposta di successione, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, ove il chiamato all'eredità sia un minorenne, decorre - in base alla lettura coordinata degli artt. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 346 del 1990 (nel testo vigente "ratione temporis") e 484, 485 e 489 c.c. - dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenne, all'apertura della successione, si trovi, o meno, nel possesso dei beni ereditari, sicché, ove detto termine scada dopo il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della l. n. 342 del 2000, sono applicabili le disposizioni di tale articolo, che prevedono l'aliquota del 4 per cento. (Così statuendo, la S.C. ha confermato l'operatività dell'aliquota del 4 per cento in una fattispecie in cui, pur essendo stato redatto l'inventario nel 1998, in conseguenza del rinvenimento di immobili di cui si ignorava originariamente l'esistenza la minore aveva la facoltà di integrare l'inventario entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età, avvenuto nel 2008). Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24931 del 06/12/2016   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - decadenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16514 del 06/08/2015
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - decadenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16514 del 06/08/2015 Compimento dell'inventario nei termini - Onere probatorio - Dell'erede - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16514 del 06/08/2015 In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio. (Nella specie, la S.C. ha escluso fosse sufficiente la circostanza che gli eredi, opponenti la cartella esattoriale per debiti del loro dante causa verso l'INPS, avessero accettato in sede notarile l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo anche provato che si fossero svolte, nei termini stabiliti, le successive operazioni richieste dalla legge). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16514 del 06/08/2015 Cod_Civ_art_0485, Cod_Civ_art_0487 Massime precedenti Conformi: N. 11030 del 2003 Rv. 565061 …...
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - dichiarazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5211
Minore chiamato all'eredità - Dichiarazione di successione - Termine - Decorrenza - Entro un anno dalla maggiore età - Possesso dei beni al momento dell'apertura della successione - Rilevanza - Esclusione. In tema di imposta di successione, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minorenne, decorre - in base alla lettura coordinata dell'art. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (nel testo "ratione temporis" vigente) e degli artt. 484, 485 e 489 cod. civ. - dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenne, all'apertura della successione, si trovi o meno nel possesso dei beni erri. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5211 del 04/03/2011   …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Accettazione di eredità con beneficio di inventario - Inventario - Redazione - Proroga dei termini - Richiesta - Rigetto - Impugnabilità con ri
successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - modalità - inventario - Redazione - Proroga dei termini - Richiesta - Rigetto - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 08/02/2010 In tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario, il decreto con il quale il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine per la redazione dell'inventario non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2721 del 08/02/2010   …...
Tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposta di successione - accertamento - denunzia - persone obbligate – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25666 del 24/10/2008
Minore chiamato all'eredità - Dichiarazione di successione - Termine - Decorrenza - Dalla redazione dell'inventario o entro un anno dalla maggiore età - Accettazione dell'eredità da parte del legale rappresentante - Omessa conclusione delle operazioni di inventario - Rilevanza - Esclusione. In tema di imposta di successione, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dall'art. 31, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 346 del 1990 (nel testo "ratione temporis" vigente) con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione decorre, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 489 cod. civ., per il compimento dell'inventario. Ne consegue che, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, né il diritto di accettare con beneficio d'inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né infine la facoltà di rinunziare all'eredità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25666 del 24/10/2008   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - rinunzia – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007
Erede legittimo - Decadenza dell'erede testamentario dal diritto di accettare l'eredità - Sentenza - Rinuncia a far valere gli effetti della pronuncia - Espressa in sede di transazione con il chiamato con testamento - Effetti - Accettazione dell'eredità - Sussistenza - Ragioni. L'erede legittimo che non abbia partecipato al giudizio, promosso dagli altri eredi legittimi, diretto a far dichiarare la decadenza del (diverso soggetto) chiamato con testamento dal diritto di accettare l'eredità, qualora convenga in via transattiva di rinunciare agli effetti della sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di immobili facenti parte dell'asse errio, non si limita (come erroneamente affermato dal giudice di merito) a rinunciare "a far valere la decadenza", in quanto il potere così esercitato afferisce comunque ad un diritto sull'eredità, almeno vantato in quanto chiamato, e quindi a lui appartenente perché espressivo del diritto di accettare quell'eredità. La rinuncia dedotta in transazione non è quindi avulsa dalla qualità di erede legittimo, sicché quanto ricevuto in sede transattiva costituisce tacitazione non già della rinunzia a far valere la decadenza, ma del diritto a succedere in via legittima al "de cuius" e, quindi, esercizio di tale diritto. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007   …...
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007
Terzi estranei al processo - Efficacia riflessa del giudicato - Configurabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie - Decadenza del chiamato con testamento ad accettare l'eredità - Accertamento - Su domanda di alcuni eredi legittimi - Efficacia del giudicato nei confronti dell'erede legittimo non partecipante al giudizio. Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga (come nel caso) un'affermazione obiettiva di verità (decadenza del chiamato con testamento dal diritto ad accettare l'eredità, pronunciata su domanda di alcuni eredi legittimi) che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, qualora (come nella specie) siffatta efficacia non si risolve in un pregiudizio giuridico, ma addirittura in un beneficio per il terzo estraneo al giudizio (qui, l'altro erede legittimo), non essendo sufficiente l'autonomia del soggetto titolare di una pretesa analoga a quella dei partecipanti al giudizio ad escludere una estensione oggettiva del giudicato (nella fattispecie, ha avuto modo di precisare la S.C., tale autonomia non aveva impedito al soggetto estraneo alla vicenda processuale, ma pur sempre titolare di una pretesa analoga, a far valere in fatto, a proprio favore, in via transattiva - "rinunziando agli effetti di quella sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di un certo numero di immobili facenti parte dell'asse errio" - la "obiettiva verità" della intervenuta decadenza contenuta nel giudicato formatosi fra altri). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11213 del 16/05/2007   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - decadenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16739 del 09/08/2005
Elementi costitutivi - Dichiarazione e formazione dell'inventario - Necessità - Mancato compimento dell'inventario - Effetti - Causa di decadenza dal beneficio - Esclusione - Impedimento dell'acquisto beneficiato - Sussistenza - Conseguenze in tema di azione di riduzione. In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario,delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;infatti,sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica,sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti,fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia,determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires",che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario,in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte,che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - decadenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16739 del 09/08/2005
Elementi costitutivi - Dichiarazione e formazione dell'inventario - Necessità - Mancato compimento dell'inventario - Effetti - Causa di decadenza dal beneficio - Esclusione - Impedimento dell'acquisto beneficiato - Sussistenza - Conseguenze in tema di azione di riduzione. In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ.,nel prevedere che l'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario,delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;infatti,sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica,sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti,fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia,determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires",che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario,in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte,che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19598 del 29/09/2004
Inventario - Omessa redazione entro tre mesi dall'accettazione - Conseguenze. In tema di accettazione dell'eredità, poiché le persone giuridiche diverse dalle società non possono, ai sensi dell'art.473 cod. civ., accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d'inventario (e, per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, se non munendosi altresì dell'autorizzazione governativa di cui all'art.17 cod. civ.), qualora l'accettazione, nell'unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace (nella specie, per mancata redazione dell'inventario entro tre mesi dall'accettazione, in assenza di richiesta di proroga del termine), si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, va esclusa l'esistenza stessa dell'accettazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19598 del 29/09/2004   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 19/10/1998
Mancanza dell'accettazione solenne di cui all'art. 484 cod. civ. - Immissione nel possesso dei beni erri e avvio della procedura per l'autorizzazione governativa (prima della legge 127/1997) - Conseguenze - Inidoneità per l'acquisto errio - Decorso del termine prescrizionale per gli ulteriori chiamati - Sospensione - Esclusione. La persona giuridica deve accettare un'eredità con beneficio di inventario - modalità che richiede la forma solenne prevista dall'art. 484 cod. civ. - per acquistarla, altrimenti, anche se si è immessa nel possesso dei beni erri ed ha avviato la procedura per l'autorizzazione governativa (per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore della legge 127/1997) non si sospende il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 480 cod. civ. per i successivi chiamati, diversamente dal caso in cui l'accettazione dell'eredità da parte dei primi è dichiarata nulla o annullata. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 19/10/1998   …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a persone giuridiche – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 19/10/1998
Mancanza dell'accettazione solenne di cui all'art. 484 cod. civ. - Immissione nel possesso dei beni ereditari e avvio della procedura per l'autorizzazione governativa (prima della legge 127/1997) - Conseguenze - Inidoneità per l'acquisto ereditario - Decorso del termine prescrizionale per gli ulteriori chiamati - Sospensione - Esclusione. La persona giuridica deve accettare un'eredità con beneficio di inventario - modalità che richiede la forma solenne prevista dall'art. 484 cod. civ. - per acquistarla, altrimenti, anche se si è immessa nel possesso dei beni ereditari ed ha avviato la procedura per l'autorizzazione governativa (per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore della legge 127/1997) non si sospende il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 480 cod. civ. per i successivi chiamati, diversamente dal caso in cui l'accettazione dell'eredità da parte dei primi è dichiarata nulla o annullata. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10338 del 19/10/1998   …...
Tributi erariali indiretti - imposta di successione - valutazione della base imponibile – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6381 del 10/12/1979
Gioielli e denaro - presunzione di esistenza - superamento - condizioni - godimento del beneficio di inventario da parte di tutti i coeredi - necessita - esclusione - conseguenze.* Ai fini del superamento della presunzione dell'esistenza di gioielli e denaro nell'asse ereditario, stabilita dall'art 31 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, si richiede che l'inventario sia fatto con la rigorosa osservanza delle modalità e dei termini previsti per l'acquisizione del relativo beneficio ma non che tutti gli eventuali coeredi si trovino nella condizione di godere del beneficio di inventario, in quanto la disciplina tributaria delle successioni non ha lo scopo di regolare i limiti della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti del de cuius, ma, unicamente, quello di fissare un sistema probatorio per la ricostruzione della consistenza dell'eredità devoluta. Pertanto, qualora uno dei coeredi, non in possesso di beni erri, abbia provveduto ritualmente alla redazione dell'inventario nel termine, ex art 487 cod civ, di sua spettanza ma oltre il termine fissato dall'art 485 cod civ per gli altri coeredi in possesso di beni erri, deve ritenersi legittimamente accertata la consistenza effettiva dell'eredità, con il conseguente superamento della presunzione di cui all'art 31 citato nei confronti di tutti i coeredi, anche di quelli che non possono godere del beneficio di inventario e debbano considerarsi eredi puri e semplici. ( V 2689/78, mass n 392070; ( V 3487/75, mass n 377654; ( V 3665/74, mass n 372184).* Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6381 del 10/12/1979   …...
Successione mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'er – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 08/05/1979
Con beneficio d'inventario - casi obbligatori - er devolute a persone giuridiche - decadenza - in genere - modalita - inventario - mancata redazione nel termine prorogato - conseguenze - decadenza ed incapacita della persona giuridica a succedere.* Le persone giuridiche, pur potendo accettare l'er solo con il beneficio d'inventario non sono esonerate dalla redazione del medesimo nel termine perentorio, prorogabile per una sola volta, di cui agli artt 485 e 487 cod civ, in quanto verrebbe altrimenti meno ogni tutela di coloro nel cui interesse e prevista l'osservanza del termine e delle altre modalità da osservarsi dal chiamato per conservare il beneficio dell'inventario; ne consegue che dalla mancata redazione dell'inventario nel termine prorogato, deriva con la decadenza dal beneficio di inventario l'incapacità della persona giuridica a succedere nell'er ad essa devoluta. (nella specie, la SC, alla stregua del suesposto principio, ha cassato il provvedimento con il quale il tribunale aveva escluso la incapacità dell'ECA a succedere in un'er, ritenendo che non potendo quest'ultimo diventare erede puro e semplice, non poteva neppure decadere dal beneficio d'inventario).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 08/05/1979   …...
Esecuzione forzata - precetto - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 07/04/1972
Morte del debitore originario - intimazione all'erede od al rappresentante giudiziale dell'er - chiamato all'eredita’ non accettante e privo del possesso di beni ereditari - intimazione al curatore dell'eredita’.* Il precetto,quale intimazione di adempiere l'Obbligo risultante dal titolo esecutivo,deve essere intimato,nel caso di morte del debitore originario,all'erede o a chi,pur non essendo erede,abbia,a norma di legge,il potere di rappresentanza giudiziale dell'eredità. Quando il chiamato non ha accertato l'eredità e non e nel possesso dei beni erri,il precetto dev'essere intimato al curatore dell'eredità di cui sia stata provocata la nomina a norma dell'art 528 cod civ, non potendo trovare applicazione l'art 486 cod civ il quale,nello stabilire che,durante il termine per fare l'inventario,il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l' eredità si riferisce al chiamato che e nel possesso dei beni,considerato nel precedente articolo 485.* Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 07/04/1972   …...

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