Skip to main content

Adempimento - mora del creditore - forma dell'offerta - reale

Obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro da effettuarsi entro un determinato termine - Mediante offerta reale - Intervento dell'offerta entro il termine - Sufficienza - Necessità dell'effettuazione entro tale termine anche delle formalità relative al deposito - Esclusione - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25057 del 11/09/2025 (Rv. 676023 - 02) Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento deve avvenire entro un determinato termine, entro tale termine è sufficiente che intervenga l'offerta reale, e non anche gli adempimenti previsti dall'art. 1212 c.c. (in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell'ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest'ultimo, la notifica del processo verbale di deposito), atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell'offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di accertamento dell'inefficacia del trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. condizionato al pagamento del prezzo, in una fattispecie in cui entro il termine era avvenuta l'offerta reale del prezzo, mentre il deposito delle somme si era realizzato in data successiva).