Art.1478. Vendita di cosa altrui.
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Vendita - singole specie di vendita - di cosa altrui Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26833 del 19/09/2023 (Rv. 668977 - 01)Preliminare di vendita di cosa altrui - Sentenza ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Condizione - Acquisto della proprietà della "res" da parte del promittente venditore - Momento dell'acquisto - Prima della proposizione della domanda giudiziale - Necessità - Esclusione.
In caso di preliminare di vendita di cosa altrui, può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. a condizione che il promittente venditore acquisti la proprietà del bene, evento che non è necessario che si verifichi prima della proposizione della domanda giudiziale, potendo esso anche sopravvenire in corso di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26833 del 19/09/2023 (Rv. 668977 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1478, Cod_Civ_art_1351 …...
Domanda di risoluzione proposta dal promissario acquirente – Cass. n. 28856/2021Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Vendita - singole specie di vendita - di cosa altrui - Preliminare di vendita di cose altrui - Modalità di adempimento del promittente alienante - Conseguenze - Domanda di risoluzione proposta dal promissario acquirente - Condizioni - Scadenza del termine per la conclusione del definitivo - Necessità - Domanda ex art. 2932 c.c. - Proponibilità - Condizioni - Previo acquisto della proprietà da parte del venditore - Necessità.
In tema di contratto preliminare di vendita, il promittente venditore di una cosa altrui, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario direttamente dall'effettivo proprietario. Da ciò discende, da un lato, che il promissario acquirente che ignori che il bene, all'atto della stipula del preliminare, appartenga in tutto od in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, potendo il promittente venditore, fino a tale momento, adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela; dall'altro che è solo dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, che può essere pronunciata sentenza di esecuzione specifica, ex art. 2932 c.c., essendo venuta meno l'altruità della "res", fatto ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28856 del 19/10/2021 (Rv. 662557 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1478, Cod_Civ_art_1479, Cod_Civ_art_2932
Corte
Cassazione
28856
2021 …...
Vendita - promessa di vendita - preliminare di vendita – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 787 del 16/01/2020 (Rv. 656836 - 01)Ignoranza da parte del promissario acquirente dell'altruità del bene - Applicabilità dell'art. 1479 c.c. prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo - Esclusione - Conseguenze a seguito del decorso del termine - Previsione di clausola risolutiva espressa - Inutilizzabilità da parte del promittente venditore - Fondamento.
L'art. 1479, comma 1, c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; seppure ignaro dell'altruità della cosa, il promissario acquirente, quindi, non può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine, ma, per converso, lo stesso non è inadempiente se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non sia ancora proprietario del bene. Ne discende che quest'ultimo non può in tale situazione avvalersi della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita per il caso di inutile decorso del termine, mancando l'essenziale condizione dell'inadempimento del promissario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 787 del 16/01/2020 (Rv. 656836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1183, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1476, Cod_Civ_art_1478, Cod_Civ_art_1479
VENDITA
PROMESSA DI VENDITA
PRELIMINARE DI VENDITA
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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26803 del 21/10/2019 (Rv. 655657 - 01)Vendita di cosa altrui attraverso scrittura privata non autenticata - Successivo atto preordinato alla pubblicità nei confronti dei terzi - Momento di produzione dell'effetto traslativo - Individuazione - Pluralità di trascrizioni ipotecarie prevalenti - Risarcimento del danno - Effettività del pregiudizio. Vendita - singole specie di vendita - di cosa altrui
Nella vendita di cosa altrui mediante scrittura privata non autenticata, l’ulteriore atto preordinato al compimento delle formalità immobiliari ed alla pubblicità nei confronti dei terzi, costituendo una riproduzione meramente formale dell'accordo già concluso, non incide sul momento di produzione dell'effetto reale, destinato a realizzarsi automaticamente a seguito dell'acquisto della cosa da parte del venditore in forza del contratto originario. In tal caso, le iscrizioni ipotecarie intervenute contro il venditore nelle more della trascrizione della scrittura privata prevalgono rispetto al diritto dell'acquirente (pur se di data successiva rispetto al suo acquisto), il quale, venendosi a trovare in una condizione assimilabile a quella del terzo acquirente di immobile ipotecato, agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una delle condotte di cui all'art. 2858 c.c., dovendosi distinguere tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale (come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere il bene a terzi), poiché solo quest'ultimo gode di tutela risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26803 del 21/10/2019 (Rv. 655657 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1478, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2858 …...
vendita - singole specie di vendita - di cosa altrui - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18097 del 20/08/2014Preliminare di vendita di cosa altrui - Adesione del proprietario - Effetti - Azione ex art. 2932 cod. civ. - Esercizio del promissario acquirente contro il proprietario - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18097 del 20/08/2014
Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui rimane pur sempre una fattispecie bilaterale tra promittente venditore e promissario acquirente, sicché il proprietario che vi aderisca non assume alcun obbligo diretto nei confronti del promissario acquirente e non può da lui essere convenuto con l'azione ex art. 2932 cod. civ., restando obbligato esclusivamente verso il promittente alienante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18097 del 20/08/2014
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Donazione - oggetto - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016Donazione di cosa altrui - Donazione di quota di bene errio indiviso - Nullità - Fondamento - Limiti.
La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa erria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016
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Vendita - singole specie di vendita - di cosa altrui - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011Contratto preliminare di compravendita - Bene di proprietà controversa - Contratto aleatorio - Esclusione - Fondamento - Obbligo di trasferimento della proprietà a carico del venditore - Permanenza.
In un contratto preliminare di compravendita, il fatto che le parti diano atto che il bene in questione è di proprietà controversa, in quanto oggetto di una lite tra il venditore e un terzo, non costituisce, di per sé, prova del carattere aleatorio del contratto, sia perché l'aleatorietà può aversi solo quando il fattore di pura sorte svolga un'efficacia di tipo causale, sia perché, in difetto di clausola contraria, il venditore rimane tenuto all'obbligo di trasferimento della proprietà e soggiace, in caso di inadempimento, alla relativa responsabilità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011
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