Art.337-quinquies.Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.
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Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-02)Mantenimento dei figli - Esigenze della prole - Valutazione all'attualità - Necessità - Proiezioni di lungo periodo indeterminate - Esclusione - Limiti.
In tema di mantenimento dei figli, la valutazione delle esigenze della prole va compiuta all'attualità e non può fondarsi su proiezioni di lungo periodo indeterminate nel loro futuro divenire, potendo trovare ingresso eventuali motivate considerazioni prognostiche solo se inerenti a individuati ed ordinari accadimenti della vita, che riguardino un arco di tempo circoscritto e si palesino come probabile e coerente sviluppo di quanto già in atto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25421 del 16/09/2025 (Rv. 676307-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_5 …...
Determinazione della competenza - divorzio - amministrazione del patrimonio personale del figlio minorenne - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10318 del 16/04/2024 (Rv. 671087-01)Conflitto tra genitori e figli dopo la conclusione del giudizio di divorzio - Nomina del curatore speciale - Liquidazione del relativo compenso - Competenza - Giudice tutelare.
In tema di scioglimento del matrimonio, la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all'amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l'altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l'art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10318 del 16/04/2024 (Rv. 671087-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Proc_Civ_art_320, Cod_Proc_Civ_art_321, Cod_Proc_Civ_art_710 …...
Famiglia - matrimonio - scioglimento Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 01)Divorzio - obblighi - verso la prole - Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente - Onere della prova - A carico del richiedente l'assegno - Ragioni - Figlio neomaggiorenne e figlio adulto - Principio dell'autoresponsabilità - Contenuto della prova.
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Civ_art_0337_7 …...
Conflitto di interesse genitoriale – Rimedio – Cass. n. 11786/2021Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Famiglia – Figli - Responsabilità genitoriale - Provvedimenti limitativi - Conflitto di interesse genitoriale - Rimedio- Tutore provvisorio o curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Nomina in primo grado - Litisconsorte necessario- Fattispecie relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado.
Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di reclamo e del decreto adottato nel secondo grado del giudizio, per non essere stato evocato in tale grado il tutore, nominato nel corso del procedimento davanti al Tribunale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11786 del 05/05/2021 (Rv. 661365 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Proc_Civ_art_078 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27205 del 23/10/2019 (Rv. 655772 - 01)Domanda di adeguamento o eliminazione dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio - Ammissibilità - Eccezione - Adozione di provvedimenti provvisori sull'assegno ai sensi dell'art. 4 legge n. 898 del 1970 - Fattispecie.
La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria. (Nella specie, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di modifica dell'assegno sol perché proposta nel corso del giudizio di divorzio, sebbene in questo giudizio non fosse stato adottato alcun provvedimento provvisorio in merito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27205 del 23/10/2019 (Rv. 655772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Proc_Civ_art_710 …...
Matrimonio - scioglimento - divorzioFamiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - giudizio di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori - competenza giurisdizionale - criterio determinativo - residenza abituale del minore - giurisdizione civile - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30657 del 27/11/2018
Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea (nella specie, la Germania), la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 30657 del 27/11/2018
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