Skip to main content

Nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - negozi giuridici – fiduciari

Pactum fiduciae - Efficacia meramente obbligatoria - Violazione - Tutela risarcitoria - Esperibilità - Conseguenze - Proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento - Esclusione - Ragioni.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 25/07/2025 (Rv. 675898 - 01) Il pactum fiduciae non ha efficacia traslativa ma meramente obbligatoria, in quanto vincola al ritrasferimento della proprietà, sicché, in ipotesi di sua violazione, è possibile agire per il risarcimento del danno, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., stante il difetto del requisito della sussidiarietà, necessario per attivare il rimedio generale contro l'ingiustificato arricchimento.