Identita' personale - nome (nozione) - tutela - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9289 del 08/04/2024 (Rv. 670877-01)Utilizzo del nome di personaggio famoso in assenza di consenso - Finalità informativa coesistente con quella commerciale - Necessario bilanciamento degli interessi - Fattispecie.
In tema di diritto al nome, se l'art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato od operare - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell'interessato - un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell'identità personale e, dall'altro, alla libertà d'impresa e al diritto ad essere informati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9289 del 08/04/2024 (Rv. 670877-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0007, Cod_Civ_art_0008, Cod_Civ_art_0010 …...
Riservatezza - immagine - tutela - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2978 del 01/02/2024 (Rv. 670080-01)Diritto all'immagine - Integrazione delle norme regolatrici con quelle relative alla protezione dei dati personali - Bilanciamento tra protezione della sfera privata e interesse generale alla pubblicazione - Pubblicazione consentita senza consenso - Tassatività delle ipotesi - Immagine di un minore - Criteri - Fattispecie.
In tema di tutela del diritto all'immagine, l'integrazione delle norme regolatrici contenute nell'art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 con quelle relative alla protezione dei dati personali implica che - salve le ipotesi tassative in cui la pubblicazione dell'immagine è consentita senza il consenso dell'interessato, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cit. - nel bilanciamento tra l'esigenza di protezione della sfera privata della persona e la contraria esigenza di consentirne l'esposizione e la diffusione dell'immagine debba attribuirsi un peso maggiore alla tutela della situazione individuale, che assume particolare preminenza nell'ipotesi in cui si tratti di persona minore d'età, se la riproduzione dell'immagine non sia casuale, ma anzi espressamente diretta a polarizzare l'attenzione sull'identità del minore e sulla sua riconoscibilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la diffusione dell'immagine del minore fosse giustificata dal collegamento con un evento - l'arresto di un latitante nell'ambito del contesto sociale in cui si era nascosto - connotato dall'interesse pubblico all'informazione e svoltosi in luogo pubblico e che non sussistessero le circostanze obiettive per escludere la liceità della pubblicazione dell'immagine di persona minore di età, ripresa nell'ambito di un servizio di cronaca televisiva in modo del tutto casuale, senza alcun intento di renderla identificabile o riconoscibile da parte di chi avesse visto il filmato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2978 del 01/02/2024 (Rv. 670080-01)
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Personalita' (diritti della) - riservatezza - immagine - abuso Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36106 del 27/12/2023 (Rv. 669761 - 01)Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà' intellettuale) (soggetti del diritto) - in genere - Esposizione dell'immagine altrui - Mancanza del consenso dell'interessato - Finalità culturale ex art. 97 della legge sul diritto d'autore - Presupposti - Fattispecie.
Lo scopo culturale - che, ai sensi dell'art. 97 della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), legittima l'esposizione dell'immagine altrui anche in mancanza del consenso dell'interessato - consiste in una finalità di puro interesse generale, come tale priva di risvolti lucrativi e personali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'esposizione dell'immagine di un famoso ex calciatore, nell'ambito di una mostra allestita all'interno di uno stadio, sul presupposto che essa non aveva finalità lucrative, bensì culturali e didattiche, mirando a celebrare la gloria dei campioni del passato e a farne conoscere le gesta anche ai più giovani).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 36106 del 27/12/2023 (Rv. 669761 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0010, Cod_Civ_art_2059 …...
Ordine di cancellazione di URL dalle versioni anche extraeuropee dei motori di ricerca – Cass. n. 34658/2022Personalità (diritti della) - riservatezza - Tutela del "diritto all'oblio" - Ordine di cancellazione di URL dalle versioni anche extraeuropee dei motori di ricerca - Possibilità - Condizioni.
In tema di tutela del "diritto all'oblio", e in conformità al diritto dell’Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, ed anche il giudice investito della questione, possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, di determinati URL dal menzionato motore, previo bilanciamento del diritto della persona interessata alla tutela della vita privata e alla protezione dei suoi dati personali con il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34658 del 24/11/2022 (Rv. 666447 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0006, Cod_Civ_art_0007, Cod_Civ_art_0010
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Pubblicazione dell'immagine altrui senza consenso – Cass. n. 19515/2022Personalità' (diritti della) - riservatezza - immagine – abuso - Pubblicazione dell'immagine altrui senza consenso - Esimente ex art. 97 l. aut. - Notorietà del personaggio ritratto - Condizioni - Fattispecie.
L'esimente prevista dall'art.97 della l. n.633 del 1941, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'esimente legata alla notorietà di un famoso calciatore fosse strettamente correlata soltanto nell' ambito dell'attività sportiva, ritenendo quindi che non potessero essere utilizzate, in difetto di consenso, foto del calciatore che lo ritraevano mentre scendeva da un aereo brandendo la coppa appena vinta con la squadra, altra fotografia che lo ritraeva insieme ad altri noti calciatori della nazionale italiana dell'epoca durante un ritiro della nazionale, un'altra, infine, che lo ritraeva nel corso di un'intervista).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19515 del 16/06/2022 (Rv. 664972 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0010
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Cassazione
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Violazione del diritto all'immagine di persona non nota – Cass. n. 11768/2022Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Violazione del diritto all'immagine di persona non nota - Danno patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criterio del c.d. prezzo del consenso - Prova a carico dell'attore - Contenuto - Fattispecie.
L'illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, della l. n. 633 del 1941.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale in capo a un soggetto che, senza avervi consentito, era stato ripreso per 14 secondi, nell'ambito di una trasmissione televisiva, mentre rendeva testimonianza in seno a un processo penale, sul presupposto che - per la sua scarsa notorietà, l'assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento, il brevissimo frangente temporale nel quale la sua immagine era stata diffusa - non avrebbe potuto conseguire alcun compenso per l'assenso alla messa in onda delle immagini in questione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11768 del 12/04/2022 (Rv. 664629 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0010, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1226
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Diffusione non autorizzata della propria immagine all'interno di un'opera d'ingegno – Cass. n. 36754/2021Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - tutela - in genere - Competenza civile - competenza per materia - Diffusione non autorizzata della propria immagine all'interno di un'opera d'ingegno - Tutela della riservatezza - Risarcimento del danno - Competenza delle Sezioni Specializzata in materia di impresa - Esclusione - Competenza della Sezione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
In tema di diffusione non autorizzata dell'altrui immagine, allorché il diritto leso non sia costituito né dall'immagine in sé, né dalla possibilità di trarre un utile economico dal suo sfruttamento, ma dalla riservatezza del soggetto interessato, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivato dalla diffusione non autorizzata non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma alla sezione ordinaria, non venendo in rilievo una controversia concernente la proprietà intellettuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36754 del 25/11/2021 (Rv. 663287 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0010
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Cassazione
36754
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Diritto all'oblio - Diritti collegati – Cass. n. 15160/2021Personalita' (diritti della) - riservatezza - Diritto all'oblio - Diritti collegati - Bilanciamento con il diritto della collettività all'informazione - Modalità - Notizia di interesse pubblico pubblicata sul "web" - Lesività dei diritti di un soggetto non noto a livello nazionale - "Deindicizzazione" dal motore di ricerca - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente dell'informazione, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla menzionata "deindicizzazione", in relazione ad un articolo pubblicato sul "web", ove era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall'apertura di alcuna indagine nei confronti di quest'ultimo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15160 del 31/05/2021 (Rv. 661497 - 01)
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Diritto all'oblio - Diritti collegati – Cass. n. 15160/2021Personalita' (diritti della) - riservatezza - Diritto all'oblio - Diritti collegati - Bilanciamento con il diritto della collettività all'informazione - Modalità - Notizia di interesse pubblico pubblicata sul "web" - Lesività dei diritti di un soggetto non noto a livello nazionale - "Deindicizzazione" dal motore di ricerca - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il diritto di ogni persona all'oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all'identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all'informazione, sicché, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul "web" un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la "deindicizzazione" dell'articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest'ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente dell'informazione, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla menzionata "deindicizzazione", in relazione ad un articolo pubblicato sul "web", ove era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall'apertura di alcuna indagine nei confronti di quest'ultimo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15160 del 31/05/2021 (Rv. 661497 - 01)
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Attività giornalistica - Pubblicazione di foto di un minore – Cass. n. 4477/2021Personalita' (diritti della) - riservatezza - immagine - tutela - Diritti della personalità - Attività giornalistica - Pubblicazione di foto di un minore - Condizioni - Interesse pubblico specifico - Consenso dell'interessato - Altre condizioni eccezionali - Fattispecie.
L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore degente per gravissimi motivi di salute, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4477 del 19/02/2021 (Rv. 660512 - 01)
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Personalita' (diritti della) - riservatezza - immagine - abuso - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8880 del 13/05/2020 (Rv. 657866 - 01)Divulgazione di immagine altrui - Minore - Assenza di consenso - Manifestazioni pubbliche o private di rilevanza sociale - Liceità della divulgazione ex art. 97 l. n. 633 del 1941 - Presupposti - Fattispecie.
La pubblicazione dell'immagine di un minore in scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o di altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, è legittima, in quanto aderente alle fattispecie normative di cui all'art. 97 della l. n. 633 del 1941, se l'immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità. (Nella specie, la S.C., pur confermando la decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno patito, ha ritenuto illecita l'acquisizione e la pubblicazione dell'immagine di due minori in assenza del relativo valido consenso, considerato non sostituibile dalla presenza, all'interno di un parco acquatico, di cartelli di avviso dello svolgimento di un servizio di "fotoshooting", finalizzato a pubblicizzare un evento ludico, essendo le fotografie specificatamente incentrate sulle dette minori nell'atto di utilizzare uno scivolo gonfiabile il giorno della sua inaugurazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8880 del 13/05/2020 (Rv. 657866 - 01)
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - tutela - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18006 del 09/07/2018Informazione fornita con il servizio televisivo - Diffusione dell'immagine della persona ripresa di nascosto - Legittimità - Condizioni.
La presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sè, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, nonché dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18006 del 09/07/2018 …...
Stampa - libertà di stampa - sequestro di giornali e di altre pubblicazioni – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016Testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica - Equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo - Condizioni - Conseguenze - Tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria - Inammissibilità - Ragioni.
La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016
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Stampa - libertà di stampa - sequestro di giornali e di altre pubblicazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016Testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica - Equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo - Condizioni - Conseguenze - Tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria - Inammissibilità - Ragioni.
La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - tutela - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 29/01/2016Autorizzazione alla pubblicazione della propria immagine - Consenso - Natura giuridica - Negozio unilaterale - Revocabilità - Non essenzialità della previsione del compenso.
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine ma soltanto l'esercizio di tale diritto, sicché, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 29/01/2016
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - abuso – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 27/08/2015Esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui - Legittimità - Condizioni - Assenza di pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro della persona riprodotta - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 27/08/2015
L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 27/08/2015
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - tutela - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27381 del 06/12/2013Notizie già divulgate dall'interessato - Valore di consenso tacito al loro trattamento - Esclusione - Apprezzamento di un idoneo interesse pubblico - Necessità - Fattispecie.
In tema di privacy, la circostanza che i dati personali siano stati resi noti alla stampa direttamente dagli interessati in una pregressa occasione non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poiché l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dall'art. 137, ultimo comma, del d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196 concerna solo l'essenzialità del dato trattato e non anche l'interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l'idoneità, in ispecie rispetto al diritto del minore alla riservatezza e al diritto alla non divulgabilità del proprio domicilio. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante che le sembianze ed i dati della figlia minore fossero stati già diffusi in precedenza direttamente dagli interessati, così come si è ritenuta non divulgabile la foto della palazzina di residenza, trattandosi di una piccola località, che consentiva una facile ricostruzione dell'indirizzo della privata dimora).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27381 del 06/12/2013
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - abuso – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24221 del 27/11/2015Divulgazione di immagine altrui - Assenza di consenso della persona ritratta - Illiceità - Condizioni - Finalità commerciale - Nozione - Fattispecie.
L'illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell'art. 10 c.c., si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trovi ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell'interessato - commerciale o pubblicitario, a tal fine richiedendosi che il personaggio appaia come involontario "testimonial" del prodotto reclamizzato o che, comunque, il pubblico lo associ ad esso, reputando che costui ne condivida la propaganda o la commercializzazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso l'utilizzo abusivo della immagine di una giornalista televisiva, della quale, per corroborare l'interesse dedicato da stampa e televisione al prodotto pubblicizzato, era stato trasmesso uno spezzone del telegiornale nazionale dalla medesima condotto, in cui ella riferiva la circostanza della avvenuta commercializzazione di quel prodotto - un dispositivo in grado di rivelare agli automobilisti la presenza di "autovelox" lungo la sede stradale - e i dubbi circa la conformità a legge dello stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24221 del 27/11/2015
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - abuso – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 27/08/2015Esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui - Legittimità - Condizioni - Assenza di pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro della persona riprodotta - Necessità.
L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17211 del 27/08/2015
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - tutela - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15360 del 22/07/2015Informazione fornita con il servizio televisivo - Diffusione dell'immagine della persona ripresa di nascosto - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
La presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97, della l. n. 633 del 1941, nonché dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel caso di un servizio televisivo realizzato mediante riprese occulte e concernente le pratiche ingannevoli perpetrate nel settore delle offerte di lavoro, aveva completamente pretermesso ogni accertamento di uno specifico interesse alla conoscenza dell'immagine del soggetto coinvolto, erroneamente presunto una volta ritenuto quello inerente alla divulgazione della notizia).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15360 del 22/07/2015
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - tutela - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24110 del 24/10/2013Riproduzione dell'immagine senza il consenso della persona - Liceità - Condizioni - Ripresa televisiva in stazione ferroviaria - Individuazione in mezzo a folla anonima di passeggeri e partecipanti al "gay pride" - Diritto al risarcimento - Esclusione - Fondamento.
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima. Ne consegue che la persona colta da una ripresa televisiva (poi mandata in onda), senza il suo consenso, in una stazione ferroviaria ed in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, tra cui anche numerosi partecipanti alla manifestazione nota come "gay pride", avvenimento di interesse pubblico, non ha diritto al risarcimento non essendo comunque configurabile un danno in quanto, in relazione al contesto, la possibilità di essere individuato costituisce "un rischio della vita" che non ci si può esimere all'accettare.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24110 del 24/10/2013
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25999 del 23/12/2010Controversia tra due associazioni relativa a deliberazione assunta da una terza associazione rimasta estranea al giudizio - Intervento in appello da parte di quest'ultima - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'uso del nome e del simbolo della Democrazia cristiana.
La controversia tra due associazioni, in ordine alla nullità di una deliberazione assunta dagli organi di una terza associazione estranea al giudizio, è utilmente decisa sulla base di accertamenti che acquistano l'efficacia del giudicato soltanto tra le parti, e che non possono in alcun modo essere opposti all'associazione che ha assunto la deliberazione, ma non ha partecipato al giudizio, con la conseguenza che l'intervento in appello da parte di quest'ultima è inammissibile, non ricorrendo il caso dell'art. 344 cod. proc. civ. (Nella specie, nella controversia intercorrente tra il partito politico della Democrazia cristiana e l'Associazione dei Cristiano democratici uniti, avente ad oggetto la validità della delibera di una terza associazione - la Democrazia cristiana "storica" - relativamente al diritto all'uso del nome "Democrazia cristiana" e del simbolo costituito dallo scudo crociato con la scritta "Libertas", era intervenuto in appello il Partito popolare italiano, lamentando la propria pretermissione, ma l'intervento era stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale, non essendovi litisconsorzio necessario; le S.U., enunciando il principio anzidetto, hanno confermato la decisione impugnata).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25999 del 23/12/2010
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Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - in genere - Denominazione e immagine di un bene – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 11/08/2009Tutela invocabile da persone fisiche e giuridiche e da altri soggetti - Tutela dell'utilizzatore e del titolare del diritto di sfruttamento economico - Configurabilità - Fattispecie.
La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 cod. civ., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di "leasing", sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 11/08/2009
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - in genere – Cass. n. 967/2007Domanda di risarcimento danni - Richiesta di accertamento della risoluzione del contratto - Con efficacia di giudicato - E non in via incidentale - Conseguenze - Cumulo fra le due domande ai fini del valore della causa.
Allorquando il giudice è chiamato ad accertare la risoluzione del contratto, non in via incidentale e strumentale rispetto allo invocato risarcimento del danno, ma perché gli è richiesta sul punto un'autonoma pronuncia con efficacia di giudicato, la risoluzione integra l'oggetto di una domanda distinta da quella risarcitoria e le due pretese debbono essere cumulate, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., ai fini della competenza per valore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 967 del 17/01/2007
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
967
2007
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