Azione - Azione proposta dall'erede - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Azione - Azione proposta dall'erede - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14288 del 29/05/2025 (Rv. 674702 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0459, Cod_Civ_art_0460, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0475, Cod_Civ_art_0476, Cod_Civ_art_2697 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03)Accettazione dell'eredità (pura e semplice) - con beneficio di inventario - procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale - impugnazioni civili - opposizione di terzo - Giudizio introdotto da o contro il "de cuius" - Decesso della parte originaria e riassunzione o volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi - Erede pretermesso - Opposizione di terzo ordinaria - Morte dell'opponente - Eredi senza beneficio d'inventario già parti della sentenza opposta - Confusione delle posizioni sostanziali - Conseguenze - Carenza di interesse all'opposizione.
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17212 del 15/06/2023 (Rv. 668125 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Civ_art_0470, Cod_Civ_art_0484, Cod_Civ_art_0490 …...
"Probatio diabolica" a carico dell'attoreProprietà - azioni a difesa della proprietà - rivendicazione (nozione, differenze dall'azione di regolamento dei confini e distinzioni) – prova - "Probatio diabolica" a carico dell'attore - Oggetto - Produzione dell'atto di accettazione ereditaria e del rogito di acquisto - Insufficienza - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 21940 DEL 10/09/2018
In tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018Acquisto della qualità di erede - Delazione - Sufficienza - Esclusione - Accettazione dell’eredità - Onere di provare l’assunzione della qualità di erede - A carico dell’attore - Fondamento - Fattispecie.
In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità.)
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredita' devolute a minori o interdetti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017Accettazione tacita fatta dal rappresentante legale del minore – Insufficienza – Fondamento – Raggiungimento della maggiore età – Mancato compimento dell’inventario entro un anno – Conseguenze – Fattispecie.
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’efficacia dell’accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato, mediante resistenza nel giudizio promosso dall’erede legittimo per l’invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'er' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - casi obbligatori - er' devolute a minori o interdetti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017Accettazione tacita fatta dal rappresentante legale del minore – Insufficienza – Fondamento – Raggiungimento della maggiore età – Mancato compimento dell’inventario entro un anno – Conseguenze – Fattispecie.
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicchè l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’efficacia dell’accettazione tacita fatta dai genitori del minore chiamato, mediante resistenza nel giudizio promosso dall’erede legittimo per l’invalidità del testamento, sulla base della successiva costituzione in giudizio del chiamato in proprio dopo il raggiungimento della maggiore età, operata senza conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21456 del 15/09/2017
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - modi - tacita - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9713 del 14/04/2017Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Estensione ai trasferimenti per causa di morte o all'acquisto per usucapione - Esclusione - Iscrizione del certificato ereditario su richiesta di altro chiamato all'eredità – Necessità della ratifica - Fondamento.
Trascrizione - leggi speciali - libri speciali (sistema tavolare) In genere.
Per i beni soggetti al regime tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata ai soli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, in relazione ai quali, ex art. 3 del citato decreto, l'intavolazione nemmeno ha il valore di condizione di opponibilità, occorrendo verificare la qualità di erede secondo la normativa successoria; ne consegue che la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto, anche nell'interesse di altro beneficiario, non può di per sé determinare l'acquisto della qualità di erede in capo a quest'ultimo, in assenza di una esplicita ratifica - che non si esaurisca nella mera inerzia - necessaria per l’accettazione dell’eredità. (Fattispecie relativa all'assunzione, per successione, di un maso chiuso).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9713 del 14/04/2017
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'er' (pura e semplice) - con beneficio di inventario - casi obbligatori - er' devolute a persone giuridiche - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9514 del 12/04/2017Eredità devoluta in favore di persona giuridica - Accettazione con beneficio di inventario - Necessità - Omessa redazione dell'inventario - Conseguenze.
L'accettazione dell'eredità ad opera di una persona giuridica (nella specie una ASL) non può che avvenire, giusta l'art. 473, comma 1, c.c., con beneficio d'inventario e, pertanto, il mancato perfezionamento del modulo legale, per omessa redazione dell’inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comporta che l'ente chiamato non acquisti la qualità di erede.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9514 del 12/04/2017
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredita' (pura e semplice) - diritto di accettazione – Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4695 del 23/02/2017Prescrizione - Sopravvenienza di beni nell’asse – Irrilevanza.
In tema di successioni "mortis causa", non influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità, di cui all’art. 480 c.c., la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull’interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l’eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio, che comprende non solo i rapporti attivi, ma anche quelli passivi facenti capo al “de cuius”, e rende, pertanto, irrilevante, ai fini dell’applicabilità del comma 2 della detta norma, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell’asse relitto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 4695 del 23/02/2017
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'er' (pura e semplice) - diritto di accettazione – prescrizione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4695 del 23/02/2017Sopravvenienza di beni nell’asse – Irrilevanza.
In tema di successioni "mortis causa", non influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità, di cui all’art. 480 c.c., la sopravvenienza di beni nell'asse errio, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull’interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l’eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio, che comprende non solo i rapporti attivi, ma anche quelli passivi facenti capo al “de cuius”, e rende, pertanto, irrilevante, ai fini dell’applicabilità del comma 2 della detta norma, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell’asse relitto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4695 del 23/02/2017
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015Donazione lesiva della legittima - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data di apertura della successione - Azione di riduzione proposta dall'erede del legittimario - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine di prescrizione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015
In tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il "relictum" a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell'art. 557, primo comma, cod. civ., dall'erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, sicché, ove al momento dell'apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell'azione di riduzione, resta preclusa all'erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest'ultimo aveva già perduto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015
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disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013successioni "mortis causa" - Responsabilità per i debiti ereditari - Limitazione "intra vires hereditatis" - Eccezione dell'erede nel giudizio di cognizione - Necessità - Fondamento - Deducibilità della qualità di erede beneficiato per la prima volta in sede esecutiva - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva.
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Anacleto Be.., qualificandosi "erede beneficiato di Ca.. Giuseppa", si oppose, innanzi al tribunale di Milano, al precetto di pagamento per Euro 298.201,50 notificatogli il 17.9.03 da Po.. Giancarlo in uno al titolo esecutivo, lamentando: che la condanna in questo era formulata in favore di due diversi soggetti senza previsione di solidarietà, sicché non poteva ognuno di loro agire per l'intero; che la condanna, pronunciata nei suoi confronti quale erede con beneficio di inventario, abilitava il precettante ad agire solo nel limite del valore dei beni a lui pervenuti, come da inventario pure prodotto; che il titolo stesso non conteneva la condanna a due separate e distinte somme, ciascuna di L. 95 milioni, ma ad una sola di queste.Costituitosi, l'opposto si dolse della carenza di autorizzazione del giudice delle successioni, per essere stata proposta l'opposizione dall'erede accettante con beneficio di inventario, per poi contestare tutte le doglianze avversarie.Proposte ulteriori domande dal Be.. in corso di causa, anche a seguito della definizione (merce la sentenza di questa Corte, n. 17915 del 2003, con cui era stata esclusa la rivalutazione dal credito azionato) del giudizio nel cui corso era stata pronunciata la sentenza azionata come …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011Modi previsti dalla legge - Necessità - Accettazione desumibile da dichiarazione di terzi - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011Modi previsti dalla legge - Necessità - Accettazione desumibile da dichiarazione di terzi - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21902 del 21/10/2011
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Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi - Riscontro del titolo di erede in base alle risultanze legali allo stato degli atti - Necessità e sufficienza - Condizioni - Fondamento - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza.
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011
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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo universale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008Morte della parte in corso di giudizio - Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi - Sufficienza della chiamata all'eredità - Esclusione - Rinuncia all'eredità dei chiamati - Conseguenze - Obbligo d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi - Onere d'individuazione delle parti - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008
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Procedimento civile - eccezione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007Domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dell'erede del responsabile - Eccezione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
La circostanza che l'erede del responsabile di un illecito aquiliano abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, e quindi non possa rispondere ultra vires, non può essere rilevata d'ufficio, ma va tempestivamente dedotta e provata da chi vi abbia interesse.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005Da parte di soggetto qualificantesi erede - Quale figlio del "de cuius" - Mancata specificazione della specie della successione - Omessa indicazione del modo dell'accettazione dell'eredità - Dimostrazione della relazione familiare - Prova della qualità di erede - Ai fini della legittimazione alla riassunzione - Sussistenza - Fondamento.
Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius", in qualità di figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie in cui si trattava di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio ed era stato prodotto certificato di famiglia per dimostrare la relazione parentale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14081 del 01/07/2005
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000 - 2Successione legittima - Pluralità di designati a succedere in ordine successivo - Delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - Conseguenze - Pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - Accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - Configurabilità.
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000Successione legittima - Pluralità di designati a succedere in ordine successivo - Delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - Conseguenze - Pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - Accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - Configurabilità.
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000Successione legittima - Pluralità di designati a succedere in ordine successivo - Delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - Conseguenze - Pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - Accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - Configurabilità.
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000
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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000Successione legittima - Pluralità di designati a succedere in ordine successivo - Delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - Conseguenze - Pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - Accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - Configurabilità.
In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9286 del 13/07/2000
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Successioni mortis causa - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5793 del 02/07/1987Petizione di eredità - in genere - successione legittima - vocazione ereditaria - qualità di erede legittimo - titolo idoneo - proponibilità di azioni fondate su tali qualità - titolo necessario e sufficiente - accettazione espressa o tacita - idoneità.
Anche con riguardo a crediti di lavoro del de cuius in caso di successione legittima, non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo (da provarsi documentalmente mediante gli Atti dello stato civile), mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità, la quale può risultare dalla stessa proposizione dell'Azione in veste di erede, è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, e così per ottenere il pagamento dei detti crediti del de cuius, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5793 del 02/07/1987
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Successioni mortis causa - coeredità (comunione erria) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 697 del 25/01/1983Disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione - acquisto della comunione di un bene - imprescrittibilità - conseguenze - domanda di divisione ex art. 713 cod. Civ. - inapplicabilità della prescrizione.*
Divisione - divisione erria - domanda.*
168046 425439*
L'accettazione dell'eredità (che, trattandosi di eredità ab intestato, è irreversibile pur se si scopre ex post un testamento, salvi i limiti previsti dagli artt. 483 cod. civ. vigente e 942, terzo comma, cod. civ. abrogato) comporta che la prescrizione rimane applicabile nell'ambito proprio dei diritti (diritto reale o di credito) derivanti dall'eredità, onde l'acquisto della comunione di un bene, quale espressione del diritto di comproprietà, resta definitivamente fermo ed insuscettibile di prescrizione (eccettuata la diversa ipotesi di usucapione ad opera di terzi): con la conseguenza che a norma dell'art. 713 cod. civ. vigente (come per l'art. 984 cod. civ. abrogato) i coeredi possono sempre chiedere la divisione, non esistendo nell'ordinamento un diritto autonomo (prescrittibile) inteso all'esecuzione del testamento, ma rientrando ogni potere sia di godimento che di disposizione della quota di un bene errio tra le facoltà spettanti al comproprietario. ( V 2754/71, mass n 353924).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 697 del 25/01/1983
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