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0427. Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.

Art.427. Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.

0 Codice civile

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Capacita' della persona fisica - capacita' di agire – Cass. n. 6079/2020
Limitazioni - Impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Individuazione - Valutazione del giudice del merito - Criteri. L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020 (Rv. 657124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0414, Cod_Civ_art_0415, Cod_Civ_art_0427 corte cassazione 6079 2020 …...
Capacità della persona fisica - capacità di agire - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013
Amministrazione di sostegno - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Scelta delle misure - Apprezzamento del giudice del merito - Fattispecie. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013 Non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie). integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l'impugnazione proposta da B.V. avverso la sentenza del Tribunale che avevadichiarato l'interdizione dell'appellante, con nomina del tutore invece di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina normativa dell'amministratore di sostegno.A sostegno della decisione assunta, la Corte d'Appello, dopo aver premesso in fatto che il ricorso era stato proposto dal figlio dell'appellante, sulla base della condizione d'incapacità fisiopsichica del padre, molto anziano, evidenziata da recenti ed ingenti atti di "prodigalità" consistenti nella dismissione di otto beni immobili e dalla progressiva riduzione della propria liquidità, consistente in esborsi per circa 200.000 Euro annui, affermava che:la scelta tra le misure dell'interdizione ed amministrazione di sostegno secondo la giurisprudenza di legittimità non poteva fondarsi sul grado d'infermità psichica del destinatario del provvedimento, ma sull'idoneità della misura da adottare alle concrete esigenze del soggetto predetto, in considerazione della maggiore …...
Capacità della persona fisica - interdizione giudiziale - effetti - decorrenza – Dalla pubblicazione della sentenza – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7477 del 31/03/2011
Configurabilità - Conseguenze - Presunzione di normale capacità dell'interdicendo fino a quel momento - Operatività - Irretroattività degli effetti della sentenza di interdizione - Fondamento - Fattispecie. L'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione (art. 421 cod. civ.), con la conseguenza dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della suddetta decisione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, considerando operante la menzionata presunzione, aveva stabilito che l'incapacità naturale della testatrice e donante, in relazione agli atti di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall'interessato in modo univoco e rigoroso, e con riguardo ad ogni singolo atto specificamente impugnato). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7477 del 31/03/2011   …...

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