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Obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo

Anatocismo bancario - Applicazione ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27460 del 14/10/2025 (Rv. 676373 - 01) Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7.