Art.1523.Passaggio della proprietà e dei rischi.
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Procedimento - liquidazione dell’indennità - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 17635 del 30/06/2025 (Rv. 675793 - 01)Determinazione (stima) - opposizione alla stima - Acquirente con patto di riservato dominio - Legittimazione attiva all'opposizione alla stima - Sussistenza - Fondamento.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'acquirente con patto di riservato dominio è legittimato a proporre opposizione alla stima, in via concorrente ed alternativa al venditore, in quanto titolare sostanziale del diritto dominicale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 17635 del 30/06/2025 (Rv. 675793 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1523 …...
Immobile acquistato dal debitore esecutato con riserva di proprietà – Cass. n. 3746/2023Vendita - singole specie di vendita - a rate con riserva di proprietà - patto di riservato dominio (riserva di proprietà) - esecuzione forzata - competenza - per materia - esecuzione immobiliare - Immobile acquistato dal debitore esecutato con riserva di proprietà - Titolarità in capo allo stesso - Pagamento del prezzo - Necessità - Onere della prova - A carico del creditore procedente - Carenza di titolarità dominicale - Rilievo officioso da parte del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.
Il creditore che agisca esecutivamente su un bene acquistato dal debitore con riserva della proprietà è tenuto a provare l'avvenuto pagamento del prezzo, al quale soltanto è subordinato l'effetto traslativo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'evidenza del titolo e della relativa opponibilità, deve rilevare anche d'ufficio l'assenza della titolarità dominicale che legittima la vendita in danno del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato l'aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata, siccome gravato da patto di riservato dominio trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento).
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 3746 del 08/02/2023 (Rv. 666771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1523, Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Proc_Civ_art_587, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
3746
2023 …...
Vendita con riserva di proprietà di un immobile – Cass. n. 1868/2022Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - risoluzione del contratto - in genere - Vendita - singole specie di vendita - a rate con riserva di proprietà - Vendita con riserva di proprietà di un immobile - Risoluzione - Relativo contratto - Imposta proporzionale - Assoggettabilità.
In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell’effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1868 del 21/01/2022 (Rv. 663647 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1523
Corte
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1868
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Rivendica di vetture gravate di riserva di proprietà – Cass. n. 36541/2021Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Opposizione allo stato passivo - Rivendica di vetture gravate di riserva di proprietà - Prova a cura dell'opponente del contratto contenente il patto di riservato dominio - Sufficienza - Prova a carico della curatela resistente dell'integrale pagamento del prezzo - Necessità.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore che reclami la proprietà dei beni acquisiti al fallimento, deducendo di averli venduti al fallito con patto di riservato dominio, è tenuto solo a provare il titolo in base al quale agisce, spettando al curatore provare che il prezzo sia stato integralmente pagato e che, dunque, la vendita abbia prodotto l'effetto reale del trasferimento della proprietà dei beni al compratore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36541 del 24/11/2021 (Rv. 663285 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1523, Cod_Civ_art_1524, Cod_Proc_Civ_art_621
Corte
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Risoluzione del contratto - vendita con riserva della proprietà – Cass. n. 22190/2020Vendita - singole specie di vendita - a rate con riserva di proprietà' - inadempimento del compratore - risoluzione del contratto - Vendita con riserva di proprietà - Art. 1525 c.c. - Funzione.
In tema di vendita con riserva della proprietà, la disposizione di cui all'art. 1525 c.c. ha lo scopo di limitare l'autonomia contrattuale attraverso "l'eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo, che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo", con "la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento che preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22190 del 14/10/2020 (Rv. 659366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1525, Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1523
Corte
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Locazione finanziaria – Cass. 13956/2019Clausola prevedente la responsabilità dell'utilizzatore in caso di perdita della cosa - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento.
In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13956 del 23/05/2019 (Rv. 653925 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1341 – Condizioni generali di contratto
Cod. Civ. art. 1523 – Passaggio della proprietà e dei rischi …...
Locazione - Nozione - caratteri distintivi17 Novembre 2012 Leasing traslativo o finanziario - Esercizio da parte dell'utilizzatore dei diritti derivanti dai rapporti di locazione - Cessione dei relativi contratti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di insinuazione al passivo fallimentare del credito di restituzione dei depositi cauzionali già versati dai conduttori all'alienante degli immobili. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11643 del 11/07/2012
17 Novembre 2012Locazione - Nozione - caratteri distintiviLeasing traslativo o finanziario - Esercizio da parte dell'utilizzatore dei diritti derivanti dai rapporti di locazione - Cessione dei relativi contratti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di insinuazione al passivo fallimentare del credito di restituzione dei depositi cauzionali già versati dai conduttori all'alienante degli immobili. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11643 del 11/07/2012
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11643 del 11/07/2012
In tema di leasing, sia esso traslativo o finanziario, deve escludersi che l'esercizio da parte dell'utilizzatore dei diritti derivanti dai rapporti di locazione aventi ad oggetto gli immobili ad esso concessi in godimento richieda la prova della intervenuta cessione dei relativi contratti, con il consenso dei conduttori, ovvero della gestione dei rapporti stessi da parte dell'utilizzatore in nome e per conto del concedente, non risultando sufficiente, al predetto fine, la mera stipulazione del contratto di leasing e neppure la concreta gestione dei rapporti di locazione da parte dell'utilizzatore, dovendosi, invece, ritenere che è la stessa funzione del contratto, imperniato sull'attribuzione della disponibilità del bene concesso in uso, ad escludere la necessità della predetta cessione, implicando l'esercizio in proprio da parte dell'utilizzatore dei diritti derivanti dai contratti di locazione, nonchè l'assunzione dei relativi obblighi. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, proposta da una società succeduta a quella fallita nei contratti di locazione, in virtù di un contratto di leasing stipulato con un istituto di credito, relativa alla domanda di ammissione al passivo per …...
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